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Ciro' Classico Docg - Proposta disciplinare di produzione - 2023

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Ciro' Classico docg

Il vino docg Ciro' Classico deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti Gaglioppo min. 90% e possono concorrere, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 10%, le uve a bacca rossa  provenienti dalle varieta' Magliocco e Greco Nero. La zona di produzione delle uve comprende  l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Ciro' e Ciro' Marina.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Ciro' Classico» (23A06835)

(GU n.293 del 16-12-2023)
 
 


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021,
recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del regolamento
delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di
esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del
regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Calabria, su istanza del Consorzio per la tutela e la
valorizzazione dei Vini D.O.C. Ciro' e Melissa, avente sede in Ciro'
Marina (KR), intesa ad ottenere la protezione della dop «Ciro' Classico»
(classificabile con la menzione tradizionale italiana denominazione di origine
controllata e garantita, in sigla DOCG), gia' sottozona della denominazione di
origine controllata «Ciro'», nel rispetto della procedura di cui al
citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo
preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata
esperita la procedura prevista agli articoli 6 e 7 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, ed all'art. 8 del decreto ministeriale
6 dicembre 2021, relativa alle domande di protezione dei disciplinari
e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Calabria;
e' stata effettuata, il giorno 16 novembre 2023 presso la sala
convegni di Borgo Saverona - SP2 contrada Saverona, Ciro' Marina
(KR), la riunione di pubblico accertamento, tesa a verificare sul
territorio la condivisione della domanda e la rispondenza della
disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal
regolamento UE n. 1308/2013;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 29 novembre 2023, che ha
formulato la relativa proposta di disciplinare di produzione;
Provvede, ai sensi dell'art. 9 comma 1, del decreto ministeriale
6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
(DOCG) del vino «Ciro' Classico».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di protezione
del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste - Ufficio PQA IV, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente proposta.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita  (denominazione di origine protetta) del vino «Ciro' Classico»

Art. 1.

Denominazione e vini

1.1 La denominazione di origine controllata e garantita «Ciro'
Classico» e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Ciro' Classico» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti
aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Gaglioppo min. 90%
possono concorrere, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del
10%, le uve a bacca rossa provenienti dalle varieta' Magliocco e
Greco Nero.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

3.1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita «Ciro' Classico»
comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Ciro' e
Ciro' Marina.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Ciro' Classico» devono essere quelle tradizionali della
zona o comunque quelle piu' idonee a conferire ai vini le
caratteristiche chimico-fisiche e qualitative necessarie. Pertanto, i
vigneti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
densita' di piantagione: almeno 4.000 ceppi per ettaro per i
nuovi impianti e reimpianti successivi all'entrata in vigore del
presente disciplinare;
adozione della forma di allevamento: alberello, spalliera con
potatura a cordone speronato;
4.2 La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del
vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ciro'
Classico» non deve essere superiore a otto tonnellate per ettaro di
vigneto in coltura specializzata.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere
riportata a detto limite, purche' la produzione non superi il 20%;
oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
per tutta la partita.
4.3 E' vietata qualsiasi pratica di forzatura.
E' consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso.
4.4 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
«Ciro' Classico» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del
13% in volume.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di
invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Ciro' Classico» devono essere effettuate all'interno della
zona di produzione delimitata dall'art. 3.
5.2 Conformemente alla normativa nazionale e dell'Unione europea
le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente comma
1 per salvaguardare la qualita', la reputazione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Ciro' Classico».
Inoltre, in conformita' alla vigente normativa nazionale, a
salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento del Ciro'
Classico al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono
previste autorizzazioni individuali.
5.3 La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, ma
non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di
origine per tutta la partita.
5.4 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Ciro' Classico» puo' essere immesso al consumo solo dopo essere
stato sottoposto ad almeno trentasei mesi di invecchiamento di cui
almeno sei mesi in contenitori di legno. Il periodo di invecchiamento
viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla
vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

6.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Ciro' Classico», all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Ciro' Classico»:
colore: rosso rubino con tendenza al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso e complesso con profumi di frutta rossa e note
speziate;
sapore: secco, di corpo, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27 g/l.

Art. 7.

Designazione e presentazione

7.1 Nell'etichettatura ovvero nella presentazione e designazione
dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ciro'
Classico» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «extra, scelto, fine, selezionato, vecchio» e similari.
7.2 E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a
nomi aziendali, a ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi
che non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in
inganno circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle
specifiche norme vigenti in materia.
7.3 L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e'
obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Ciro' Classico», deve essere esclusivamente commercializzato in
bottiglie di vetro chiuse con tappo raso bocca, ad esclusione dei
tappi a base di polimeri sintetici.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazione sulla zona geografica.
1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio
amministrativo dei Comuni di Ciro' e Ciro' Marina. Il territorio
appartiene alla zona altimetrica denominata collina litoranea e si
sviluppa dal livello del mare fino ad una altezza massima 462 metri
s.l.m.
Il comprensorio della DOP (DOCG) «Ciro' Classico», nella
Provincia di Crotone, sul litorale della costa ionica e nel suo
entroterra collinare, protetto dalle pendici della Sila, comprende un
territorio esteso per circa 9.000 ettari, si estende lungo la fascia
litorale ionica per circa 15 km e si spinge per circa 10
nell'entroterra. Dalle zone litoranee si passa alle superfici
terrazzate poste ad ovest di punta Alice. Procedendo ancora verso
l'interno si incontrano le colline a profilo molto regolare, che
conferiscono al paesaggio un aspetto leggermente ondulato. Infine, si
ritrovano dei conglomerati e le sabbie delle zone piu' interne che,
sono facilmente riconoscibili per le pendenze piu' aspre.
L'area e' interamente occupata da sedimenti pliocenici che si
adagiano sul basamento cristallino paleozoico. Il passaggio con il
miocene avviene gradualmente con l'interposizione di locali
affioramenti conglomeratici.
I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate
prevalentemente nel periodo autunno inverno, raggiungono il loro
valore massimo nel mese di ottobre ed il minimo nel mese di giugno.
La temperatura media mensile raggiunge il massimo nel mese di
agosto ed il minimo nel mese di gennaio. Siamo in presenza di un
clima che va da subumido a sub arido con una forte deficienza idrica
in estate e una concentrazione estiva dell'efficienza termica. La
variabilita' delle forme, i diversi tipi di substrato (materiale
parentale) e la diversa azione del fattore tempo imprimono a questa
zona una spiccata diversita' delle tipologie di suolo che si
rinvengono. Sui rilievi collinari che rappresentano gran parte del
territorio, dominano le formazioni sabbiose o conglomeratiche. Sono
in questo caso suoli da poco a moderatamente profondi con evidenze di
idromorfia entro i 50 cm e con moderata presenza di sali solubili.
Infine, sulle antiche superfici terrazzate di origine fluviale si
rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte
di accumulo di argilla. Si tratta di suoli moderatamente profondi a
tessitura media e reazione subacida.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
La vocazione del territorio di Ciro' a produrre vini di grande
qualita' e' nota da molti secoli. Il comprensorio della DOP (DOCG)
«Ciro' Classico» infatti e' la zona di piu' antica presenza della
vite dell'intera area. L'attuale vino Ciro' deriva da un vino che
anticamente era chiamato «Krimisa». Il nome probabilmente deriva da
quello di una colonia greca, Cremissa appunto, situata dove ora sorge
Ciro' Marina. A Cremissa sorgeva peraltro un importante tempio
dedicato al dio del vino, Bacco, e Krimisa era il vino offerto in
dono agli atleti vincitori delle Olimpiadi. Il vino continuo' la sua
fama anche in epoca romana e successivamente fino all'epoca Normanna
e Angioina. Nel Cinquecento e per tutta l'epoca moderna il vino viene
descritto come uno degli elementi caratterizzanti un'agricoltura e
un'economia propri di una Calabria felix, prospera, fertile, secondo
immagini veritiere che vengono tramandate di padre in figlio. Per
rinnovare l'antica tradizione, il Ciro' e' stato servito come vino
ufficiale alle olimpiadi svoltesi a Citta' del Messico nel 1968.
Milone di Crotone, vincitore di ben sei edizioni dei giochi di Atene,
era un grande estimatore di questo vino.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
Il «Ciro' Classico» DOP (DOCG) si presenta di colore rosso rubino
con un profumo intenso e complesso, e un sapore corposo, armonico e
persistente, che tende a diventare sempre piu' vellutato con
l'invecchiamento. Esso e' infatti e' apprezzato per la intensita' e
complessita' della sua fragranza, con profumi di frutta rossa e con
specifiche note speziate.
Questo profilo sensoriale e' tipicamente legato all'influenza che
il vitigno Gaglioppo, perfettamente ambientato nel territorio
cirotano, riceve dal microclima della zona di produzione, che si
caratterizza per l'origine sedimentaria dei suoli, ricchi di
scheletro e di disponibilita' di minerali, unitamente ad una
condizione climatica fortemente influenzata dal massiccio montuoso ad
ovest e dal mare ad est. Ha il gradimento di una ampia fascia di
consumatori perché presenta caratteristiche chimico-fisiche
equilibrate che contribuiscono all'equilibrio gustativo tra la
componente aromatica e quella gustativa. La sua eleganza e il corpo
armonico del vino permettono abbinamenti con piatti molto strutturati
e anche con piatti della cucina internazionale a base di carni,
formaggi stagionati e con salse.
C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
La combinazione dei fattori naturali - suolo e clima - con i
fattori umani, definisce l'interazione che si estrinseca nelle
caratteristiche del vino «Ciro' Classico» DOP (DOCG). La combinazione
si estrinseca principalmente nella presenza di una varieta', il
Gaglioppo, che e' uno dei principali vitigni autoctoni adattatosi
nell'area. Infatti, la naturale vocazione alla produzione di vini
rossi e' stata nei secoli il tratto distintivo dell'area cirotana. Il
sistema collinare, che si spinge dal litorale della costa ionica
all'entroterra, favorisce l'intercettazione luminosa, il drenaggio
costante dell'acqua e una temperatura che permette al Gaglioppo al
Magliocco e al Greco Nero, di raggiungere il giusto equilibrio fra la
componente zuccherina ed acida.
I suoli prevalentemente sabbiosi o conglomeratici sui rilievi
collinari e con accumuli di argilla nelle terrazze di origine
fluviale, conferiscono alle uve note aromatiche intense e speziate,
oltre ad una complessita' tipica del Ciro' Classico DOP (DOCG).
Il clima, che va da subumido a sub arido con una forte deficienza
idrica in estate e una concentrazione estiva dell'efficienza termica,
assicurano una corretta maturazione dei grappoli, consentendo un
accumulo più completo sia delle sostanze aromatiche, benzenoidi ma
soprattutto dei norisoprenoidi, che una degradazione lenta della
componente acida. I valori bassi di terpeni sono, in questa area,
un'altra caratteristica del Gaglioppo.
I sistemi di allevamento (alberello e controspalliera), i sesti
d'impianto e i sistemi di potatura sono quelli utilizzati
tradizionalmente nell'area. I terreni tendenzialmente poveri di
sostanza organica e con relativa carenza di acqua consentono alla
vite di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente
limitata produzione. Durante il periodo della maturazione delle uve
si ha, sia per la posizione che per le altitudini, una significativa
escursione termiche giorno-notte e una buona ventilazione: queste
condizioni permettono alle uve di raggiungere un ottimale stato di
maturazione e di mantenersi sane dal punto di vista fitosanitario.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

10.1 Valoritalia S.r.l.
Sede legale: via Venti Settembre n. 98/G - 00187 - Roma +39
06-45437975.
info@valoritalia.it
PEC: amministrazione@pec.valoritalia.it
La societa' Valoritalia S.r.l. - societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane, e'
l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n.
238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle
disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19,
par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento
UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una
metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione)
nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2°
capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018 e
modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale
n. 62 del 15 marzo 2022).

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