Ciliegia di Vignola Igp - Proposta di modifica del disciplinare di produzione - 2025

La denominazione Ciliegia di Vignola designa il frutto delle cultivar di ciliegio:
precoci: Early Bigi e Lory, Bigarreau Moreau e Burlat, Mora di Vignola, Early Star- Panaro 2, Sweet Aryana, Sweet Early - Panaro 1, Nimba, Red Pacific, Cerasina Prim 3.1;
medie: Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star, Santina, Vera, Cristalina, Durone dell'Anella, Anellone, Giorgia, Durone Nero I, Samba, New Star, Black Star, Canada Giant, Van, Marysa, Sweet Gabriel, Sweet Lorenz, Frisco;
tardive: Durone Nero II, Durone della Marca, Lapins, Ferrovia, Sweet Heart, Regina, Summer Charm (Staccato), Kordia, Sonata, Sweet Saretta, Sweet Valina, Royal Helen;
coltivate nel territorio della fascia formata dal tratto pedemontano del fiume Panaro e altri corsi d'acqua minori, dai 30 metri s.l.m. fino alla quota di 950 metri e comprende il territorio di alcuni comuni delle Province di Modena e Bologna
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2025
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola». (25A00321)
(GU n.18 del 23-1-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13
maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni,
del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri,
registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della
gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive
direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti
delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela della Ciliegia di
Vignola I.G.P., che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma
1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di
Vignola», registrata con regolamento di esecuzione (UE) n. 1032/2012
della Commissione del 26 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 308/5 dell'8 novembre 2012;
Considerato l'art. 6-ter, paragrafo 1, del regolamento delegato
(UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE)
2022/891, che prevede di dare la possibilita' ai gruppi richiedenti
la registrazione, di formulare osservazioni sulla domanda di modifica
ordinaria del disciplinare di produzione in parola;
Considerato che la presente pubblicazione assolve sia a quanto
previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto
previsto dell'art. 6-ter del regolamento delegato (UE) n. 664/2014,
modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891, come da
comunicato del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2022;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate
ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo della Regione Emilia-Romagna
competente per territorio circa la richiesta di modifica;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato
disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di Vignola», cosi'
come modificato;
Provvede:
Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n.
12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di
produzione della IGP «Ciliegia di Vignola».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare -
Ufficio PQA I - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC
aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo
il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia
di Vignola», sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata
alla Commissione europea.
Roma, 10 gennaio 2025
Il dirigente: Gasparri
Allegato
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola»
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola» e'
riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
La denominazione «Ciliegia di Vignola» designa il frutto delle
seguenti cultivar di ciliegio:
precoci: Early Bigi e Lory, Bigarreau Moreau e Burlat, Mora di
Vignola, Early Star- Panaro 2, Sweet Aryana, Sweet Early - Panaro 1,
Nimba, Red Pacific, Cerasina Prim 3.1;
medie: Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star,
Santina, Vera, Cristalina, Durone dell'Anella, Anellone, Giorgia,
Durone Nero I, Samba, New Star, Black Star, Canada Giant, Van,
Marysa, Sweet Gabriel, Sweet Lorenz, Frisco;
tardive: Durone Nero II, Durone della Marca, Lapins, Ferrovia,
Sweet Heart, Regina, Summer Charm (Staccato), Kordia, Sonata, Sweet
Saretta, Sweet Valina, Royal Helen;
coltivate nel territorio definito nel successivo art. 3.
Caratteristiche qualitative
La «Ciliegia di Vignola» deve rispondere alle seguenti
caratteristiche qualitative:
polpa consistente e croccante ad esclusione della Mora di
Vignola;
buccia sempre lucente ma di colore giallo e rosso brillante per
la varieta' Durone della Marca e di colore dal rosso brillante al
rosso scuro per tutte le altre varieta';
sapore dolce e fruttato;
gradi brix non inferiori a 10° per le varieta' precoci e 12°
per tutte le altre;
acidita' minima non inferiore a 5 g/l di acido malico.
In relazione alla tipologia varietale vengono definiti i seguenti
calibri minimi:
20 mm: Mora di Vignola;
21 mm: Durone dell'Anella, Giorgia, Durone Nero II, Durone
della Marca, Sweet Heart;
22mm: Bigarreau Moreau e Burlat, Lapins, Van, Early Bigi e
Lory, Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star, Santina,
Vera, Cristalina, New Star, Black Star, Canada Giant, Regina, Summer
Charm (Staccato), Early star - Panaro 2, Kordia, Marysa, Sonata,
Sweet Aryana, Sweet Early - Panaro 1, Sweet Gabriel, Sweet Saretta;
23 mm: Durone Nero I, Anellone, Samba, Ferrovia, Sweet Lorenz,
Sweet Valina, Red pacific, Nimba, Cerasina Prim 3.1, Frisco, Royal
Helen.
All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere:
integri, senza danni;
provvisti di peduncolo;
puliti, privi di sostanze estranee visibili;
sani, esenti da marciumi e da residui visibili di fitofarmaci;
esenti da parassiti.
Prodotto destinato alla trasformazione
Solo per il prodotto destinato alla trasformazione i frutti
possono:
essere danneggiati (es. danni da cracking o grandine
cicatrizzati ed asciutti, senza problemi di marciume);
essere sprovvisti di peduncolo;
avere calibro minimo pari a 15 mm;
ferme restando le altre caratteristiche previste dal disciplinare
di produzione.
Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. «Ciliegia di Vignola»
ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.
Art. 3
Zona di produzione.
La zona di produzione della «Ciliegia di Vignola» consiste nella
fascia formata dal tratto pedemontano del fiume Panaro e altri corsi
d'acqua minori, dai 30 metri s.l.m. fino alla quota di 950 metri e
comprende il territorio dei seguenti comuni delle Province di Modena
e Bologna:
1) in Provincia di Modena: Castelfranco Emilia, Castelnuovo
Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul
Panaro, Modena, Montese, Pavullo nel Frignano, San Cesario sul
Panaro, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Spilamberto, Vignola,
Zocca;
2) in Provincia di Bologna: Bazzano, Casalecchio di Reno,
Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Gaggio Montano,
Marzabotto, Monte S. Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno,
Vergato, Zola Predosa.
Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di
controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonche' attraverso
la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e'
garantita la tracciabilita' del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
Forme di allevamento
Le forme di allevamento sono palmetta libera, bandiera, vaso
basso, vaso ritardato, fusetto, con densita' per ettaro fino a 2000
piante.
Concimazione
Il piano di concimazione prevede comunque di non superare
annualmente le seguenti dosi massime:
azoto 100 Kg/Ha;
anidride fosforica 70 Kg/Ha;
ossido di potassio 100 Kg/Ha.
Potatura
La potatura viene effettuata durante tutto l'arco dell'anno.
Difesa fitosanitaria
La difesa dei ceraseti viene condotta:
attuando la lotta convenzionale in uso nella zona, con
osservanza delle norme di buona pratica colturale dettate dalla
Regione Emilia-Romagna;
attuando la lotta integrata, ottenuta nel rispetto delle norme
tecniche previste dal disciplinare della Regione Emilia-Romagna;
attuando la lotta biologica, secondo il regolamento CE n.
834/2007 e successive modifiche.
Il metodo prescelto viene utilizzato in modo esclusivo per
l'intero processo produttivo.
L'utilizzo di regolatori di crescita per l'incremento
dell'allegagione e del calibro dei frutti e prevenzione dello spacco
e' ammesso nei termini previsti dalla normativa vigente.
E' ammessa la copertura dei fruttiferi con teli di plastica per
prevenire il cracking indotto dalle piogge.
Raccolta
Le varieta' precoci vengono raccolte dal 1° maggio al 30 giugno;
le varieta' medie dal 15 maggio al 15 luglio e le tardive dal 25
maggio al 30 luglio.
Le ciliegie devono essere raccolte a mano provviste di peduncolo;
solo nel caso del prodotto destinato alla trasformazione e' ammessa
l'assenza del peduncolo.
Art. 6.
Legame con l'ambiente
La produzione della «Ciliegia di Vignola» e' legata a molti
fattori, in connessione tra loro, pedoclimatici, tecnici, agronomici,
sociali, culturali ed economici, specifici dell'areale di
coltivazione.
Il range di coltivazione delle ciliegie va dai 30 metri ai 950
metri sul livello del mare. Al di fuori della zona geografica
delimitata non viene coltivato ciliegio; nelle zone limitrofe infatti
la coltivazione e' stata da tempo abbandonata, in quanto la
produzione e la qualita' del prodotto risultavano nettamente
inferiori rispetto al prodotto proveniente dall'interno della zona
delimitata, tali da renderne economicamente non vantaggiosa la
coltivazione.
I terreni, di origine alluvionale sono tendenzialmente sciolti,
ben drenati e freschi, e sono resi particolarmente fertili dai
sedimenti trasportati, durante gli episodi di alluvionamento, dal
fiume Panaro e da altri corsi d'acqua minori; le caratteristiche di
questi terreni fanno si' che il ciliegio cresca particolarmente
rigoglioso.
Il clima e' fresco e scarsamente continentale con precipitazioni
primaverili abbondanti ed estati mai troppo siccitose. La quantita'
della radiazione solare, non eccessivamente elevata, influenza
positivamente l'intensita' di colorazione delle drupe e stimola la
loro naturale lucentezza, permettendo di presentare sul mercato un
prodotto esteticamente eccellente senza ricorrere a trattamenti
particolari.
Oltre alle peculiarita' pedoclimatiche del territorio e
all'eccezionalita' del microclima sopra descritto, gli altri fattori
che determinano l'eccellente qualita' e la reputazione della ciliegia
di Vignola sono la sapienza e la capacita' dei produttori; queste
vengono tramandate da padre in figlio attraverso le generazioni, e
consistono nella tecnica agronomica, nella raccolta e nel
confezionamento del prodotto, effettuati esclusivamente a mano, che
permettono di presentare al consumatore un prodotto unico nella sua
specie.
L'assortimento varietale che nel corso del tempo si e' affermato
nella zona geografica e lo sviluppo della coltivazione in un'ampia
fascia altimetrica assicurano un ampliamento del calendario di
raccolta e la presenza del prodotto sul mercato per l'intera stagione
di produzione ottenendo regolarmente il gradimento dei consumatori e
un positivo riscontro sui prezzi.
Le Ciliegie di Vignola vengono selezionate con dimensioni
maggiori di quelle stabilite dalle norme di commercializzazione e
raggiungono calibri di oltre 28 mm. Questa particolarita' fa si che,
come testimoniato da indagini di mercato e studi svolti da societa'
specializzate, in mercati quali Torino, Milano, Amburgo il prezzo
delle Ciliegie di Vignola sia quasi sempre superiore rispetto a
quello dei diretti concorrenti, e che per la maggior parte dei
consumatori Vignola venga associata alla zona di produzione delle
ciliegie per eccellenza.
Gli agricoltori dell'area geografica identificata da tempo
concentrano l'offerta di ciliegie in Vignola, dove gia' dal 1928 era
presente il mercato ortofrutticolo di Vignola, uno dei piu' antichi
d'Italia, seguito poi da altre strutture di lavorazione e
commercializzazione.
L'affermazione della Ciliegia di Vignola ha consentito pertanto
lo sviluppo di un forte indotto commerciale con un'importante
ricaduta sull'intera filiera che va dalla produzione alla
commercializzazione del frutto; si sono infatti sviluppate nel
territorio:
circa 1.100 aziende agricole;
3 cooperative di lavorazione/commercializzazione;
1 mercato ortofrutticolo che comprende 4 commissionari;
alcuni commissionari e commercianti che svolgono l'attivita'
presso le loro sedi;
artigiani, produttori di imballaggio, trasportatori e
raccoglitori.
Da questi dati e' evidente l'importanza sociale ed economica che
la Ciliegia di Vignola riveste per l'intero areale di produzione.
L'importanza economica e culturale della Ciliegia di Vignola per
il territorio che storicamente la produce e' stata testimoniata nel
corso degli anni da numerose edizioni di fiere, sagre e
pubblicazioni; grande importanza rivestono per Vignola la «Festa dei
ciliegi in fiore», la cui prima edizione si tenne nell'aprile del
1970, e la festa «a Vignola, e' tempo di ciliegie», organizzata dal
1989.
L'Associazione nazionale «Citta' delle Ciliegie», fondata nel
giugno del 2003, indice ogni anno un concorso nazionale «Ciliegie
d'Italia» in occasione della Festa nazionale «Citta' delle ciliegie»
organizzata ogni anno in una localita' differente; le ciliegie di
Vignola hanno vinto il primo premio nel 2005 a Celleno (VT), nel 2006
a Orvieto (TR) e nel 2009 a Bracigliano (SA), confermando la
reputazione di elevata qualita' che la Ciliegia di Vignola e' stata
in grado di ottenere negli anni.
L'insieme di questi fattori ha determinato che i consumatori
identificassero la produzione dell'area con il nome di Ciliegia di
Vignola.
Storicamente vari documenti scritti evidenziano che la
coltivazione del ciliegio a Vignola risale, attraverso la presenza di
alberi adulti inseriti in consociazione con la vite, gia' a meta'
dell'Ottocento. Le due colture nel tempo si alternano, con prevalenza
ora dell'una ora dell'altra a seconda della zona, poi emerge
decisamente il ciliegio, piu' longevo e adatto alle peculiarita'
pedoclimatiche della zona.
Le produzioni agricole dalla fine del secolo progrediscono
progressivamente, dal secondo dopoguerra la produzione aumenta
notevolmente generando un notevole indotto commerciale e artigianale
tale da far diventare la Ciliegia di Vignola il biglietto da visita
di Vignola in tutti i mercati italiani ed esteri.
«L'indagine sulla coltivazione del ciliegio in Provincia di
Modena» realizzata a Vignola, nel febbraio del 1977, dalla Camera di
commercio di Modena e che fa riferimento alla produzione e alla
commercializzazione della «Ciliegia di Vignola» dimostra che la
denominazione «Ciliegia di Vignola» e' sin da allora presente
nell'uso del linguaggio comune e commerciale.
Art. 7.
Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito
dall'art. 39 del regolamento UE n. 1143/2024. L'organismo di
controllo prescelto e' Rina Agrifood S.p.a. - viale Cesare Pavese n.
305 - 00144 Roma - tel. +39 06 54228675 - C.F. / P.IVA / R.I. Roma n.
05053521000 - e-mail: agrifood@rina.org - Pec:
rinaagrifood@legalmail.it - sito internet: www.rina.org/it/agrifood
Art. 8.
Etichettatura e confezionamento
Confezionamento
La «Ciliegia di Vignola» I.G.P. viene immessa sul mercato in
confezioni sigillate in modo che l'apertura della confezione stessa
non ne permetta il riutilizzo.
Tali confezioni devono essere in legno, cartone, plastica, film
polimerico traspirante di peso compreso tra un minimo di gr. 250 ad
un massimo di kg. 6. Il confezionamento verra' effettuato assicurando
condizioni adeguate al mantenimento delle proprieta' e
dell'integrita' dei frutti.
E' altresi' ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata
del prodotto proveniente da confezioni o plateaux sigillati, a
condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o
recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste
per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.
Il contenuto di ciascuna confezione dovra' essere omogeneo e
comprendere ciliegie della stessa qualita' e varieta'; sono previste
le seguenti classi di calibro:
da 20 a 24 mm;
da 24 a 28 mm;
oltre 28 mm.
Il condizionamento, cioe' la preparazione adeguata del prodotto
all'imballaggio e alla confezione, nonche' il confezionamento negli
imballaggi indicati, devono essere effettuati all'interno della zona
di origine; la Ciliegia di Vignola e' un frutto particolarmente
deperibile e necessita di essere manipolato il meno possibile, cosi'
da evitare lesioni della polpa e/o della buccia, che determinerebbero
marciumi e altri difetti che la renderebbero non commercializzabile.
Una delle caratteristiche di specificita' della Ciliegia di Vignola
e' quella che il prodotto viene lavorato e confezionato subito dopo
la raccolta, direttamente in azienda o presso le cooperative del
comprensorio. In questo modo il prodotto arriva al mercato e al
consumatore in tempi brevi e senza ulteriori manipolazioni garantendo
quindi la freschezza, l'integrita' e la maggior salubrita'.
Confezionamento prodotto destinato alla trasformazione
Il prodotto destinato alla trasformazione potra' essere
confezionato anche in casse fino ad un max di kg. 20 e bins fino ad
un max. di kg. 300 che riportino, oltre alle indicazioni di cui alle
seguenti norme di etichettatura, con caratteri leggibili e visibili
su almeno uno dei lati, la dicitura: «Ciliegia di Vignola» I.G.P.
destinata alla trasformazione.
Conservazione
E' ammesso il ricorso a tecniche di frigo-conservazione in celle
frigorifere, evitando di scendere sotto -0.5°C e di superare il 90%
di U.R.; il tempo massimo per la frigo-conservazione dei frutti e' di
quattro settimane.
Norme di etichettatura
Il logo della denominazione «Ciliegia di Vignola I.G.P.» dovra'
essere apposto sulle confezioni di vendita.
Sulle confezioni e' consentita l'apposizione della dicitura
Emilia-Romagna; e' vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di
origine non espressamente prevista dal presente disciplinare.
Dovranno inoltre essere indicati:
nome, ragione sociale, indirizzo e/o codice di riconoscimento
univoco, attribuito dalla struttura di controllo, del produttore;
nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore.
Il logo della «Ciliegia di Vignola» I.G.P. e' il seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
e deve essere accompagnato obbligatoriamente dal simbolo
comunitario per la indicazione geografica protetta.
Il logo consiste in una fascia ripiegata suddivisa in due parti
da una linea di distacco trasversale obliqua, la prima parte di
colore verde, la seconda di colore rosso. Sulla parte destra di
colore rosso e' riportata in bianco la parola «VIGNOLA»; sulla parte
sinistra di colore verde e' riportato un rettangolo contenente nove
ciliegie stilizzate di cui otto bianche dal bordo verde e l'ultima
rossa a campo pieno. Le dimensioni standard sono: altezza pari a mm
24 e larghezza pari a mm 235; sulla prima parte, in campo verde
separato da uno spazio bianco, il simbolo rappresentato da una
cornice di larghezza pari a mm 23 e altezza mm 24 contenente nove
ciliegie stilizzate a contorno verde, di cui l'ultima in basso a
destra impressa a campo pieno di colore rosso; sulla seconda parte, a
campo rosso, la dicitura Vignola, carattere ITC Souvenir Demi, pari a
mm 17 in altezza, di colore bianco.
Sotto la striscia verde, sulla parte sinistra, la dicitura
Ciliegia di Vignola I.G.P., carattere ITC Souvenir Demi, pari a mm 7
in altezza, di colore verde.
Sulle diverse confezioni potranno variare le dimensioni del logo
mantenendo la proporzione delle dimensioni standard.
Indici colorimetrici:
pantoni:
rosso: Pantone© 032 red CV;
verde: Pantone© 355 CV;
quadricromia:
rosso: magenta 100% giallo 100%;
verde: cyan 100% giallo 100%.
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