Clementine del Golfo di Taranto Igp - Proposta di riconoscimento
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta "Clementine del Golfo di Taranto"
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta "Clementine del Golfo di Taranto"
(GU n.6 del 8-1-2002)
Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata
l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione
"Clementine del Golfo di Taranto ", presentata ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2081/92, come indicazione geografica protetta,
dal Consorzio agrumicoltori tarantini - C.A.T. con sede in Palagiano
(Taranto), via Murat, 29-31, ritenendo che la stessa sia giustificata
e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento,
ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla
pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di
seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti
interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina
dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle
politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei
prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la
qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore -
Div. Ex VI - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o,
se pervenute, dopo la loro opportuna valutazione da parte del
Ministero delle politiche agricole e forestali, la predetta proposta
sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del
regolamento (CEE) n. 2081/92, alla Commissione europea.
Disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta "Clementine del Golfo di Taranto"
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Clementine del Golfo
di Taranto" e' riservata ai frutti di clementine derivanti dalla
specie C. clementine Hort. ex Tanaka, indicati nel successivo art. 2,
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di
produzione.
Le clementine di cui trattasi sono destinate ad essere fornite al
consumatore esclusivamente allo stato fresco e devono essere prodotte
all'interno del territorio dei comuni della provincia di Taranto
indicati nell'art. 3 del presente disciplinare.
Art. 2.
Varieta'
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Clementine del Golfo
di Taranto" designa le clementine riferibili alle seguenti cultivar e
selezioni clonali: Comune, Fedele, Spinoso (o Precoce di Massafra),
ISA, SRA 63, SRA 89.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle "Clementine del Golfo di Taranto"
comprende l'intero territorio dei comuni di Palagiano, Massafra,
Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Taranto e Statte.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Il sistema di coltivazione delle "Clementine del Golfo di
Taranto", di cui al presente disciplinare. deve essere
obbligatoriamente quello tradizionalmente adottato all'interno
dell'area delimitata nel precedente art. 3 e prevede le seguenti
tecniche:
a) la potatura e' praticata ogni anno a primavera inoltrata, e'
finalizzata ad assecondare l'equilibrio tra la funzione vegetativa e
produttiva, con tagli limitati specialmente nei primi anni.
La forma di allevamento e' quella a globo - vaso.
b) la concimazione e' sempre basata sullo stato di fertilita'
del terreno, a seguito di opportune analisi effettuate con cadenza
triennale.
La concimazione di base viene praticata in inverno - primavera
con concimi liquidi e/o solidi ed integrati alla ripresa vegetativa
con micro - meso e macro elementi. Trovano applicazione anche la
concimazione fogliare, i fitoregolatori e la fertirrigazione.
c) Irrigazione viene praticata in quasi tutti i periodi
dell'anno, in assenza di piogge. Il metodo piu' in uso e' quello a
goccia o a zampillo, diretto e lontano dalla proiezione della chioma,
per evitare possibili attacchi di "marciumi" nella zona del colletto.
d) Le lavorazioni del terreno servono per il controllo delle
infestanti, l'interramento dei concimi e la riduzione della perdita
d'acqua dal terreno per evaporazione.
e) I trattamenti antiparassitari sono praticati con i prodotti
fitosanitari a base di principi attivi registrati per gli agrumi.
Per l'ammissione all'I.G.P. i nuovi impianti dovranno essere
realizzati in terreni ben drenati.
Sono ammessi frangiventi (vivi o morti) per la protezione della
coltura nelle diverse fasi.
Fatto salvo i sesti di impianto preesistenti che hanno densita'
da 350 a 750 piante/ha, nei nuovi impianti la densita' non deve
superare n. 500 piante/ha. Sono ammessi impianti a sesto dinamico con
diversa densita', fino ad un massimo di 25 anni di eta'.
La produzione unitaria massima consentita per le clementine, e'
fissata in 50 t/ha.
I nuovi impianti devono essere realizzati esclusivamente con
piante innestate, conformi alla norme di qualita' CE sulla
commercializzazione del materiale di propagazione.
Fino a che non sara' stata accertata la buona rispondenza di
altri porta innesti, i nuovi impianti di agrumi devono essere
realizzati usando come esclusivo porta innesto il Citrus aurantium
L., volgarmente noto come "Arancio amaro" o "Melangolo".
La raccolta dei frutti deve essere effettuata a mano, con l'uso
delle forbici, evitando che i frutti vengano deteriorati. I frutti
devono essere raccolti asciutti, senza foglia o con qualche foglia. I
frutti privi di calice (rosetta) sono esclusi dalla I.G.P. La tecnica
della deverdizzazione non e' ammessa.
E' consentito l'impiego di cere e/o di prodotti conservanti
ammessi dalla legislazione del Paese cui i frutti sono destinati, e
in quanto tali, agenti esclusivamente all'esterno della buccia, senza
alterazione del sapore e dell'odore tipici di ciascuna clementina.
Art. 5.
Controlli
Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. "Clementine del
Golfo di Taranto", sono iscritti in apposito elenco, attivato, tenuto
ed aggiornato dall'organismo di controllo, che e' tenuto a
verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti
richiesti per l'iscrizione all'elenco. I controlli tecnici saranno
svolti da un organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui
all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
I produttori che intendono porre in commercio il prodotto con
l'indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto,
sono tenuti a presentare all'organismo di controllo prescelto gli
estremi catastali per l'individuazione degli stessi agrumeti,
superficie, sesto ed anno d'impianto. I titolari degli agrumeti
iscritti nell'elenco che intendono commercializzare il proprio
prodotto con l'indicazionegeografica protetta "Clementine del Golfo
di Taranto", devono rispettare le procedure indicate nel piano di
controllo predisposto dall'organismo di controllo prescelto ed
approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'indicazione geografica protetta "Clementine del Golfo di
Taranto" deve rispondere, oltre ai requisiti previsti dalle norme
comuni di qualita' in vigore, alle seguenti caratteristiche:
forma: sferoidale- leggermente schiacciata ai poli;
buccia: liscia o leggermente rugosa di colore arancio con un
massimo del 30% di colorazione verde;
colore della polpa: arancio;
calibro minimo: 6 (mm 43/52);
contenuto minimo in succo: 40% del peso frutto, ottenuto
mediante spremitura con pressa a mano;
aroma: intenso e persistente;
rapporto di maturazione: minimo 6:1, ottenuto dal rapporto tra
il contenuto in solidi solubili espresso in gradi Brix e gli acidi
titolabili espressi in acido citrico;
apirene, con presenza di un max del 5% di clementine contenenti
al massimo tre semi.
Art. 7.
Designazione e presentazione
Le "Clementine del Golfo di Taranto" devono essere immesse al
consumo:
in confezioni sigillate del peso massimo di kg 3, sulle quali
dovra' essere riportato il logo della denominazione sotto descritta;
in confezioni non sigillate, superiori a kg 3, fino al massimo
di kg 25,b con il logo della denominazione sotto descritta apposto
almeno sul 90% dei frutti contenuti nella confezione.
E' vietato utilizzare aggettivi che esaltino le caratteristiche
commerciali ed esprimano ulteriori valutazioni commerciali.
I colori degli imballaggi, nonche' la grafica utilizzata, devono
essere progettati e realizzati in maniera tale da apparire facilmente
identificabili anche a distanza.
Raggruppati su di un lato dell'imballaggio, dovranno comparire
tutte le indicazioni previste dalla normativa in vigore e dal
presente disciplinare.
In particolare, sulle confezioni dovra' apparire, in caratteri
chiari e facilmente distinguibili da ogni altra indicazione, la
scritta "Clementine del Golfo di Taranto" in caratteri almeno doppi
rispetto a tutte le altre indicazioni.
Immediatamente al di sotto deve essere riportata la scritta:
"indicazione geografica protetta".
E' consentito l'utilizzo di indicazioni che si riferiscano a:
nomi, ragioni sociali, marchi privati muniti di codice di
identificazione, purche' non inducano il consumatore in errore od
esaltino le caratteristiche dei frutti.
Unitamente alle altre indicazioni obbligatorie, previste dalle
norme di qualita' vigenti, devono sempre comparire i dati
identificativi dell'imballatore (nome, ragione sociale ed indirizzo)
e dell'origine del prodotto; e' ammessa la menzione dell'azienda o
frazione da cui provengono gli agrumi.
Il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo
specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con
l'indicazione geografica protetta, e' circolare, formato da due
cerchi concentrici di colore verde pantone C 100 Ml Y89 K0.
Nello spazio compreso tra i due cerchi e' inserita, nello stesso
colore pantone verde, la scritta: indicazione geografica protetta.
Nella parte centrale sono visibili il cielo azzurro, pantone
306CV, un frutto di clementine di colore arancio intenso, pantone
orange 021 CV, con peduncolo e foglia di colore verde, pantone C 100
Ml Y89 K0. In basso, sotto l'immagine del frutto, e' riportata la
scritta "Clementine del Golfo di Taranto", realizzata nei colori
arancio, pantone orange 021 CV, e nero, pantone process black CV.
Fra i due cerchi, in basso, si legge in colore verde, pantone
C100 Ml Y89 K0, la sigla I.G.P.
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