Ciliegia di Marostica Igp - Modifica disciplinare 2022
Approvazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica».
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 novembre 2022
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica». (22A06427)
(GU n.266 del 14-11-2022)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei
simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le
indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della
Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del
1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n.
664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli
dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con
riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme
procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione
del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 245/2002 della Commissione dell'8
febbraio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee L 39/12 del 9 febbraio 2002, con il quale e' stata registrata
la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 251 del 25 ottobre 2013;
Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal
Consorzio tutela Ciliegia di Marostica IGP, ai sensi dell'art. 13,
comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto con
comunicazione del 9 febbraio 2022 - Prot. PQAI 04 - n. 0070802 del 15
febbraio 2022 - ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in
merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle
modifiche ordinarie cosi come stabilito dall'art. 53 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;
Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 130 del 6
giugno 2022 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di
modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta «Ciliegia di Marostica» ai fini della presentazione di
opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;
Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre
2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica
di che trattasi;
Considerata la rettifica apportata, alla proposta di modifica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2022 a seguito di quanto osservato dalla Commissione
europea relativamente alla disposizione di cui all'art. 5 del
disciplinare di produzione ed in particolare all'eliminazione del
seguente paragrafo: «Per la produzione della "Ciliegia di Marostica"
e' consentito l'utilizzo anche di altre cultivar di ciliegio
derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata,
attraverso prove sperimentali e documentali, la conformita' del
metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative del frutto
al presente disciplinare di produzione. L'utilizzo di queste cultivar
per la produzione della "Ciliegia di Marostica" deve essere
preventivamente comunicato e valutato dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali che potra' acquisire allo scopo il
parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.».
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente
decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di
modifica del disciplinare di produzione della produzione della
indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento
unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2022 e alla rettifica di cui in premessa.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione europea. Le stesse modifiche entrano in vigore nel
territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da
parte della Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» di cui
all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2022
Il dirigente: Cafiero
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA CILIEGIA DI MAROSTICA
Art. 1.
Denominazione
L'Indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» e'
riservata ai frutti di ciliegia che rispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
La ciliegia di Marostica per il consumo fresco e' caratterizzata
da un calibro elevato e un colore intenso che puo' variare da rosso
fuoco a rosso scuro in relazione alle varieta'.
I frutti da immettere in commercio per il consumo fresco devono
essere integri, sani, provvisti di peduncolo, puliti e privi di
residui visibili sulla superficie.
La pezzatura minima dei frutti destinati al consumo fresco e'
pari a 23 mm.
I frutti destinati ad altri usi (es. industria dolciaria) possono
essere senza peduncolo, parzialmente integri e avere una pezzatura
anche inferiore a 23 mm.
Le caratteristiche commerciali per il prodotto fresco devono
essere corrispondenti alle specifiche stabilite dalle norme
comunitarie di commercializzazione vigenti.
Art. 3.
Delimitazione della zona geografica di produzione
La zona di produzione della «Ciliegia di Marostica» comprende i
territori dei seguenti comuni in Provincia di Vicenza: Marostica,
Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Colceresa, Pianezze, Bassano,
limitatamente al territorio che si estende alla destra idrografica
del fiume Brenta e infine la parte del territorio del Comune di
Schiavon cosi' delimitata: a est della statale per Vicenza la
porzione a nord di via Olmi fino all'altezza di via Vegra; ad ovest
della statale per Vicenza la porzione a nord di via Roncaglia
Vecchia.
Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo della I.G.P. «Ciliegia di
Marostica» viene monitorata documentando, per ognuna, gli input
(prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo
modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla
struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali
avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonche'
attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantita'
prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' del
prodotto (da monte a valle della filiera di produzione).
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto
La denominazione «Ciliegia di Marostica» designa i frutti
ottenuti dalla coltivazione delle varieta' ascrivibili ai seguenti
gruppi:
a) precocissime «Sandra» e «Francese», quest'ultima ascrivibile
alle varieta' Bigarreau Moreau e Burlat;
b) intermedie «Roana» e il durone precoce «Romana»;
c) tardive «Milanese», «Durone Rosso» (Ferrovia simile) e
«Bella Italia»;
d) «Sandra Tardiva»;
e) le varieta' «Van», «Giorgia», «Ferrovia», «Durone Nero I»,
«Durone Nero II» e «Mora di Cazzano».
Sono inoltre consentite le seguenti varieta': «Bella di Pistoia»
(= «Durone Rosso»), «Black Star», «Early Bigi», «Grace Star»,
«Kordia», "Lapins», «Marostegana», «Prime Giant», «Regina», «Folfer»,
«Sweet Early», «Sweet Heart», «Frisco», «Rocket», «Vera», «Nimba»,
«Red Pacific», «Early Lory», «Adriana», «Celeste» «Sweet Aryana»,
«Sweet Lorenz», «Sweet Gabriel» e Stella.
Per la produzione della «Ciliegia di Marostica» i terreni devono
essere ubicati nella zona di delimitazione di cui al precedente art. 3.
Le tecniche colturali ammesse sono di seguito descritte.
1) Per i nuovi impianti:
a) preparazione del terreno: il nuovo impianto deve essere
preceduto da una idonea lavorazione meccanica della superficie
interessata; nei terreni di collina e' opportuna la lavorazione del
terreno a «buche».
E' obbligatorio eseguire l'analisi chimico-fisica del terreno
oggetto d'impianto allo scopo di determinare la necessita' e la
quantita' della concimazione di fondo e/o di quella correttiva. E'
obbligatoria l'adozione di un piano di concimazione redatto da un
tecnico specializzato.
Portainnesti: sono ammessi tutti i portainnesti idonei per il
ciliegio dolce, in relazione alle caratteristiche pedoclimatiche
della zona di produzione e delle varieta' sopra elencate;
b) materiale vegetale: e' ammesso l'impiego di astoni di
qualita' certificata virus esente o virus controllato delle varieta'
sopra elencate, innestati su soggetti derivati da Prunus avium,
Prunus cerasus o Prunus mahaleb. E' ammesso altresi' l'innesto a
dimora.
2) Per tutti gli impianti:
a) densita': sono ammessi tutti i sesti d'impianto purche'
siano garantite l'illuminazione e l'arieggiamento delle chiome nella
fase produttiva delle piante;
b) forma di allevamento: sono consentite tutte le forme di
allevamento sia in volume sia in parete;
c) difesa fitosanitaria: la difesa dai parassiti deve essere
attuata nel pieno rispetto dei principi della lotta integrata o di
quella biologica. Per ridurre il rischio di forti infezioni di
Monilia durante il periodo fiorale e' ammessa l'eliminazione dei
frutti non raccolti rimasti sulle piante e l'esecuzione di una
corretta potatura estiva negli impianti vigorosi.
Prima dell'esecuzione di qualsiasi intervento con valenza
insetticida deve essere eseguita la trinciatura dell'erba oppure lo
sfalcio e la raccolta della stessa. Non e' ammesso l'uso di
fitoregolatori nel periodo compreso tra il germogliamento e la
raccolta;
d) Gestione del suolo: e' obbligatorio l'inerbimento
controllato spontaneo o artificiale del suolo a partire dal secondo
anno di impianto. E' consentita la lavorazione o il diserbo
localizzato sulla fila negli impianti specializzati fitti o attorno
al tronco nei sistemi espansi. E' ammessa la pratica della
pacciamatura;
e) concimazione: gli elementi nutritivi da apportare devono
essere finalizzati al raggiungimento e/o al mantenimento di un
sufficiente livello di fertilita' dei suoli in ragione delle
asportazioni della coltura e delle perdite per immobilizzazione e
lisciviazione;
f) irrigazione: e' ammessa la pratica irrigua con sistemi a
bassa portata;
g) gestione delle piante: e' obbligatoria l'esecuzione annuale
della potatura al bruno per assicurare una produzione di qualita'
costante negli anni; le piante devono essere mantenute in buona
efficienza vegetativa e produttiva anche ricorrendo a interventi
straordinari di riforma volti a eliminare le parti legnose deperite e
non piu' funzionali;
h) raccolta e condizionamento: la raccolta delle ciliegie
destinate al commercio per il consumo fresco deve essere eseguita a
mano e i frutti devono essere disposti in contenitori con pareti
rigide. Gia' in ambito aziendale deve essere eseguita la cernita per
eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente.
Fino al momento della consegna per la commercializzazione i
frutti devono essere mantenuti in luoghi freschi e ombreggiati per
evitare lo scadimento della qualita' e della conservabilita'.
Il prodotto non avviato alla commercializzazione entro le
quarantotto ore successive alla raccolta, deve essere opportunamente
trattato con la tecnica della frigoconservazione oppure con altri
accorgimenti idonei a rallentare i processi metabolici dei frutti.
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
Fattori pedoclimatici
La zona di produzione dell'Indicazione geografica protetta
«Ciliegia di Marostica» e' da lungo tempo indicata quale territorio
vocato alla cerasicoltura e diversi autori hanno sottolineato la
qualita' delle ciliegie raccolte nella zona delimitata al precedente
art. 3.
La parte a nord della zona di produzione si estende su un
territorio collinare con altitudine compresa fra 100 e 400 metri
circa; la parte sud comprende terreni di alta pianura con altitudine
prevalente compresa fra 90 e 100 metri circa sul livello del mare.
I terreni hanno prevalentemente giacitura declive ed esposizione
a sud; fattori che favoriscono l'assenza di ristagni e la
concentrazione degli zuccheri nei frutti.
Il terreno su cui viene coltivata la «Ciliegia di Marostica»
deriva in buona parte da rocce basaltiche, e' particolarmente
fertile, povero di azoto ma ricco di potassio.
Il clima della zona si presenta mite e ventilato con quasi
assenza di nebbie e protetto a nord dalla catena alpina e dolomitica.
Fattori storici e umani
La «Ciliegia di Marostica», proprio grazie alla sua rinomanza che
la lega alla zona di produzione, e' un prodotto tutelato
dall'Indicazione geografica protetta fin dal 2002 (regolamento (CE)
n. 245/2002).
Tale rinomanza risale storicamente al 1400 e sembra essere legata
alla vicenda storica della «partita a scacchi»: nell'anno 1454 Taddeo
Parisio, castellano e governatore della «terra e castello nobile di
Marostica», a seguito della richiesta in moglie di sua figlia da
parte di due cavalieri decise, per evitare duelli, di darla in sposa
a chi dei due avesse battuto l'altro a una partita a scacchi vivente.
Cosi' fu disputata la partita e il vincitore ebbe in sposa la figlia
mentre il perdente ottenne la sorella del governatore.
Il giorno delle nozze di sua figlia e della sorella, Taddeo
Parisio ordino' che si mettessero a dimora in tutto il territorio
delle piante di ciliegie a ricordo del fausto evento.
Nel corso della «Mostra regionale delle ciliegie» che si tiene
annualmente nella zona di produzione verso la fine di maggio, si
ricorda questo evento con l'elezione delle giovani che vestiranno i
panni delle due promesse spose durante la rappresentazione della
vicenda storica.
L'esistenza di un mercato delle ciliegie nella zona di Marostica,
che si ripete annualmente dal 1950, conferma la vocazionalita' di
tale territorio per la coltura del ciliegio.
Nella zona di Marostica esiste anche una «Strada delle ciliegie»,
che partendo da Bassano collega i colli e i paesi interessati dalla
produzione delle ciliegie.
Per la qualita' e la fama della «Ciliegia di Marostica» IGP
determinante risulta il savoir faire dei produttori, sia nella
coltivazione dei frutteti, spesso situati in zone collinari e
declivi, nonche' nella particolare attenzione posta durate la
raccolta manuale delle ciliegie.
Art. 7.
Struttura di controllo
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare di produzione e' svolto in conformita' a quanto
stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
La struttura di controllo preposta alla verifica e' CSQA
Certificazioni S.r.l. con sede in via S. Gaetano n. 74 - 36016 Thiene
(VI) - I; tel. +39 0445 313011; fax +39 0445 313070; e-mail:
csqa@csqa.it; PEC: csqa@legalmail.it
Art. 8.
Etichettatura e confezionamento
La «Ciliegia di Marostica» destinata al commercio per il consumo
fresco deve essere confezionata in contenitori appositi della
capacita' massima di 10 kg.
I materiali devono essere idonei al contatto con alimenti.
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e
comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varieta' e qualita'.
E' ammessa una tolleranza di disomogeneita' in termini di
calibrazione e colore del 10% in numero o in peso del prodotto posto
nelle singole confezioni.
All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte con
indicazione diretta o con apposita etichetta le seguenti indicazioni
nello stesso campo visivo:
a) Ciliegia di Marostica - I.G.P.;
b) nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore;
c) lotto o data di confezionamento.
Deve essere inoltre inserito il logo dell'indicazione geografica,
raffigurante una ciliegia di colore rosso pantone 032C con peduncolo
e foglia di colore verde pantone 361C, sovrapposta a una torre
medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a
scacchi, di colore grigio pantone 404C, su sfondo bianco e con ai
margini riportata la scritta «Ciliegia di Marostica I.G.P.»,
carattere serie Elvetica, di colore rosso pantone 032C; il logo
apposto sulle confezioni dovra' rispettare il rapporto altezza/base
pari a 1,2.
L'acronimo I.G.P. puo' essere sostituito dalla dicitura per
esteso «Indicazione geografica protetta». E' obbligatorio l'uso del
simbolo dell'Unione.
Allegato B
Documento unico
«Ciliegia di Marostica»
n. UE: [esclusivamente per uso UE]
DOP ( ) IGP (X)
1. Denominazione
«Ciliegia di Marostica»
2. Stato membro o paese terzo Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI] Classe 1.6 - Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La denominazione «Ciliegia di Marostica» designa i frutti ottenuti dalla coltivazione delle varieta' ascrivibili ai seguenti gruppi:
precocissime «Sandra» e «Francese», quest'ultima ascrivibile alle varieta' Bigarreau Moreau e Burlat;
intermedie «Roana» e il durone precoce «Romana»;
tardive «Milanese», «Durone Rosso (Ferrovia simile) e «Bella Italia»;
«Sandra Tardiva»;
le varieta' «Van», «Giorgia», «Ferrovia», «Durone Nero I», «Durone Nero II» e «Mora di Cazzano».
Sono inoltre consentite le seguenti varieta': «Bella di Pistoia» («Durone Rosso»), «Black Star, «Early Bigi», «Grace Star», «Kordia», «Lapins», «Marostegana», «Prime Giant», «Regina», «Folfer», «Sweet Early», «Sweet Heart», «Frisco», «Rocket», «Vera», «Nimba», «Red Pacific», «Early Lory», «Adriana», «Celeste», «Sweet Aryana», «Sweet Lorenz», «Sweet Gabriel» e «Stella».
La «Ciliegia di Marostica» per il consumo fresco e' caratterizzata da un calibro elevato e un colore intenso che puo' variare da rosso fuoco a rosso scuro in relazione alle varieta'.
I frutti da immettere in commercio per il consumo fresco devono essere integri, sani, provvisti di peduncolo, puliti e privi di residui visibili sulla superficie.
La pezzatura minima dei frutti destinati al consumo fresco e' pari a 23 mm.
I frutti destinati ad altri usi (es. industria dolciaria), possono essere senza peduncolo, parzialmente integri e avere una pezzatura anche inferiore a 23 mm.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi di coltivazione e raccolta della «Ciliegia di Marostica» devono avvenire nell'area geografica delimitata.
La raccolta delle ciliegie destinate al commercio per il consumo fresco deve essere eseguita a mano.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
I frutti devono essere disposti in contenitori con pareti rigide.
Gia' in ambito aziendale deve essere eseguita la cernita per eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente.
Fino al momento della consegna per la commercializzazione i frutti devono essere mantenuti in luoghi freschi e ombreggiati per evitare lo scadimento della qualita' e della conservabilita'.
Il prodotto non avviato alla commercializzazione entro le quarantotto ore successive alla raccolta, deve essere opportunamente trattato con la tecnica della frigoconservazione oppure con altri accorgimenti idonei a rallentare i processi metabolici dei frutti.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
La «Ciliegia di Marostica» IGP destinata al commercio per il consumo fresco deve essere confezionata in contenitori appositi della capacita' massima di 10 kg.
I materiali devono essere idonei al contatto con alimenti.
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varieta' e qualita'.
E' ammessa una tolleranza di disomogeneita' in termini di calibrazione e colore del 10% in numero o in peso del prodotto posto nelle singole confezioni.
E' obbligatorio l'uso del simbolo dell'Unione.
All'esterno di ogni imballaggio deve essere inserito il seguente logo dell'indicazione geografica:
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione della «Ciliegia di Marostica» comprende il territorio amministrativo di otto comuni in Provincia di Vicenza: Marostica, Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Colceresa, Pianezze, Bassano e Schiavon .
5. Legame con la zona geografica
La zona di produzione della «Ciliegia di Marostica» e' da lungo
tempo indicata quale territorio vocato alla cerasicoltura e diversi
autori hanno sottolineato la qualita' delle ciliegie raccolte
nell'areale di produzione.
Tale zona si estende a nord su un territorio collinare con
altitudine compresa fra 100 e 400 metri circa; la parte sud comprende
terreni di alta pianura con altitudine prevalente compresa fra 90 e
100 metri circa sul livello del mare.
I terreni sui quali e' coltivato il ciliegio, derivando in buona
parte da rocce basaltiche terziarie, e' particolarmente fertile,
povero di azoto ma ricco di potassio.
Questa origine, insieme alla giacitura declive ed esposizione a
sud, favorisce l'assenza di ristagni e l'accumulo degli zuccheri.
Il clima della zona si presenta mite e ventilato con quasi
assenza di nebbie e protetto a nord dalla catena alpina e dolomitica.
Le ciliegie sono cuoriformi, con calibro importante e colore dal
rosso fuoco al rosso scuro; la polpa e' medialmente succosa, dal
sapore dolce molto gradevole.
Il legame della «Ciliegia di Marostica» e' costituito dalla
rinomanza storica del frutto, che risale al 1400 e pervenuta fino ai
giorni nostri.
Nei documenti storici, la coltivazione del ciliegio sui colli di
Marostica e' segnalata fin dall'epoca romana e anche nelle epoche
successive.
La fama della «Ciliegia di Marostica» sembra avere origini
antiche ed essere legata alla vicenda storica della «partita a
scacchi», che racconta la sfida a scacchi viventi tra due cavalieri
per conquistare la mano di una giovane dama, figlia di Taddeo
Parisio, castellano e governatore della «terra e castello nobile di
Marostica», svoltasi nel 1454. Cosi' fu disputata la partita e il
vincitore ebbe in sposa la figlia, il perdente la sorella del
governatore. A ricordo del fausto evento, Taddeo Parisio ordino' che
si mettessero a dimora in tutto il territorio delle piante di
ciliegie a ricordo del fausto evento.
Nel corso della «Mostra regionale delle ciliegie» che si tiene
annualmente nella zona di produzione verso la fine di maggio, si
ricorda questo evento con l'elezione delle giovani che vestiranno i
panni delle due promesse spose durante la rappresentazione della
vicenda storica.
L'esistenza di un mercato delle ciliegie nella zona di Marostica,
risalente fin dal 1950, conferma la tradizionale vocazionalita' di
tale territorio per la coltura del ciliegio.
Nella zona di Marostica esiste anche una «Strada delle ciliegie»,
che ha inizio nel circondario della cittadina di Bassano e per via,
piano inizialmente e poi per colli e vallette collega i paesi
interessati dalla produzione delle ciliegie.
Per la fama della «Ciliegia di Marostica» determinante risulta il
savoir faire dei produttori, sia nella coltivazione dei frutteti,
spesso situati in zone collinari e declivi, nonche' nella particolare
attenzione posta durate la raccolta manuale delle ciliegie.
La costante, ininterrotta e sapiente coltivazione dei ciliegi
sulle colline declivi e dal clima mite della provincia vicentina
offre da secoli un frutto famoso per il colore, la succosita' e la
dolcezza.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Il testo consolidato del disciplinare di produzione e'
consultabile sul sito internet:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/3343