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Ciliegia di Marostica Igp - Controlli da CSQA Certificazioni Srl - 2023

Pubblicato da disciplinare
Ciliegia di Marostica Igp

CSQA Certificazioni Srl è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la IGP Ciliegia di Marostica, registrata in ambito Unione europea con  Regolamento (CE) 245 dell’8 febbraio 2002.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per la  indicazione geografica protetta “Ciliegia di Marostica”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente  nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 245 della Commissione dell’8 febbraio 2002 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Ciliegia di  Marostica”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1244 della Commissione del 28 novembre 2013 con il quale l’Unione europea ha approvato la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi  derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali; 
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli  organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero  dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e  successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della  Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del  consumatore “VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei  provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle  produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n.  526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi  provvedimenti di sospensione e di revoca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di  riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e  delle foreste; 
Visto il decreto n. 3268 del 5 marzo 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero  dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “CSQA Certificazioni Srl” è  stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Ciliegia di  Marostica”; 
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall’8 marzo 2020,  come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota del 10 febbraio 2023 con la quale il “Consorzio Tutela Ciliegia di Marostica IGP” ha confermato quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Ciliegia di  Marostica”, “CSQA Certificazioni Srl”;
Considerato che il tariffario ed il piano dei controlli predisposti da “CSQA Certificazioni Srl” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e  certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili; 
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad  espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE)  n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Ciliegia di Marostica”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“CSQA Certificazioni Srl” con sede in Thiene, Via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la  indicazione geografica protetta “Ciliegia di Marostica”, registrata in ambito Unione europea con  Regolamento (CE) 245 dell’8 febbraio 2002.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “CSQA Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto  a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di  settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale  competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “CSQA Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il  preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “CSQA Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di  controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica  del presente decreto.

5. “CSQA Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali. 


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dall’8 marzo 2023.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “CSQA Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999,  n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “CSQA Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999,  n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 


Articolo 4
(Vigilanza)
“CSQA Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della  legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “CSQA Certificazioni Srl” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato  centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del  Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per  territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo  dell’anno successivo. 
2. “CSQA Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a  richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e,  comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno  successivo.
3. “CSQA Certificazioni Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del  decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CSQA Certificazioni Srl”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo  14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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