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Cinta Senese Dop - Modifica disciplinare

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Cinta Senese Dop

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione Cinta Senese Dop

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 4 marzo 2022  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Cinta Senese» registrata in qualita'  di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 217/2012 della Commissione  del 13 marzo 2012. (22A01623)

(GU n.62 del 15-3-2022)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da
parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio, in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le
procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (UE) n. 217/2012 della Commissione del 13
marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
Serie L 75 del 15 marzo 2012, con il quale e' stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Cinta
Senese»;
Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione
della peste suina africana a seguito della conferma della presenza
del virus nei selvatici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022;
Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del
Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona
infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in
cui sono vietate tutte le attivita' all'aperto, fermo restando che
detta zona e' suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione
della situazione epidemiologica;
Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del
Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e
dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione
della diffusione della peste suina africana, ed, in particolare,
l'art. 3, comma 1, lettera d) che stabilisce che «sull'intero
territorio nazionale le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano applicano le seguenti misure: Obbligo di recinzione degli
allevamenti della tipologia "semibrado" ed identificazione
individuale di tutti i riproduttori ivi presenti»;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40
del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la
diffusione della peste suina africana (PSA);
Considerato che la peste suina africana e' una malattia infettiva
virale trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e
cinghiali selvatici e che ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE)
2016/429 «normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal
regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, e'
categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si
manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Tenuto conto che la peste suina africana puo' avere gravi
ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di
cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditivita' del
settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla
produttivita' del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che
indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione
al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei
relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle
esportazioni;
Visto il disciplinare di produzione della DOP Cinta Senese, che
comprende, come zona di produzione, il territorio amministrativo
della Regione Toscana fino all'altitudine di 1.200 metri s.l.m.;
Considerato che lo stesso disciplinare prevede, all'art. 1, che «la
denominazione di origine protetta (D.O.P.) "Cinta Senese" e'
riservata esclusivamente a tutte le porzioni commestibili della
carcassa di suini nati, allevati e macellati in Toscana, che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare,
redatto ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012» e che, all'art. 5
«i soggetti destinati alla macellazione devono essere allevati allo
stato brado/semi brado a partire dal quarto mese di vita ed, ancora
che gli animali devono soggiornare quotidianamente in appezzamenti di
terreno sia recintati che non, provvisti di eventuale ricovero per le
ore notturne e/o per le condizioni climatiche sfavorevoli. Il limite
massimo di capi allevabile e' di kg 1.500 peso vivo per ettaro. I
riproduttori possono essere ricoverati in apposite strutture (stalle)
nel periodo di accoppiamento, pre e post parto cio' per favorire i
controlli sanitari e i parti»;
Considerato che e' necessario evitare qualsiasi contatto dei suini
iscritti al sistema di controllo della DOP, con cinghiali o materiale
biologico che potrebbe essere infetti dalla peste suina africana e
che potrebbero trasmettere l'epidemia, fermo restando le prescrizioni
del sopra citato dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022
del Ministero della salute;
Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di
materiale biologico, infetti nella zona di produzione della DOP, a
causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di peste suina
africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della
medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e,
conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel
rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute,
autorita' nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come
strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;
Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporterebbe
l'eliminazione dei suini di razza cinta senese;
Tenuto conto che la razza suina cinta senese e' uno dei requisiti
da rispettare per poter utilizzare il nome registrato cinta senese
come denominazione di origine protetta, conformemente al regolamento
(UE) n. 1151/2012 ed al pertinente disciplinare di produzione;
Visto che la razza cinta senese e' classificata come una delle otto
razze autoctone italiane a limitata diffusione, a causa della sua
esigua consistenza numerica, come emerge dai dati forniti dal libro
genealogico delle razze suine;
Visto che la popolazione della razza cinta senese e' diffusa
principalmente nella regione Toscana, zona di produzione della DOP
Cinta Senese, come stabilito dal pertinente disciplinare di
produzione;
Ritenuto che la perdita di biodiversita' legata alla cinta senese
debba essere scongiurata preventivamente, al fine di impedire la
perdita del pertinente patrimonio genetico e di biodiversita' animale
della razza suina in parola e, conseguentemente, della DOP;
Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela della Cinta
Senese DOP, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n.
526/1999, acquisita con protocollo n. 0070826 del 15 febbraio 2022,
come integrata con nota acquisita al protocollo n. 0080575 del 21
febbraio 2022, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi,
dell'art. 1 e 5 del disciplinare di produzione, con la quale si
chiede di consentire temporaneamente la macellazione dei soggetti
iscritti al sistema di controllo della DOP anche al di fuori della
zona di produzione, di ammettere il pascolo dei suini iscritti al
sistema di controllo della DOP solo se sono garantite le condizioni
di biosicurezza, tramite idonee recinzioni superando l'obbligo del
«prevalente pascolamento»; il superamento dei 1.500 kg di peso vivo
per ettaro, di sospendere l'allevamento allo stato brado, ammettendo
lo stato semibrado esclusivamente se in presenza di recinzioni che
garantiscono la biosicurezza, e permettendo, altresi', in modo
temporaneo, l'allevamento dei soggetti iscritti all'interno di
strutture chiuse, pur garantendo il benessere animale, il superamento
del limite del 3% di integrazione alimentare rispetto al pascolo per
i capi iscritti al sistema di controllo e l'ammissione dei capi di
eta' non inferiori a nove mesi invece che dodici, per la
macellazione;
Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Toscana, acquisita
al protocollo n. 0089281 del 24 febbraio 2022, che conferma quanto
comunicato dal Consorzio di tutela e dall'organismo di controllo,
esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della
modifica temporanea presentata;
Considerato che l'art. 1, comma 1 del sopra citato decreto-legge 17
febbraio 2022 n. 9, stabilisce che, al fine di prevenire e contenere
la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio
nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano adottano il piano regionale di interventi urgenti per la
gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana
nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa), ai
fini del contenimento della peste suina africana;
Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi acquisiti, sia
verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita'
della modifica temporanea di che trattasi, affinche' sia possibile
impedire il contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della
DOP Cinta Senese dai cinghiali e da materiale biologico infetti;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione della DOP «Cinta Senese», ai sensi del
citato art. 53, paragrafo. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e
dell'art. 6 paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Cinta Senese» attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio
nazionale;

Provvede

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di
produzione della «Cinta Senese» registrata in qualita' di
denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n.
217/2012 della Commissione del 13 marzo 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L 75 del 15 marzo 2012 e
dal regolamento (di esecuzione della Commissione (UE) .
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP
«Cinta Senese» sara' in vigore dalla data di pubblicazione della
stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per mesi dodici.
Roma, 4 marzo 2022

Il direttore generale: Gerini

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della
denominazione d'origine protetta «Cinta Senese» ai sensi dell'art.
53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine
protetta «Cinta Senese» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 93 dell'8 aprile 2020.
e' cosi' modificato:


Articolo 1
E' aggiunta la seguente frase:
A seguito dell'adozione di provvedimenti da parte delle
Autorita' sanitarie in materia di biosicurezza e limitatamente al
loro periodo di validita', la macellazione puo' avvenire anche al di
fuori del territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare.


Articolo 5
Identificazione
Gli animali devono soggiornare quotidianamente in appezzamenti
di terreno sia recintati che non, provvisti di eventuale ricovero per
le ore notturne e/o per le condizioni climatiche sfavorevoli. Il
limite massimo di capi allevabile e' di kg 1.500 peso vivo per
ettaro.
E' sostituita dalla seguente:
Esclusivamente nei periodi in cui risultino imposte
restrizioni adottate dalle Autorita' sanitarie in materia di
biosicurezza e per tutto il tempo in cui tali misure rimangano in
vigore, gli animali devono vivere:
o in appezzamenti di terreno recintati, conformemente ai
criteri di biosicurezza in modo da impedire il contatto con animali,
selvatici o allevati, che rappresentino fonte di possibili infezioni;
oppure, se assenti idonee recinzioni e al solo fine di
salvaguardare i capi da possibili situazioni di contagio, in
stabulazione all'interno di apposite strutture (stalle) nel rispetto,
in ogni caso, delle norme per il benessere animale.


E' aggiunta la seguente frase:
Alimentazione
Sia l'obbligo di garantire che l'alimentazione derivi da
pascolo in bosco e/o in terreni nudi seminati sia i limiti
quantitativi di integrazione giornaliera non valgono nei periodi in
cui risultino imposte restrizioni adottate dalle Autorita' sanitarie
in materia di biosicurezza, per tutto il tempo in cui tali misure
rimangano in vigore.


Macellazione
Gli animali macellati devono avere almeno dodici mesi di
eta'.
E' sostituita dalla seguente:
Esclusivamente nei periodi in cui risultino imposte
restrizioni adottate dalle Autorita' sanitarie in materia di
biosicurezza e per tutto il tempo in cui tali misure rimangano in
vigore, l'eta' minima di macellazione dei capi ai fini
dell'ottenimento della DOP e' di nove mesi.
La presente modifica sara' in vigore per mesi dodici dalla data
di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.

DISCIPLINARE AL 19.03.2020

 

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