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Clementine del Golfo di Taranto Igp - Proposta di modifica - Novembre 2024

Pubblicato da disciplinare
Clementine del Golfo di Taranto

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della Igp Clementine del Golfo di Taranto

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 13 novembre 2024  

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine  del Golfo di Taranto».
(24A06133)

(GU n.272 del 20-11-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13
maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni,
del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri,
registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) n. 1151/2012, successivamente abrogato dal sopra
citato regolamento (UE) n. 2024/1143, dal Consorzio tutela IGP
«Clementine del Golfo di Taranto», che possiede i requisiti previsti
dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della IGP
«Clementine del Golfo di Taranto», registrata con regolamento (CE) n.
1665/2003 della Commissione del 22 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 235/6 del 23 settembre 2003;
Considerato l'art. 6-ter, paragrafo 1, del regolamento delegato
(UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE)
2022/891, che prevede di dare la possibilita' ai gruppi richiedenti
la registrazione, di formulare osservazioni sulla domanda di modifica
ordinaria del disciplinare di produzione in parola;
Considerato che la presente pubblicazione assolve sia a quanto
previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto
previsto dell'art. 6-ter del regolamento delegato (UE) n. 664/2014,
modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891, come da
comunicato del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
294 del 17 dicembre 2022;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate
ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo della Regione Puglia competente per
territorio circa la richiesta di modifica;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato
disciplinare di produzione della IGP «Clementine del Golfo di
Taranto», cosi' come modificato;
Provvede, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre
2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di
disciplinare di produzione della IGP «Clementine del Golfo di
Taranto».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare -
Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC
aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo
il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP
«Clementine del Golfo di Taranto», sara' approvata con apposito
provvedimento e comunicata alla Commissione europea.
Roma, 13 novembre 2024

Il dirigente: Gasparri

Allegato

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Clementine del Golfo
di Taranto» e' riservata ai frutti di clementine derivanti dalla
specie C. clementine Hort. ex Tanaka, indicati nel successivo art. 2,
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dai
regolamenti europei ed indicati nel presente disciplinare di
produzione.
Le clementine di cui trattasi sono destinate ad essere fornite al
consumatore esclusivamente allo stato fresco e devono essere prodotte
all'interno del territorio dei comuni della Provincia di Taranto
indicati nell'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 2.

Varieta'

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Clementine del Golfo
di' Taranto» designa le clementine riferibili alle seguenti cultivar
e selezioni clonali: Comune, Fedele, Precoce di Massacra (o Spinoso),
Grosso Puglia, ISA, SRA 63, SRA 89.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle «Clementine del Golfo di Taranto»
comprende l'intero territorio dei Comuni di Palagiano, Massafra,
Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Taranto e Statte.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Il sistema di coltivazione delle «Clementine del Golfo di
Taranto», di cui al presente disciplinare, dev'essere
obbligatoriamente quello tradizionalmente adottato all'interno
dell'area delimitata nel precedente art. 3 e prevede le seguenti
tecniche:
a) La potatura e' praticata annualmente od ad anni alterni a
primavera inoltrata, e' finalizzata ad assecondare l'equilibrio tra
la funzione vegetativa e produttiva, con tagli limitati specialmente
nei primi anni, e' consentita la potatura verde sino a fine estate
per consentire il bilanciamento produttivo.
La forma di allevamento e' quella a globo - vaso.
b) La concimazione e' sempre basata sullo stato di fertilita'
del terreno, a seguito di opportune analisi effettuate con cadenza
triennale.
La concimazione di base viene praticata in inverno - primavera
con concimi liquidi e/o solidi ed integrati alla ripresa vegetativa
con micro - meso e macro elementi. Trovano applicazione anche la
concimazione fogliare, i fitoregolatori e la fertirrigazione.
c) E' consentita l'irrigazione utilizzando i seguenti metodi: a
goccia, per subirrigazione, a zampillo diretto e lontano dalla
proiezione della chioma, per evitare possibili insorgenza di
«marciumi» nella zona del colletto.
d) Le lavorazioni del terreno servono per il controllo delle
infestanti, l'interramento dei concimi e la riduzione della perdita
d'acqua dal terreno per evaporazione. E' ammessa anche la pratica
dell'inerbimento controllato.
e) I trattamenti antiparassitari sono praticati con i prodotti
fitosanitari a base di principi attivi registrati per gli agrumi.
Per l'ammissione all'I.G.P. i nuovi impianti dovranno essere
realizzati in terreni ben drenati. Sono ammessi frangiventi (vivi o
morti) per la protezione della coltura nelle diverse fasi. Sono
ammessi sesti di impianto con diversa densita' fino ad un massimo di
750 piante/ha. La produzione unitaria massima consentita per le
clementine, e' fissata in 50 t/ha. I nuovi impianti devono essere
realizzati esclusivamente con piante innestate, conformi alla norme
di qualita' UE sulla commercializzazione del materiale di
propagazione.
I nuovi impianti devono essere realizzati esclusivamente con
piante innestate, conformi alle norme di qualita' UE sulla
commercializzazione del materiale di propagazione usando come porta
innesto il Citrus aurantium L., volgarmente noto come «Arancio amaro»
ed eventualmente quelli previsti dalla normativa vigente.
La raccolta dei frutti deve essere effettuata a mano, con l'uso
delle forbici, evitando che i frutti vengano deteriorati. I frutti
devono essere raccolti asciutti, senza foglia o con qualche foglia. I
frutti privi di calice (rosetta) sono esclusi dalla I.G.P. La tecnica
della deverdizzazione non e' ammessa.
E' consentito l'impiego di cere e/o di prodotti conservanti
ammessi dalla legislazione del Paese cui i frutti sono destinati, e
in quanto tali, agenti esclusivamente all'esterno della buccia, senza
alterazione del sapore e dell'odore tipici di ciascuna clementina.

Art. 5.

Controlli

Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P «Clementine del
Golfo di Taranto», sono iscritti in apposito elenco, attivato, tenuto
ed aggiornato dall'organismo di controllo, che e' tenuto a
verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti
richiesti per l'iscrizione all'Elenco. I controlli tecnici saranno
svolti da un organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui
alle norme EN 45011. I produttori che intendono porre in commercio il
prodotto con l'indicazione geografica protetta Clementine del Golfo
di Taranto, sono, tenuti a presentare all'organismo di controllo
prescelto gli estremi catastali per l'individuazione degli stessi
agrumeti, superficie, sesto ed anno d'impianto. I titolari degli
agrumeti iscritti nell'elenco che intendono commercializzare il
proprio prodotto con l'indicazione geografica protetta Clementine del
Golfo di Taranto, devono rispettare le procedure indicate nel piano
di controllo predisposto dall'organismo di controllo prescelto ed
approvato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di
Taranto» deve rispondere, oltre ai requisiti previsti dalle norme
comuni di qualita' in vigore, alle seguenti caratteristiche:
forma: sferoidale-leggermente schiacciata ai poli;
buccia: liscia o leggermente rugosa di colore arancio con un
massimo del 30% di colorazione verde;
colore della polpa: arancio;
calibro minimo: 6 (mm 43/52);
contenuto minimo in succo: 40% del peso frutto, ottenuto
mediante spremitura con pressa a mano;
aroma: intenso e persistente;
rapporto di maturazione: minimo 6:1, ottenuto dal rapporto tra
il contenuto in solidi solubili espresso in gradi Brix e gli acidi
titolabili espressi in acido citrico;
apirene, con presenza di un max del 5% di clementine contenenti
al massimo tre semi.
Solo per il prodotto destinato alla trasformazione, i frutti
possono essere danneggiati, privi di marciume e/o con calibro minimo
7 (mm41/48), fermo restando le altre caratteristiche previste dal
disciplinare di produzione. Tali frutti possono fregiarsi della
I.G.P. «Clementine del Golfo di Taranto» ma non possono essere
destinati tal quale al consumatore finale.

Art. 7.

Legame

L'origine del clementine non e' chiara: secondo alcuni autori
sarebbe un ibrido naturale riscontrato in Algeria nel 1898, mentre
secondo il Tanaka si tratterebbe di un agrume simile al mandarino di
Canton, diffuso in Cina (Citrus clementine Hort.). Le prime
introduzioni di specie agrumarie nel territorio della Provincia di
Taranto si possono far risalire al XVIII secolo, ma solo nel XX
secolo si assiste alla diffusione degli agrumi in coltura
specializzata. Il territorio interessato alla denominazione ha il suo
baricentro, sia geografico che socio-economico, nei comuni della
Provincia di Taranto che si affacciano sul golfo omonimo. Negli anni
'50, con l'avvio della Riforma fondiaria, grazie al reperimento,
captazione e creazione di adeguate risorse irrigue, la coltura degli
agrumi inizia il processo di espansione e specializzazione per
assumere la connotazione di coltura preminente nella zona delimitata.
Il clima caldo, soleggiato e poco umido del territorio che si
affaccia sul golfo di Taranto incide positivamente sui processi di
accrescimento e maturazione dei frutti e sull'acquisizione di
eccellenti caratteristiche qualitative, quanto a colore, sapore e
serbevolezza. La rintracciabilita' del prodotto e' garantita dal
fatto che i produttori delle Clementine del Golfo di Taranto devono
iscrivere i propri agrumeti in un apposito elenco attivato, tenuto ed
aggiornato dall'organismo di controllo. I produttori sono tenuti a
comunicare gli estremi catastali per l'individuazione degli stessi
agrumeti, la superficie, il sesto e l'anno d'impianto.
Il territorio che si affaccia sul Golfo di Taranto e' da
ritenersi ideale per la coltivazione degli agrumi in quanto i
terreni, omogenei e quasi sempre pianeggianti, sono fertili, profondi
e ben drenati. L'ottima esposizione a sud e l'esistenza della dorsale
collinare della Murgia che ripara dai venti freddi del Nord
contribuiscono a caratterizzare l'areale di produzione. Al fine di
riparare le piante di clementine dai venti che spirano da Sud, come
lo scirocco ed il libeccio, che provenendo dal mare possono causare
danni alle piante, i produttori spesso ricorrono alla creazione di
barriere frangivento sia con specie vegetali che con opportune reti.
Le temperature sono favorevoli a tale coltura perche' raramente
scendono sotto gli 0 °C e le sensibili escursioni termiche tra la
notte ed il giorno, che si verificano durante il periodo di
maturazione, favoriscono le qualita' estetiche ed organolettiche dei
frutti. Le condizioni climatiche favorevoli per la coltivazione della
specie ha permesso di riscontrare ed individuare in tale area
produttiva delle mutazioni spontanee della varieta' inizialmente e
generalmente coltivata, il Comune, che per caratteristiche
morfologiche e qualitative dei frutti sono assurti ad un ruolo
importante prendendo, per alcuni di loro, anche il nome della
localita' geografica, come il Grosso Puglia ed il «Precoce di
Massafra». La coltivazione di questa specie ha assunto in questa area
una forte specializzazione ed una connotazione che va oltre la
semplice coltivazione agraria; la conferma dell'interesse economico e
sociale per la produzione delle clementine e' dimostrata dalla
realizzazione dal lontano 1970 della sagra del mandarino, momento di
dibattito e di riflessione sulle prospettive di tale coltura,
assumendo il prodotto una notorieta' affermata sui mercati nazionali
legata alle caratteristiche qualitative del prodotto (organolettiche
e commerciali).

Art. 8.

Designazione e presentazione

Le «Clementine del Golfo di Taranto» devono essere immesse al
consumo:
in confezioni sigillate in modo tale da impedire che il
contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo del peso
minimo di 0,5 Kg;
in confezioni non sigillate, con il logo della denominazione
sotto descritta apposto almeno sul 60% dei frutti contenuti nella
confezione.
E' vietato utilizzare aggettivi che esaltino le caratteristiche
commerciali ed esprimano ulteriori valutazioni commerciali.
Sull'etichetta e/o cartellino e/o confezione, dovranno comparire
tutte le indicazioni previste dalla normativa in vigore e dal
presente disciplinare. In particolare, sulle confezioni dovra'
apparire, in caratteri chiari e facilmente distinguibili da ogni
altra indicazione, la scritta «I.G.P. Clementine del Golfo di
Taranto» in caratteri almeno doppi rispetto a tutte le altre
indicazioni.
E' consentito l'utilizzo di indicazioni che si riferiscano a:
nomi, ragioni sociali, marchi privati muniti di codice di
identificazione, purche' non inducano il consumatore in errore od
esaltino le caratteristiche dei frutti. Unitamente alle altre
indicazioni obbligatorie, previste dalle norme di qualita' vigenti,
devono sempre comparire i dati identificativi dell'imballatore (nome,
ragione sociale ed indirizzo) e dell'origine del prodotto; e' ammessa
la menzione dell'azienda o frazione da cui provengono gli agrumi. Il
marchio INE deve essere riportato sulle produzioni destinate ai Paesi
terzi. L'identificazione del prodotto IGP destinato esclusivamente
alla trasformazione, che non puo' essere destinato tal quale al
consumatore finale, dovra' avvenire in imballaggi o contenitori
conformi alla normativa vigente, che dovranno riportare la dicitura
«Clementine del Golfo di Taranto IGP, destinate alla trasformazione».
Il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo
specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con
l'indicazione geografica protetta, e' circolare, formato da due
cerchi concentrici di colore verde Pantone 356CV. Nello spazio
compreso tra i due cerchi e' inserita, nello stesso colore Pantone
verde 356CV, la scritta: indicazione geografica protetta. Nella parte
centrale sono visibili il cielo azzurro, Pantone 306CV, un frutto di
clementine di colore arancio intenso, Pantone orange 021 CV, con
peduncolo e foglia di colore verde, Pantone 356 CV. In basso, sotto
l'immagine del frutto, e' riportata la scritta «Clementine del Golfo
di Taranto», realizzata nei colori arancio, Pantone orange 021 CV.
Fra i due cerchi, in basso, si legge in colore verde, Pantone 356 CV,
la sigla I.G.P.

Parte di provvedimento in formato grafico

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