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Ciliegia di Bracigliano IGP - Proposta di modifica del disciplinare di produzione - 2024

Pubblicato da disciplinare
Ciliegia di Bracigliano IGP

La zona di produzione della «Ciliegia di Bracigliano» I.G.P. di cui al presente disciplinare, comprende l'intero  territorio dei seguenti comuni ubicati nelle province di Salerno e Avellino:
Provincia di Salerno: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Fisciano, Mercato  San Severino, Pellezzano, Roccapiemonte, Siano.
Provincia di Avellino: Contrada, Forino, Montoro, Moschiano.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 28 novembre 2024  

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Bracigliano». (24A06540)

(GU n.291 del 12-12-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13
maggio 2024;
Visto l'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni,
del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri,
registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela Ciliegia di
Bracigliano I.G.P., che possiede i requisiti previsti dall'articolo
13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere
la modifica del disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di
Bracigliano», registrata con regolamento di esecuzione (UE) 2023/184
della Commissione del 23 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 26/10 del 30 gennaio 2023;
Considerato l'articolo 6-ter, paragrafo 1, del regolamento delegato
(UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE)
2022/891, che prevede di dare la possibilita' ai gruppi richiedenti
la registrazione, di formulare osservazioni sulla domanda di modifica
ordinaria del disciplinare di produzione in parola;
Considerato che la presente pubblicazione assolve sia a quanto
previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a
quanto previsto dell'articolo 6-ter del regolamento delegato (UE) n.
664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891, come
da comunicato del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
294 del 17 dicembre 2022;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate
ordinarie, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo della Regione Campania competente per
territorio circa la richiesta di modifica;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato
disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di Bracigliano», cosi'
come modificato;

Provvede

ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n.
12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di
produzione della IGP «Ciliegia di Bracigliano».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare -
Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC
aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo
il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia
di Bracigliano», sara' approvata con apposito provvedimento e
comunicata alla Commissione europea.

Roma, 28 novembre 2024

Il dirigente: Gasparri

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA CILIEGIA DI BRACIGLIANO

Art. 1.
Denominazione

La indicazione geografica protetta (I.G.P.), «Ciliegia di
Bracigliano», e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni e
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La indicazione geografica protetta (I.G.P.), «Ciliegia di
Bracigliano», designa i frutti della specie Prunusavium L. (Rosaceae)
riconducibili alle seguenti cultivar: Spernocchia, Sciazza,
Pagliaccia (nota anche come Pagliaccio o Pallaccia), Don Carmelo,
Silvestre, Bigarreau Burlat, Baron Picella, Palermitana e Principe.
La «Ciliegia di Bracigliano» I.G.P. all'atto dell'immissione al
consumo allo stato fresco, deve avere le seguenti caratteristiche
qualitative:
Buccia: colore brillante, dal rosso scuro all'amaranto.
Polpa: colore da rosso vivo a rosso intenso, di consistenza
elevata semi-aderente al nocciolo.
Dimensioni: frutto medio-grosso (calibro minimo ammesso: 20
mm), nocciolo medio, peduncolo di lunghezza da corta a media.
Forma: cordiforme, allungata o schiacciata.
Resistenza alle manipolazioni del frutto: ottima.
Qualita' organolettiche: polpa consistente, mediamente succosa,
sapore dolce-acidulo fruttato, delicato e gradevole.
Tutte le varieta' elencate devono presentare un contenuto
zuccherino non inferiore a 12° brix.
All'atto dell'immissione al consumo fresco i frutti devono
essere:
Integri, senza danni;
Provvisti di peduncolo;
Puliti, privi di sostanze estranee visibili;
Sani, esenti da marciumi e da residui visibili di fitofarmaci;
Esenti da parassiti.
Le ciliegie destinate esclusivamente alla trasformazione possono
essere prive del peduncolo, parzialmente danneggiate e con calibro
minimo di 17 mm, fermi restando gli altri requisiti richiesti dal
disciplinare di produzione. Tali frutti possono fregiarsi della
I.G.P. «Ciliegia di Bracigliano» ma non possono essere destinati tal
quali al consumatore finale.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione della «Ciliegia di Bracigliano» I.G.P. di
cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio dei
seguenti comuni ubicati nelle province di Salerno e Avellino:
Provincia di Salerno: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel
San Giorgio, Cava de' Tirreni, Fisciano, Mercato San Severino,
Pellezzano, Roccapiemonte, Siano.
Provincia di Avellino: Contrada, Forino, Montoro, Moschiano.

Art. 4.
Prova dell'origine

E' necessario monitorare ogni fase del processo produttivo
documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di
controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la
denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi
prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le
persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

Le condizioni ed i sistemi di coltivazione utilizzati per la
produzione della «Ciliegia di Bracigliano» I.G.P. devono essere
quelli tradizionali della zona e, comunque, atti a conferire al
prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche qualitative di
cui all'art. 2.
I sesti e le distanze di piantagione, le forme di allevamento e i
sistemi di potatura e di raccolta devono essere quelli in uso
tradizionale nella zona, del tipo a volume o a parete, con una
densita' d'impianto per ettaro fino a 1500 piante. Negli impianti di
cui sopra e' ammessa la presenza di varieta' diverse da quelle
riportate nell'articolo 2, ai fini della idonea impollinazione, nella
misura massima del 15% delle piante. Gli impollinatori non concorrono
alla produzione della I.G.P.
La produzione unitaria massima di frutti ammessa a tutela e'
fissata in ventotto tonnellate ad ettaro di coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro dell'impianto in coltura promiscua dovra' essere calcolata in
rapporto alla superficie effettivamente investita. La resa per ettaro
di ciliegie che utilizzano la denominazione «Ciliegia di Bracigliano»
I.G.P. dovra' essere riportata a detto limite produttivo, attraverso
un'accurata cernita dei frutti che assicuri la rispondenza del
prodotto ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 2.
Per quanto riguarda gli impianti produttivi, la tecnica colturale
da adottare, fatta salva la tecnica d'impianto che riguarda i lavori
preparatori, i lavori complementari e la concimazione, e' la
seguente:
Cultivar: la scelta per i nuovi impianti e per quelli da
infittire va effettuata, in ogni caso, tra quelle elencate
nell'articolo 2.
Portainnesti: sono ammessi tutti i portainnesti idonei per il
ciliegio dolce, in relazione alle caratteristiche pedoclimatiche
dell'area e delle cultivar elencate nell'articolo 2.
Innesti: possono essere effettuati a «marza» (a triangolo e a
spacco in fase di dormienza, a corona in fase vegetativa) oppure a
«gemma» nel periodo vegetativo.
Materiale di propagazione: deve rispondere alle caratteristiche
varietali di cui all'articolo 2 ed essere conforme alle normative
nazionali e comunitarie.
Sistemi e distanze di piantagione: sono ammessi tutti i sesti
di impianto, purche' siano garantiti l'illuminazione e
l'arieggiamento delle chiome nella fase produttiva delle piante.
Concimazione: il piano di concimazione prevede che gli elementi
da apportare devono essere finalizzati al raggiungimento e/o al
mantenimento di un sufficiente livello di fertilita' dei suoli in
ragione delle asportazioni della coltura e delle perdite per
immobilizzazione e lisciviazione.
Potatura e forma di allevamento: e' prevista l'esecuzione
annuale di potatura al bruno per assicurare una produzione di
qualita' costante negli anni; le piante devono essere mantenute in
buona efficienza vegetativa e produttiva anche ricorrendo a
interventi straordinari di riforma volti ad eliminare le parti
legnose deperite e non piu' funzionali.
Gestione del suolo: sono ammesse tutte le tecniche tradizionali
di gestione del suolo; ove consentito dalle condizioni
pedoclimatiche, dalla disponibilita' di acqua irrigua e dalla
tipologia di impianto, e' adottata la tecnica dell'inerbimento,
temporaneo o permanente, parziale o totale, con conseguente sfalcio
periodico della cotica erbosa.
Irrigazione: sono da ritenere validi tutti i metodi di
distribuzione dell'acqua.
L'utilizzo di regolatori di crescita per l'incremento
dell'allegagione e del calibro dei frutti e prevenzione dello spacco
e' ammesso nei termini previsti dalla normativa vigente. E' ammessa
la copertura dei fruttiferi con teli di plastica per prevenire il
cracking indotto dalle piogge.
Raccolta: deve essere effettuata a mano; essa ha inizio nella
prima decade di maggio di ogni anno e termina entro la terza decade
di luglio. Le ciliegie devono essere raccolte a mano provviste di
peduncolo.
Operazioni post-raccolta: le ciliegie vanno commercializzate
entro le quarantotto ore dalla raccolta; trascorso tale termine
devono essere conservate in locali refrigerati/umidificati. Gia' in
ambito aziendale deve essere eseguita la cernita per eliminare i
frutti di scarto e con pezzatura insufficiente.
Conservazione: e' ammesso il ricorso a tecniche di
frigo-conservazione in celle frigorifere, evitando di scendere a
temperature inferiori a -0,5 °C e di superare il 90% di umidita'
relativa. Il tempo massimo per la frigo-conservazione dei frutti e'
di sei settimane.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

Il legame tra la «Ciliegia di Bracigliano» e la zona geografica
si basa sulla qualita' del prodotto e su una forte reputazione
maturata nel tempo.
Nell'ambito del territorio di produzione, il ciliegio trova
infatti le migliori condizioni per l'ottimale vegetazione della
pianta e il regolare sviluppo dei frutti.
L'orografia e' prevalentemente collinare. Dal punto di vista
climatico, le aree di coltivazione sono caratterizzate da primavere
precoci ed estati calde con temperature massime che oscillano tra 25
e 28°C. In inverno, le temperature raramente scendono al di sotto
degli 0 °C. Le precipitazioni medie si aggirano attorno ai 1000 mm
annui, con distribuzione prevalente tra l'autunno e l'inizio
primavera, comunque tali da soddisfare buona parte del fabbisogno
idrico della coltura.
I terreni sono prevalentemente di origine alluvionale o
colluviale, con presenza, spesso, di materiale piroclastico. Essi si
presentano, per lo piu', sciolti, permeabili, mediamente profondi,
con buona capacita' drenante e di ritenzione idrica, con valori del
pH compressi tra 6,5 e 7,2.
I suoli dominanti nell'area presentano di norma potenza del
substrato sufficiente, in relazione alle esigenze degli apparati
radicali di Prunusavium, facilita' di lavorazione, permeabilita'
elevata e discreta capacita' di campo.
I caratteri pedoclimatici descritti definiscono un ambiente
ideale per la coltura, consentendo di ottenere il massimo della
qualita' organolettica dei frutti e riducendo al minimo l'incidenza
degli attacchi parassitari, che comprometterebbero la
commerciabilita' dei frutti.
Del resto, il radicamento col territorio e' testimoniato dalla
straordinaria presenza di varieta' locali, quali sono tutte quelle
riportate all'articolo 2 del presente disciplinare, le quali, essendo
diffuse esclusivamente in questo ambito, rappresentano una sorta di'
endemismo.
Nel comprensorio della Valle dell'Irno, il vigneto, che un tempo
costituiva la coltura prevalente, e' stato, fin dalla meta' del
secolo scorso, rimpiazzato quasi totalmente dal ciliegio.
I dati piu' recenti riportano sul territorio la presenza di circa
500 aziende agricole ed alcune aziende di commercializzazione.
La «Ciliegia di Bracigliano» proviene da un territorio
tradizionalmente vocato alla produzione delle ciliegie e le
conoscenze tecniche acquisite nel corso dei secoli dai produttori,
(con particolare riguardo ad un'imponente opera di salvaguardia delle
biodiversita' genetiche) adattate alle condizioni locali, hanno
contribuito a farne un prodotto di qualita' riconosciuta.
La presenza del ciliegio quale elemento caratterizzante
l'agricoltura e l'economia del territorio e' testimoniato da diverse
fonti, principalmente atti notarili, gia' a partire dal 1556
(Protocolli notarili - Bracigliano, notaio Salvatore Grimaldi, Buste
472 e 477, Protocolli notarili - Bracigliano, notaio Gaetano De Caro,
Busta 487) Nei documenti si attesta l'importanza che rivestiva il
raccolto delle Ciliegie a Bracigliano. Nel 1714, il notaio Matteo
Milone (Archivio di Stato di Salerno, protocolli notarili -
Bracigliano, Busta 495), attesta indiscutibilmente la coltivazione
intensiva del ciliegio a Bracigliano.
In anni piu' recenti, la reputazione della «Ciliegia di
Bracigliano» e' dimostrata da tutta una serie di materiale,
pubblicitario, storico, video, cartaceo. Nell'opera del Padre
Francescano Teofilo M. Giordano, dal titolo «Storia di Bracigliano»
(Arti Grafiche Emilio Di Mauro di Cava de' Tirreni 1980); l'autore,
nella parte in cui si sofferma sull'economia locale, fa un chiaro
riferimento alla diffusione da diversi decenni della Ciliegia di
Bracigliano e cita molte delle varieta' comprese nel presente
disciplinare; di esse testimonia il pregio nonche' la domanda da
parte del mercato, fino all'esportazione delle stesse, come
dimostrato dalla presenza del nome Ciliegia di Bracigliano nelle
fatture commerciali. La cerasicoltura appare quindi una realta'
consolidata nel territorio, con ampie coltivazioni in grado di
fornire importanti redditi agricoli.
L'importanza economica e culturale della Ciliegia di Bracigliano
per il territorio che storicamente la produce e' stata testimoniata
nel corso degli anni da numerose edizioni di fiere e di sagre, come
ad esempio la Festa della Ciliegia di Bracigliano che si svolge
annualmente dal 1999 e la parallela manifestazione che si svolge a
Siano a partire dal 1997.
L'Associazione nazionale «Citta' delle Ciliegie», svolge ogni
anno la sua Festa nazionale «Citta' delle Ciliegie» in localita'
caratterizzate da produzioni cerasicole di eccellenza. A
riconoscimento dell'alto valore qualitativo della Ciliegia di
Bracigliano, la quinta Festa nazionale si e' svolta appunto a
Bracigliano dal 18 al 21 giugno 2009.
Piu' volte la Ciliegia di Bracigliano ha riportato lusinghieri
successi in competizioni specialistiche nazionali. Basti citare che
nel 2011 questo prodotto ha ottenuto dall'A.M.D.M.I. (Associazione
dei Direttori di mercati ortofrutticoli all'ingrosso) la
denominazione di «Migliore Ciliegia d'Italia».
L'area di produzione della Ciliegia di Bracigliano, e' ancora
oggi, considerata il «Paese delle ciliegie», da sempre questi
territori sono stati vocati a questo frutto, legando in modo
indissolubile i luoghi con la ciliegia.
La Ciliegia di Bracigliano compare come ingrediente base di molte
ricette, di essa trattano siti specializzati come Top Food Italy o
Torte e dintorni ed e' ben conosciuta tra gli chef affermati come Sal
De Riso, noto per la sua maestria nel settore dolciario che sui
canali social racconta della Ciliegia di Bracigliano video caricato
su youtube in data 8 ottobre 2020 ed in cui afferma «che la Ciliegia
di Bracigliano e' davvero particolar, la sua forma grande, succosa,
dolce, con un grado brix alto di dolce, e' anche croccante e la
utilizzo anche per i cocktail») e il 21 novembre 2020 sulla pagina
Facebook di Sal De Riso), Rocco Iannone o altri emergenti che la
utilizzano nelle loro creazioni.
La reputazione della Ciliegia di Bracigliano e' confermata,
inoltre, da numerosi articoli di specialisti (basti citare il
giornalista gastronomo Luciano Pignataro pubblicato sulla pagina web
il 7 luglio 2015 dal titolo «La stagione delle ciliegie a
Bracigliano» in cui la si descrive come segue:
«Bracigliano e' la citta' delle ciliege. Ma se questi frutti
cosi' golosi sono apprezzati in tutto lo Stivale, il merito non e'
soltanto delle preziose caratteristiche organolettiche che li
contraddistinguono. Gli abitanti di questo paese noto per la secolare
tradizione musicale, il famoso mallone, la frescura estiva e appunto
le ciliege, nonostante il villaggio globale si contraddistinguono per
il rispetto religioso di tempi, stagioni e riti della terra. Cosi'
l'intero mese di giugno e' dedicato alla raccolta di questi frutti
soprannominati anche «l'una tira l'altra». Infermieri, docenti,
maestri di musica, dipendenti della pubblica amministrazione si
fermano per dedicarsi alle ciliege che, di anno in anno, diventano
piu' preziose a causa degli attacchi di alcuni parassiti. Queste
piccole difficolta' non hanno pero' scalfito la passione per la
raccolta che annualmente incanta un paese. Se pero' questo prodotto
tipico ormai e' preceduto dalla propria fama, non e' un caso») o
l'imprenditore Antonio Amato pubblicato sul blog ad agosto 2020 dal
titolo «La Ciliegia di Bracigliano - L'oro rosso della nostra terra»
in cui si evidenzia, tra le altre cose, che «Siamo nel periodo ideale
per ammirare il paesaggio tinto di rosso intenso, il bianco degli
alberi in fiore ha ormai ceduto il passo alle diverse sfumature di
rosso di questa pregiata varieta' di ciliegie di Bracigliano, di tipo
tardivo che matura dalla seconda meta' di giugno alla prima di
luglio, dando il benvenuto all'estate e colorando di rosso le colline
dell'Agro.
Un terzo della produzione campana di ciliegie proviene proprio
dal territorio del Comune di Bracigliano, che fin dal 700 vanta la
coltivazione delle «Ciliegie», di dimensioni medio-grandi, dal colore
scuro e la pregiata polpa corposa e succosa.») e dagli oltre 25.000
risultati ottenuti inserendo «Ciliegia di Bracigliano» sul motore di
ricerca Google, fra cui i siti Campania Terra Laboris, Irno notizie,
che ne riconoscono l'unicita' legata al territorio di produzione. La
Ciliegia di Bracigliano e' impiegata in pasticceria, per
l'elaborazione di dolci tipici; basti citare la «Zizzinella» del
Maestro pasticciere G. Palumbo a base di ricotta di bufala, nocciole
e Ciliegia di Bracigliano sotto spirito (Annamaria Parlato,
Enogastronomia Bracigliano, 23 maggio 2020 dal titolo «Il dolce
omaggio alla ciliegia di Giuseppe Palumbo La ciliegia e' un
contenitore di principi benefici per il corpo umano» in cui si
attesta che «La produzione di ciliegie era gia' attestata a
Bracigliano durante la prima meta' del XVIII secolo e non ha mai
avuto interruzioni, neanche durante la carestia del 1764. Negli anni
'50, si produceva circa un terzo delle ciliegie della Campania, che
era, a quel tempo, la prima regione cerasicola italiana. E' il
prodotto agricolo per eccellenza di Bracigliano, infatti e' definita
«oro rosso», in dialetto «a cerasa». Essa matura in primavera
inoltrata e contiene un elevato numero di flavonoidi).

Art. 7.
Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare di produzione e' svolto conformemente a quanto stabilito
dall'art. 39 del Reg. UE n. 1143/ via S. Gaetano, 74 36016 Thiene VI
Tel: +39 0445.313011 Fax: +39 0445.313070 E-mail: csqa@csqa.it

Art. 8.
Confezionamento, etichettatura, logotipo

Confezionamento:
iI prodotto deve essere posto in contenitori con capienza fino
ad un massimo di 10 kg, realizzati con materiale di origine vegetale
o altro materiale riciclabile.
La «Ciliegia di Bracigliano I.G.P. puo' essere confezionata anche
fuori dall'area di produzione di cui all'art. 3.
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo nel calibro
e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varieta'.
E' ammessa una tolleranza di disomogeneita' in termini di
calibrazione del 10% in numero o in peso del prodotto posto nelle
singole confezioni.
Etichettatura:
sulle confezioni contrassegnate con la I.G.P. o sulle etichette
apposte sulle medesime devono essere riportate, a caratteri di stampa
chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le indicazioni:
a) «Ciliegia di Bracigliano» e Indicazione Geografica
Protetta (o la sua sigla I.G.P.);
b) Il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda
produttrice confezionatrice;
c) Lotto di produzione.
d) La quantita' di prodotto effettivamente contenuto nella
confezione;
e) Il logo della «Ciliegia di Bracigliano» I.G.P. riportato
di seguito insieme al simbolo europeo dell'I.G.P. obbligatorio.
Alla indicazione geografica protetta di cui all'articolo 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: tipo, gusto, uso selezionato, scelto, similari e comune di
provenienza.
E', tuttavia, consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con
caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di
quelli utilizzati per indicare la Indicazione geografica protetta.
Logotipo:
descrizione logo: Il logo si compone di due segni grafici, il
primo circolare che sintetizza la forma di una «ciliegia» ed anche la
lettera «C», il secondo rappresenta il gambo della stessa. Sulla
destra del disegno stilizzato del frutto e' presente il testo
«Ciliegia di Bracigliano I.G.P.» nel carattere Neutra Bold. Il logo
compreso i testi si inscrive in un rettangolo di 11 x 8 cm, che si
puo' ingrandire e rimpicciolire in proporzione.
Colori: il logo potra' essere utilizzato nelle seguenti tre
modalita':
1) a colori in quadricromia (rosso: 30-100-80-0 verde
50-20-100-0);
2) in pantone (rosso: P187 - verde P7745);
3) in bianco su fondi colorati o nero nel caso non si utilizza
il colore.

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