Clementine del Golfo di Taranto Igp - Modifica del disciplinare di produzione - 2025
E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP Clementine del Golfo di Taranto, di cui alla proposta pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 272 del 20 novembre 2024.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 23 dicembre 2024
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto». (24A07031)
(GU n.4 del 7-1-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in
vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare
l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali
non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono
autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai
procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con
il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di
direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio tutela IGP «Clementine del
Golfo di Taranto», che possiede i requisiti previsti dall'art. 13,
comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della IGP «Clementine del
Golfo di Taranto», registrata con regolamento (CE) n. 1665/2003 della
Commissione del 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 235/6 del 23 settembre 2003;
Visto il parere positivo della Regione Puglia competente per
territorio circa la richiesta di modifica;
Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 20 novembre 2024, con
il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del
disciplinare di produzione della IGP «Clementine del Golfo di
Taranto» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i
termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute
opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura
nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del
regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le
modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del
disciplinare di produzione della IGP «Clementine del Golfo di
Taranto»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto
di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di
produzione in questione nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione europea;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della IGP «Clementine del Golfo di Taranto», di cui alla proposta
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana Serie
generale n. 272 del 20 novembre 2024.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della IGP «Clementie
del Golfo di Taranto», figura in allegato al presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla
Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della IGP
«Clementine del Golfo di Taranto» saranno pubblicati sul sito
internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste.
Roma, 23 dicembre 2024
Il dirigente: Gasparri
Allegato
Disciplinare di Produzione della indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Clementine del Golfo
di Taranto» e' riservata ai frutti di clementine derivanti dalla
specie C. clementine Hort. ex Tanaka, indicati nel successivo art. 2,
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dai
regolamenti europei ed indicati nel presente disciplinare di
produzione.
Le clementine di cui trattasi sono destinate ad essere fomite al
consumatore esclusivamente allo stato fresco e devono essere prodotte
all'interno del territorio dei comuni della Provincia di Taranto
indicati nell'art. 3 del presente disciplinare.
Art. 2.
Varieta'
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Clementine del Golfo
di Taranto» designa le clementine riferibili alle seguenti cultivar e
selezioni clonali: Comune, Fedele, Precoce di Massacra (o Spinoso),
Grosso Puglia, ISA, SRA 63, SRA 89.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle «Clementine del Golfo di Taranto»
comprende l'intero territorio dei comuni di Palagiano, Massafra,
Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Taranto e Statte.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Il sistema di coltivazione delle «Clementine del Golfo di
Taranto», di cui al presente disciplinare, dev'essere
obbligatoriamente quello tradizionalmente adottato all'interno
dell'area delimitata nel precedente art. 3 e prevede le seguenti
tecniche:
a) La potatura e' praticata annualmente od ad anni alterni a
primavera inoltrata, e' finalizzata ad assecondare l'equilibrio tra
la funzione vegetativa e produttiva, con tagli limitati specialmente
nei primi anni, e' consentita la potatura verde sino a fine estate
per consentire il bilanciamento produttivo.
La forma di allevamento e' quella a globo - vaso.
b) La concimazione e' sempre basata sullo stato di fertilita'
del terreno, a seguito di opportune analisi effettuate con cadenza
triennale.
La concimazione di base viene praticata in inverno - primavera
con concimi liquidi e/o solidi ed integrati alla ripresa vegetativa
con micro - meso e macro elementi. Trovano applicazione anche la
concimazione fogliare, i fitoregolatori e la fertirrigazione.
c) E' consentita l'irrigazione utilizzando i seguenti metodi: a
goccia, per subirrigazione, a zampillo diretto e lontano dalla
proiezione della chioma, per evitare possibili insorgenza di
«marciumi» nella zona del colletto.
d) Le lavorazioni del terreno servono per il controllo delle
infestanti, l'interramento dei concimi e la riduzione della perdita
d'acqua dal terreno per evaporazione. E' ammessa anche la pratica
dell'inerbimento controllato.
e) I trattamenti antiparassitari sono praticati con i prodotti
fitosanitari a base di principi attivi registrati per gli agrumi.
Per l'ammissione all'I.G.P. i nuovi impianti dovranno essere
realizzati in terreni ben drenati. Sono ammessi frangiventi (vivi o
morti) per la protezione della coltura nelle diverse fasi. Sono
ammessi sesti di impianto con diversa densita' fino ad un massimo di
750 piante/ha. La produzione unitaria massima consentita per le
clementine, e' fissata in 50 t/ha. I nuovi impianti devono essere
realizzati esclusivamente con piante innestate, conformi alla norme
di qualita' UE sulla commercializzazione del materiale di
propagazione.
I nuovi impianti devono essere realizzati esclusivamente con
piante innestate, conformi alle norme di qualita' UE sulla
commercializzazione del materiale di propagazione usando come porta
innesto il Citrus aurantium L., volgarmente noto come «Arancio amaro»
ed eventualmente quelli previsti dalla normativa vigente.
La raccolta dei frutti deve essere effettuata a mano, con l'uso
delle forbici, evitando che i frutti vengano deteriorati. I frutti
devono essere raccolti asciutti, senza foglia o con qualche foglia. I
frutti privi di calice (rosetta) sono esclusi dalla I.G.P. La tecnica
della deverdizzazione non e' ammessa.
E' consentito l'impiego di cere e/o di prodotti conservanti
ammessi dalla legislazione del Paese cui i frutti sono destinati, e
in quanto tali, agenti esclusivamente all'esterno della buccia, senza
alterazione del sapore e dell'odore tipici di ciascuna clementina.
Art. 5.
Controlli
Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P «Clementine del
Golfo di Taranto», sono iscritti in apposito elenco, attivato, tenuto
ed aggiornato dall'organismo di controllo, che e' tenuto a
verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti
richiesti per l'iscrizione all'Elenco. I controlli tecnici saranno
svolti da un organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui
alle norme EN 45011. I produttori che intendono porre in commercio il
prodotto con l'indicazione geografica protetta Clementine del Golfo
di' Taranto, sono, tenuti a presentare all'organismo di controllo
prescelto gli estremi catastali per l'individuazione degli stessi
agrumeti, superficie, sesto ed anno d'impianto. I titolari degli
agrumeti iscritti nell'elenco che intendono commercializzare il
proprio prodotto con l'indicazione geografica protetta Clementine del
Golfo di Taranto, devono rispettare le procedure indicate nel piano
di controllo predisposto dall'organismo di controllo prescelto ed
approvato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di
Taranto» deve rispondere, oltre ai requisiti previsti dalle norme
comuni di qualita' in vigore, alle seguenti caratteristiche:
forma: sferoidale-leggermente schiacciata ai poli;
buccia: liscia o leggermente rugosa di colore arancio con un
massimo del 30% di colorazione verde;
colore della polpa: arancio; calibro minimo: 6 (mm 43/52);
contenuto minimo in succo: 40% del peso frutto, ottenuto
mediante spremitura con pressa a mano;
aroma: intenso e persistente;
rapporto di maturazione: minimo 6:1, ottenuto dal rapporto tra
il contenuto in solidi solubili espresso in gradi Brix e gli acidi
titolabili espressi in acido citrico apirene, con presenza di un max
del 5% di clementine contenenti al massimo tre semi.
Solo per il prodotto destinato alla trasformazione, i frutti
possono essere danneggiati, privi di marciume e/o con calibro minimo
7 (mm41/48), fermo restando le altre caratteristiche previste dal
disciplinare di produzione. Tali frutti possono fregiarsi della
I.G.P. «Clementine del Golfo di Taranto» ma non possono essere
destinati tal quale al consumatore finale.
Art. 7.
Legame: l'origine del clementine non e' chiara: secondo alcuni
autori sarebbe un ibrido naturale riscontrato in Algeria nel 1898,
mentre secondo il Tanaka si tratterebbe di un agrume simile al
mandarino di Canton, diffuso in Cina (Citrus clementine Hort.). Le
prime introduzioni di specie agrumarie nel territorio della Provincia
di Taranto si possono far risalire al XVIII secolo, ma solo nel XX
secolo si assiste alla diffusione degli agrumi in coltura
specializzata. Il territorio interessato alla denominazione ha il suo
baricentro, sia geografico che socio-economico, nei comuni della
Provincia di Taranto che si affacciano sul golfo omonimo. Negli anni
'50, con l'avvio della Riforma fondiaria, grazie al reperimento,
captazione e creazione di adeguate risorse irrigue, la coltura degli
agrumi inizia il processo di espansione e specializzazione per
assumere la connotazione di coltura preminente nella zona delimitata.
Il clima caldo, soleggiato e poco umido del territorio che si
affaccia sul golfo di Taranto incide positivamente sui processi di
accrescimento e maturazione dei frutti e sull'acquisizione di
eccellenti caratteristiche qualitative, quanto a colore, sapore e
serbevolezza. La rintracciabilita' del prodotto e' garantita dal
fatto che i produttori delle Clementine del Golfo di Taranto devono
iscrivere i propri agrumeti in un apposito elenco attivato, tenuto ed
aggiornato dall'organismo di controllo. I produttori sono tenuti a
comunicare gli estremi catastali per l'individuazione degli stessi
agrumeti, la superficie, il sesto e l'anno d'impianto.
Il territorio che si affaccia sul Golfo di Taranto e' da
ritenersi ideale per la coltivazione degli agrumi in quanto i
terreni, omogenei e quasi sempre pianeggianti, sono fertili, profondi
e ben drenati. L'ottima esposizione a sud e l'esistenza della dorsale
collinare della Murgia che ripara dai venti freddi del Nord
contribuiscono a caratterizzare l'areale di produzione. Al fine di
riparare le piante di clementine dai venti che spirano da Sud, come
lo scirocco ed il libeccio, che provenendo dal mare possono causare
danni alle piante, i produttori spesso ricorrono alla creazione di
barriere frangivento sia con specie vegetali che con opportune reti.
Le temperature sono favorevoli a tale coltura perche' raramente
scendono sotto gli 0 °C e le sensibili escursioni termiche tra la
notte ed il giorno, che si verificano durante il periodo di
maturazione, favoriscono le qualita' estetiche ed organolettiche dei
frutti. Le condizioni climatiche favorevoli per la coltivazione della
specie ha permesso di riscontrare ed individuare in tale area
produttiva delle mutazioni spontanee della varieta' inizialmente e
generalmente coltivata, il Comune, che per caratteristiche
morfologiche e qualitative dei frutti sono assurti ad un ruolo
importante prendendo, per alcuni di loro, anche il nome della
localita' geografica, come il Grosso Puglia ed il «Precoce di
Massafra». La coltivazione di questa specie ha assunto in questa area
una forte specializzazione ed una connotazione che va oltre la
semplice coltivazione agraria; la conferma dell'interesse economico e
sociale per la produzione delle clementine e' dimostrata dalla
realizzazione dal lontano 1970 della sagra del mandarino, momento di
dibattito e di riflessione sulle prospettive di tale coltura,
assumendo il prodotto una notorieta' affermata sui mercati nazionali
legata alle caratteristiche qualitative del prodotto (organolettiche
e commerciali).
Art. 8.
Designazione e presentazione
Le «Clementine del Golfo di Taranto» devono essere immesse al
consumo:
in confezioni sigillate in modo tale da impedire che il
contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo del peso
minimo di 0,5 kg;
in confezioni non sigillate, con il logo della denominazione
sotto descritta apposto almeno sul 60% dei frutti contenuti nella
confezione.
E' vietato utilizzare aggettivi che esaltino le caratteristiche
commerciali ed esprimano ulteriori valutazioni commerciali.
Sull'etichetta e/o cartellino e/o confezione, dovranno comparire
tutte le indicazioni previste dalla normativa in vigore e dal
presente disciplinare.
In particolare, sulle confezioni dovra' apparire, in caratteri
chiari e facilmente distinguibili da ogni altra indicazione, la
scritta «I.G.P. Clementine del Golfo di Taranto» in caratteri almeno
doppi rispetto a tutte le altre indicazioni.
E' consentito l'utilizzo di indicazioni che si riferiscano a:
nomi, ragioni sociali, marchi privati muniti di codice di
identificazione, purche' non inducano il consumatore in errore od
esaltino le caratteristiche dei frutti. Unitamente alle altre
indicazioni obbligatorie, previste dalle norme di qualita' vigenti,
devono sempre comparire i dati identificativi dell'imballatore (nome,
ragione sociale ed indirizzo) e dell'origine del prodotto; e' ammessa
la menzione dell'azienda o frazione da cui provengono gli agrumi. Il
marchio INE deve essere riportato sulle produzioni destinate ai Paesi
terzi. L'identificazione del prodotto IGP destinato esclusivamente
alla trasformazione, che non puo' essere destinato tal quale al
consumatore finale, dovra' avvenire in imballaggi o contenitori
conformi alla normativa vigente, che dovranno riportare la dicitura
«Clementine del Golfo di' Taranto IGP, destinate alla
trasformazione». Il simbolo grafico relativo all'immagine artistica
del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento
inscindibile con l'indicazione geografica protetta, e' circolare,
formato da due cerchi concentrici di colore verde Pantone 356CV.
Nello spazio compreso tra i due cerchi e' inserita, nello stesso
colore Pantone verde 356CV, la scritta: Indicazione Geografica
Protetta. Nella parte centrale sono visibili il cielo azzurro,
Pantone 306CV, un frutto di clementine di colore arancio intenso,
Pantone orange 021 CV, con peduncolo e foglia di colore verde,
Pantone 356 CV. In basso, sotto l'immagine del frutto, e' riportata
la scritta «Clementine del Golfo di' Taranto», realizzata nei colori
arancio, Pantone orange 021 CV. Fra i due cerchi, in basso, si legge
in colore verde, Pantone 356 CV, la sigla I.G.P.
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