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Clementine del Golfo di Taranto Igp - Riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Clementine del Golfo di Taranto Igp - Riconoscimento

Iscrizione della denominazione «Clementine del Golfo di Taranto» nel registro delle denominazioni  di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2003  

Iscrizione della denominazione «Clementine del Golfo di Taranto» nel registro delle denominazioni  di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(GU n.240 del 15-10-2003)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 1665/2003 della
Commissione del 23 settembre 2003, la denominazione «Clementine del
Golfo di Taranto» riferita ai prodotti ortofrutticoli e cereali, e'
iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle
denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni
geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del
regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta
«Clementine del Golfo di Taranto», affinche' le disposizioni
contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione
erga omnes sul territorio italiano;
Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa della indicazione geografica protetta «Clementine del
Golfo di Taranto», registrata in sede comunitaria con regolamento
(CE) n. 1665/2003 del 23 settembre 2003.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione
«Clementine del Golfo di Taranto» possono utilizzare, in sede di
presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione
geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento
(CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 2 ottobre 2003
Il direttore generale: Abate

Allegato

REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5 DOP ( ) IGP (X)
N. Nazionale del fascicolo: 3/2002

1. Servizio competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.
Indirizzo: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - Tel. 064819968 -
Fax 06/42013126 - e-mail:qualita@politicheagricole.it
2. Associazione richiedente:
2.1 Nome: Consorzio Agrumicoltori Tarantini - C.A.T.
2.2. Indirizzo: via Murat, 29-31 - 74019 Palagiano (Taranto) -
Tel. 0998/885304.
2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).
3. Tipo di prodotto: Classe 1.6 - Ortofrutticoli allo stato
naturale.
4. Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui
all'art. 4, paragrafo 2).
4.1. Nome: «Clementine del Golfo di Taranto».
4.2. Descrizione: frutti allo stato fresco, riferibili alla
specie Citrus clementine Hort ex Tanaka, delle seguenti varieta':
Comune, Fedele, Precoce di Massafra (o Spinoso), Grosso Puglia, ISA,
SRA 63, SRA 89.
Le principali caratteristiche delle «Clementine del Golfo di
Taranto» sono le seguenti:
forma sferoidale, leggermente schiacciata ai poli;
buccia liscia o leggermente rugosa di colore arancio con un
massimo del 30% di colorazione verde;
colore della polpa arancio;
calibro minimo 6 (mm 43/52);
contenuto minimo in succo 40% del peso frutto;
rapporto di maturazione: minimo 6:1, ottenuta dal rapporto tra
il contenuto in solidi solubili espresso in gradi Brix e gli acidi
titolabili espressi in acido citrico;
apirene, con presenza di un max del 5% di clementine contenenti
al massimo 3 semi.
4.3. Zona geografica: la zona geografica interessata alla
coltivazione delle «Clementine del Golfo di Taranto» e' ubicata nella
provincia di Taranto, regione Puglia, e comprende i comuni di:
Palagiano, Massafra, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Taranto e
Statte.
4.4. Prova dell'origine: l'origine del clementine non e' chiara:
secondo alcuni autori sarebbe un ibrido naturale riscontrato in
Algeria nel 1898, mentre secondo il Tanaka si tratterebbe di un
agrume simile al mandarino di Canton, diffuso in Cina (Citrus
clementine Hort). Le prime introduzioni di specie agrumarie nel
territorio della provincia di Taranto si possono far risalire al
XVIII secolo, ma solo nel XX secolo si assiste alla diffusione degli
agrumi in coltura specializzata. Il territorio interessato alla
denominazione ha il suo baricentro, sia geografico che
socio-economico, nei comuni della provincia di Taranto che si
affacciano sul golfo omonimo. Negli anni 50, con l'avvio della
riforma fondiaria, grazie al reperimento, captazione e creazione di
adeguate risorse irrigue, la coltura degli agrumi inizia il processo
di espansione e specializzazione per assumere la connotazione di
coltura preminente nella zona delimitata. Il clima caldo, soleggiato
e poco umido del territorio che si affaccia sul Golfo di Taranto
incide positivamente sui processi di accrescimento e maturazione dei
frutti e sull'acquisizione di eccellenti caratteristiche qualitative,
quanto a colore, sapore e serbevolezza. La rintracciabilita' del
prodotto e' garantita dal fatto che i produttori delle «Clementine
del Golfo di Taranto» devono iscrivere i propri agrumeti in un
apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di
controllo. I produttori sono tenuti a comunicare gli estremi
catastali per l'individuazione degli stessi agrumeti, la superficie,
il sesto e l'anno d'impianto.
4.5. Metodo di ottenimento: la forma di allevamento utilizzata
per la coltivazione delle clementine del Golfo di Taranto e' il
globo-vaso, la potatura e' praticata ogni anno a primavera inoltrata
con tagli limitati specialmente nei primi anni.
la densita' di piante e' compresa tra le 350 e 750 per ettaro, nei
nuovi impianti la densita' non supera le 500 piante per ettaro.
Elemento importante, fra le tecniche di coltivazione, e'
l'irrigazione che viene praticata in quasi tutti i periodi dell'anno,
in assenza di piogge. Il metodo piu' in uso e' quello a goccia o a
zampillo, diretto e lontano dalla proiezione della chioma, per
evitare possibili attacchi di marciumi nella zona del colletto della
pianta. La produzione unitaria massima consentita e' di 50 tonnellate
per ettaro. La raccolta dei frutti deve essere effettuata a mano, con
l'ausilio delle forbici, evitando che i frutti vengano deteriorati. I
frutti devono essere raccolti asciutti, senza foglia o con qualche
foglia. I frutti privi di calice (rosetta) sono esclusi, mentre la
tecnica della deverdizzazione non e' ammessa.
4.6. Legame: il territorio che si affaccia sul golfo di Taranto
e' da ritenersi ideale per la coltivazione degli agrumi in quanto i
terreni, omogenei e quasi sempre pianeggianti, sono fertili, profondi
e ben drenati. L'ottima esposizione a sud e l'esistenza della dorsale
collinare della Murgia che ripara dai venti freddi del nord
contribuiscono a caratterizzare l'areale di produzione. Al fine di
riparare le piante di clementine dai venti che spirano da sud, come
lo scirocco ed il libeccio, che provenendo dal mare possono causare
danni alle piante, i produttori spesso ricorrono alla creazione di
barriere frangivento sia con specie vegetali che con opportune reti.
Le temperature sono favorevoli a tale coltura perche' raramente
scendono sotto gli 0° C. e le sensibili escursioni termiche tra la
notte ed il giorno, che si verificano durante il periodo di
maturazione, favoriscono le qualita' estetiche ed organolettiche dei
frutti. Le condizioni climatiche favorevoli per la coltivazione della
specie ha permesso di riscontrare ed individuare in tale area
produttiva delle mutazioni spontanee della varieta' inizialmente e
generalmente coltivata, il «Comune», che per caratteristiche
morfologiche e qualitative dei frutti sono assurti ad un ruolo
importante prendendo, per alcuni di loro, anche il nome della
localita' geografica, come il «Grosso Puglia» ed il «Precoce di
Massafra». La coltivazione di questa specie ha assunto in questa area
una forte specializzazione ed una connotazione che va oltre la
semplice coltivazione agraria; la conferma dell'interesse economico e
sociale per la produzione delle clementine e' dimostrata dalla
realizzazione dal lontano 1970 della sagra del mandarino, momento di
dibattito e di riflessione sulle prospettive di tale coltura,
assumendo il prodotto una notorieta' affermata sui mercati nazionali
legata alle caratteristiche qualitative del prodotto (organolettiche
e commerciali).
4.7. Struttura di controllo:
nome: IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione -
indirizzo: via G. Porzio centro direzionale Is. G1 - 80143 Napoli.
4.8 Etichettatura: le «Clementine del golfo di Taranto» devono
essere immesse al consumo in confezioni chiuse, in maniera tale da
impedire che il contenuto possa essere estratto, del peso massimo di
3 kg. o, in alternativa, in confezioni non sigillate, superiori a 3
kg fino al massimo di kg 25, con il logo della denominazione apposto
almeno sul 90% dei frutti contenuti nella confezione. Sulle
confezioni dovra' apparire la scritta «Clementine del Golfo di
Taranto» in caratteri almeno doppi rispetto a tutte le altre
indicazioni. Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire
la menzione «Indicazione geografica protetta». Nelle confezioni deve
comparire il logo identificativo della denominazione il quale e'
circolare, formato da due cerchi concentrici di colore verde, nella
parte centrale vi e' disegnato un frutto di clementine di colore
arancio intenso con peduncolo e foglia di colore verde. Fra i due
cerchi e inserita la dicitura Indicazione Geografica Protetta.
4.9. Condizioni nazionali:
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Clementine del Golfo
di Taranto» e' riservata ai frutti di clementine derivanti dalla
specie C. clementine Hort. ex Tanaka, indicati nel successivo art. 2,
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di
produzione.
Le clementine di cui trattasi sono destinate ad essere fornite al
consumatore esclusivamente allo stato fresco e devono essere prodotte
all'interno del territorio dei comuni della provincia di Taranto
indicati nell'art. 3 del presente disciplinare.
Art. 2.
Varieta'
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Clementine del Golfo
di Taranto» designa le clementine riferibili alle seguenti cultivar e
selezioni clonali: Comune, Fedele, Precoce di Massacra (o Spinoso),
Grosso Puglia, ISA, SRA 63, SRA 89.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle «Clementine del Golfo di Taranto»
comprende l'intero territorio dei comuni di Palagiano, Massafra,
Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Taranto e Statte.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Il sistema di coltivazione delle «Clementine del Golfo di Taranto»,
di cui al presente disciplinare, dev'essere obbligatoriamente quello
tradizionalmente adottato all'interno dell'area delimitata nel
precedente art. 3 e prevede le seguenti tecniche:
a) la potatura e' praticata ogni anno a primavera inoltrata, e'
finalizzata ad assecondare l'equilibrio tra la funzione vegetativa e
produttiva, con tagli limitati specialmente nei primi anni.
La forma di allevamento e' quella a globo - vaso.
b) la concimazione e' sempre basata sullo stato di fertilita'
del terreno, a seguito di opportune analisi effettuate con cadenza
triennale.
La concimazione di base viene praticata in inverno-primavera con
concimi liquidi e/o solidi ed integrati alla ripresa vegetativa con
micro-meso e macro elementi. Trovano applicazione anche la
concimazione fogliare, i fitoregolatori e la fertirrigazione.
c) irrigazione viene praticata in quasi tutti i periodi
dell'anno, in assenza di piogge. Il metodo piu' in uso e' quello a
goccia o a zampillo, diretto e lontano dalla proiezione della chioma,
per evitare possibili attacchi di «marciumi» nella zona del colletto.
d) le lavorazioni del terreno servono per il controllo delle
infestanti, l'interramento dei concimi e la riduzione della perdita
d'acqua dal terreno per evaporazione.
e) i trattamenti antiparassitari sono praticati con i prodotti
fitosanitari a base di principi attivi registrati per gli agrumi.
Per l'ammissione all'I.G.P. i nuovi impianti dovranno essere
realizzati in terreni ben drenati.
Sono ammessi frangiventi (vivi o morti) per la protezione della
coltura nelle diverse fasi.
Fatto salvo i sesti di impianto preesistenti che hanno densita'
da 350 a 750 piante/ha, nei nuovi impianti la densita' non deve
superare n. 500 piante/ha. Sono ammessi impianti a sesto dinamico con
diversa densita', fino ad un massimo di venticinque anni di eta'.
La produzione unitaria massima consentita per le clementine, e'
fissata in 50 t/ha.
I nuovi impianti devono essere realizzati esclusivamente con
piante innestate, conformi alla norme di qualita' CE sulla
commercializzazione del materiale di propagazione.
I nuovi impianti di agrumi devono essere realizzati usando come
esclusivo porta innesto il Citrus aurantium L., volgarmente noto come
«Arancio amaro» o «Melangolo».
La raccolta dei frutti deve essere effettuata a mano, con l'uso
delle forbici, evitando che i frutti vengano deteriorati. I frutti
devono essere raccolti asciutti, senza foglia o con qualche foglia. I
frutti privi di calice (rosetta) sono esclusi dalla I.G.P. La tecnica
della deverdizzazione non e' ammessa.
E' consentito l'impiego di cere e/o di prodotti conservanti
ammessi dalla legislazione del Paese cui i frutti sono destinati, e
in quanto tali, agenti esclusivamente all'esterno della buccia, senza
alterazione del sapore e dell'odore tipici di ciascuna clementina.
Art. 5.
Controlli
Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Clementine del
Golfo di Taranto», sono iscritti in apposito elenco, attivato, tenuto
ed aggiornato dall'organismo di controllo, che e' tenuto a
verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti
richiesti per l'iscrizione all'Elenco. I controlli tecnici saranno
svolti da un organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui
alle norme EN 45011.
I produttori che intendono porre in commercio il prodotto con
l'indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto,
sono, tenuti a presentare all'organismo di controllo prescelto gli
estremi catastali per l'individuazione degli stessi agrumeti,
superficie, sesto ed anno d'impianto. I titolari degli agrumeti
iscritti nell'elenco che intendono commercializzare il proprio
prodotto con l'indicazione geografica protetta Clementine del Golfo
di Taranto, devono rispettare le procedure indicate nel piano di
controllo predisposto dall'organismo di controllo prescelto ed
approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'Indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di
Taranto» deve rispondere, oltre ai requisiti previsti dalle norme
comuni di qualita' in vigore, alle seguenti caratteristiche:
forma: sferoidale leggermente schiacciata ai poli;
buccia: liscia o leggermente rugosa di colore arancio con un
massimo del 30% di colorazione verde;
colore della polpa: arancio;
calibro minimo: 6 (mm 43/52);
contenuto minimo in succo: 40% del peso frutto, ottenuto
mediante spremitura con pressa a mano;
aroma: intenso e persistente;
rapporto di maturazione: minimo 6:1, ottenuto dal rapporto tra
il contenuto in solidi solubili espresso in gradi Brix e gli acidi
titolabili espressi in acido citrico;
apirene, con presenza di un max del 5% di clementine contenenti
al massimo tre semi.
Art. 7.
Designazione e presentazione
Le «Clementine del Golfo di Taranto» devono essere immesse al
consumo:
in confezioni sigillate del peso massimo di 3 kg sulle quali
dovra' essere riportato il logo della denominazione sotto descritta;
in confezioni non sigillate, superiori a 3 kg fino al massimo
di kg 25, con il logo della denominazione sotto descritta apposto
almeno sul 90% dei frutti contenuti nella confezione.
E' vietato utilizzare aggettivi che esaltino le caratteristiche
commerciali ed esprimano ulteriori valutazioni commerciali.
I colori degli imballaggi, nonche' la grafica utilizzata, devono
essere progettati e realizzati in maniera tale da apparire facilmente
identificabili anche a distanza.
Raggruppati su di un lato dell'imballaggio, dovranno comparire
tutte le indicazioni previste dalla normativa in vigore e dal
presente disciplinare.
In particolare, sulle confezioni dovra' apparire, in caratteri
chiari e facilmente distinguibili da ogni altra indicazione, la
scritta «Clementine del Golfo di Taranto» in caratteri almeno doppi
rispetto a tutte le altre indicazioni.
Immediatamente al di sotto delle suindicate indicazioni,
dev'essere riportata la scritta: «Indicazione geografica protetta».
E' consentito l'utilizzo di indicazioni che si riferiscano a:
nomi, ragioni sociali, marchi privati muniti di codice di
identificazione, purche' non inducano il consumatore in errore od
esaltino le caratteristiche dei frutti.
Unitamente alle altre indicazioni obbligatorie, previste dalle
norme di qualita' vigenti, devono sempre comparire i dati
identificativi dell'imballatore (nome, ragione sociale ed indirizzo)
e dell'origine del prodotto; e' ammessa la menzione dell'azienda o
frazione da cui provengono gli agrumi.
Il marchio INE deve essere riportato sulle produzioni destinate
ai Paesi terzi.
Il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo
specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con
l'indicazione geografica protetta, e' circolare, formato da due
cerchi concentrici di colore verde Pantone 356CV.
Nello spazio compreso tra i due cerchi e' inserita, nello stesso
colore Pantone verde 356CV, la scritta: Indicazione Geografica
Protetta.
Nella parte centrale sono visibili il cielo azzurro, Pantone
306CV, un frutto di clementine di colore arancia intenso, Pantone
orange 021 CV, con peduncolo e foglia di colore verde, Pantone 356
CV. In basso, sotto l'immagine del frutto, e' riportata la scritta
«Clementine del Golfo di Taranto», realizzata nei colori arancio,
Pantone orange 021 CV.
Fra i due cerchi, in basso, si legge in colore verde, Pantone 356
CV, la sigla I.G.P.

 Clementine del Golfo di Taranto
 

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