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Cipollotto Nocerino Dop - Controlli da Agroqualità SpA - Autorizzazione 2024

Pubblicato da disciplinare
Cipollotto Nocerino dop

Agroqualità SpA è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste Dop Cipollotto Nocerino, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 656 della Commissione del 10 luglio 2008.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE  FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo denominato “Agroqualità SpA” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Cipollotto Nocerino”, registrata in ambito Unione europea. 


L’ISPETTORE GENERALE CAPO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024
relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle
specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il
regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 656 della Commissione del 10 luglio 2008 con il quale l’Unione europea
ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Cipollotto Nocerino”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 2024/1143, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art.
14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle
autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi
di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74”;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2024, n. 108,
concernente il conferimento al Dott. Felice Assenza dell’incarico di Capo Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 345118 del 26 luglio 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “Agroqualità SpA” è stato
autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Cipollotto Nocerino”,
registrato in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 10 agosto 2021, come
disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota prot.n. 2024/0386287 del 7/08/2024 con la quale la Regione Campania ha confermato,
quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta “Cipollotto Nocerino”,
“Agroqualità SpA”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “Agroqualità SpA” ed approvati
dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la
denominazione di origine protetta “Cipollotto Nocerino”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“Agroqualità SpA” con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305 è autorizzato ad espletare le funzioni
di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la denominazione
di origine protetta “Cipollotto Nocerino”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n.
656 della Commissione del 10 luglio 2008.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “Agroqualità SpA” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare
le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad
adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga
necessario, decida di impartire.
2. “Agroqualità SpA” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso
dell’Amministrazione.
3. “Agroqualità SpA” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il
sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del
presente decreto.
5. “Agroqualità SpA” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di
sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 10 agosto 2024.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “Agroqualità SpA” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi
tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o
l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Agroqualità SpA” resterà iscritto nell’elenco degli
organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a
meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“Agroqualità SpA” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste e dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21
dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “Agroqualità SpA” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le
quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “Agroqualità SpA” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a
richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e,
comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “Agroqualità SpA” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto
ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “Agroqualità SpA”, delle disposizioni del presente decreto può comportare
la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4,
della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.


L’Ispettore Generale Capo
Felice Assenza

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