Colli Asolani - Prosecco Asolo - Prosecco Docg - Modifiche ordinarie 2024
All'art. 8, il comma 1 e' sostituito con il testo di seguito riportato: «1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asolo Prosecco" o "Asolo" devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie, in conformita' alle norme nazionali e comunitarie vigenti, fino alla capacita' massima di 12 litri. La gamma colorimetrica del vetro puo' variare nelle varie intensita' e tonalita' del bianco, del giallo, del verde, del marrone, del grigionero, anche nell'eventualita' di utilizzo di dispositivi ricoprenti la bottiglia.».
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 9 settembre 2024
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asolo Prosecco» o «Asolo». (24A04760)
(GU n.218 del 17-9-2024)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del
30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per
quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine
protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla
presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti
vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla
designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il
regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la
certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione
del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti
giuridici;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 giugno
1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
n. 304 dell'8 novembre 1977, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Montello e Colli
Asolani» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 173 del 28 luglio
2009, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Colli Asolani Prosecco» o «Asolo
Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il regolamento UE di esecuzione n. 2023/1412, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170 del 6 giugno 2023,
con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli
Asolani Prosecco» o «Asolo Prosecco», variando il nome in «Asolo
Prosecco» o «Asolo»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare
l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali
non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono
autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai
procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con
il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di
direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Veneto, su istanza del Consorzio Vini Asolo Montello, con
sede in Asolo (TV) - via Strada Muson n. 2/C - intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Asolo Prosecco» o «Asolo»,
nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6
dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale
7 novembre 2012;
Considerato che la predetta richiesta di modifica ordinaria che non
comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, del
regolamento (UE) n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della
procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 (articolo 13), successivamente alla sua
entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 luglio 2024,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei
vini «Asolo Prosecco» o «Asolo»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 177 del 30 luglio 2024, al
fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto, le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Asolo Prosecco» o «Asolo»;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione, nonche' alla
comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE,
tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi
dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Asolo
Prosecco» o «Asolo», cosi' come da ultimo modificato con il
regolamento UE di esecuzione n. 2023/1412, richiamato in premessa,
sono approvate le modifiche ordinarie che non modificano il documento
unico di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 177 del 30 luglio 2024 e che figurano
nell'allegato A.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dei vini «Asolo Prosecco» o «Asolo», cosi' come aggiornato
con la modifica di cui al comma 1, e riportato all'allegato B.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie che non modificano il documento unico di
cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta
data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema
informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30,
par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019. Le stesse modifiche
entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della
loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata
comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie che non modificano il documento unico di cui all'art. 1,
sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2024/2025.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asolo
Prosecco» o «Asolo» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2024
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
Modifiche ordinarie che non modificano il documento unico al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (Menzione tradizionale italiana: DOCG) dei vini «Asolo Prosecco» o «Asolo»
All'art. 8, il comma 1 e' sostituito con il testo di seguito riportato:
«1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asolo Prosecco" o "Asolo" devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie, in conformita' alle norme nazionali e comunitarie vigenti, fino alla capacita' massima di 12 litri. La gamma colorimetrica del vetro puo' variare nelle varie intensita' e tonalita' del bianco, del giallo, del verde, del marrone, del grigionero, anche nell'eventualita' di utilizzo di dispositivi ricoprenti la bottiglia.».
Allegato B
Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (Menzione tradizionale italiana: DOCG) dei vini «Asolo Prosecco» o «Asolo» consolidato con le modifiche ordinarie che non modificano il documento unico
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Asolo
Prosecco» o «Asolo» e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione, per le seguenti tipologie:
«Asolo Prosecco» o «Asolo» (categoria vino);
«Asolo Prosecco» o «Asolo» frizzante (categoria vino
frizzante);
«Asolo Prosecco» spumante accompagnato dalla menzione superiore
o «Asolo» spumante (categorie vino spumante, vino spumante di
qualita' e vino spumante di qualita' del tipo aromatico), tale
tipologia puo' essere accompagnata dalla menzione «sui lieviti».
Art. 2.
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Asolo Prosecco» o «Asolo» devono essere ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono inoltre
concorrere in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%, da sole o
congiuntamente, le uve dei vitigni Verdiso, Bianchetta trevigiana,
Perera, Glera lunga.
2. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata
all'art. 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti, ricadenti nell'ambito della zona di cui all'art. 3, comma 1,
lettera B), iscritti allo schedario viticolo per la DOCG «Asolo
Prosecco» o «Asolo», costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero,
Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.
Art. 3.
Zone di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
della denominazione di origine controllata e garantita «Asolo
Prosecco» o «Asolo», ricadente nell'ambito della zona di produzione
della denominazione di origine controllata «Prosecco», e' delimitata
come segue:
A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a DOCG «Asolo Prosecco» o «Asolo», di cui all'art. 1, comprende
l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e
parte del territorio dei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano
S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del
Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa
della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone
degli Ezzelini e Volpago del Montello. Tale zona e' cosi' delimitata:
dalla localita' Ciano in Comune di Crocetta del Montello il limite
prosegue verso est lungo la provinciale della «Panoramica del
Montello» fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del
Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea
verticale rispetto alla «Panoramica» fino a raggiungere l'orlo del
colle che da' sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in
direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia
il Piave fino alla localita' detta Case Saccardo in Comune di Nervesa
della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra
i Comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che
passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove
piega ad ovest lungo la Strada statale n. 248 «Schiavonesca
Marosticana» che percorre fino al confine della Provincia di Treviso
con quella di Vicenza, in prossimita' del km 42,500 circa, nel Comune
di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue
verso nord il confine tra la Provincia di Treviso e la Provincia di
Vicenza fino ad incrociare all'interno del Comune di Borso del Grappa
la curva di livello corrispondente alla quota di 400 m.s.l.m. Il
confine successivamente sempre in corrispondenza della curva di
livello sopra individuata, prosegue in direzione est passando sopra i
borghi dei Comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Possagno,
Cavaso del Tomba e Pederobba. Giunti nel Comune di Pederobba segue
dal punto di intersezione con la quota 400 m.s.l.m. la strada
Calpiana in direzione sud, che passando nei pressi della colonia
Pedemontana porta a sud-est sulla «Pedemontana del Grappa». Scende
quindi per tale strada e ritornato sulla «Pedemontana del Grappa», il
limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con
la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il centro abitato di
Pederobba.
Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in
corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo,
tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e
poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche,
dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimita' della riva del
Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad
incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimita' del km
27,800 circa.
Lungo tale strada prosegue verso sud ed all'altezza della
localita' Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca,
la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il
canale di Castelviero, raggiunge la localita' Ciano da dove e'
iniziata la delimitazione.
B) La zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot bianco,
Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale
pratica di cui all'art. 5, comprende il territorio amministrativo dei
seguenti comuni in Provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di
Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo:
Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago;
San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino;
Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor;
Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco; Castelcucco; Cavaso del
Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello;
Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del
Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del
Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOCG «Asolo Prosecco» o «Asolo» devono
essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire
alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di
qualita'. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini
dell'iscrizione nello schedario viticolo per la DOCG «Asolo Prosecco»
o «Asolo», unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni
collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle
e di quelli esposti a tramontana.
2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a
spalliera semplice.
La regione puo' consentire diverse forme di allevamento, qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Per i nuovi impianti o reimpianti realizzati dopo l'approvazione
del presente disciplinare il numero di ceppi ad ettaro, calcolato sul
sesto di impianto, non potra' essere inferiore a 3.000.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione
di soccorso.
4. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita
di cui all'art. 1 la resa massima di uva per ettaro in coltura
specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,5 ed il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate
alla vinificazione deve essere di 9,50 % vol.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Asolo Prosecco» o «Asolo» in
versione spumante e frizzante possono avere un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale del 9,00% vol. purche' la destinazione delle
uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei
documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.
Tuttavia qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli
puo' essere concessa la deroga di cui all'Allegato II, punto C, comma
2, del reg. UE n. 934/2019.
Nel caso di vigneto in coltura promiscua il limite di resa per
ettaro sopra indicato deve essere calcolato in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalle viti.
Anche in annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Asolo Prosecco» o «Asolo» devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi. Fatte salve le altre destinazioni
consentite dalla normativa vigente, tale quota di prodotto non puo'
in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione
geografica tipica con riferimento al nome della varieta' Glera,
oppure vino spumante varietale, sempre con il nome della medesima
varieta'. Inoltre la Regione Veneto, su richiesta motivata del
Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria
interessate, prima della vendemmia, con proprio provvedimento puo'
stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle
succitate uve.
Limitatamente alle tipologie spumante in annate particolarmente
favorevoli la Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela,
sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' destinare
l'esubero massimo di resa del 20% previsto al IV capoverso (fermo
restando il limite massimo di cui allo stesso, oltre al quale non e'
consentito ulteriore supero) ad essere utilizzato come riserva
vendemmiale per la stessa denominazione. L'utilizzo dei mosti e dei
vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa massima di
13,5 t/ha e' regolamentata secondo quanto previsto al successivo art.
5.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata nell'art. 3, comma 1, lettera A). Tuttavia, tenuto conto
delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali
operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni
compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato art. 3,
comma 1, lettera A) ed in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa,
Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Riese Pio X, Conegliano, San
Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di
Valmarino, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Susegana,
Valdobbiadene, Farra di Soligo, Follina, Miane, Vidor e Pieve di
Soligo.
2. Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e
Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente
articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista
dall'art. 3, comma 1, lettera B).
3. Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante,
ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la
stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie, ove ammessa,
nonche' le operazioni di imbottigliamento e confezionamento, possono
essere effettuate anche nell'intero territorio della Provincia di
Treviso. Inoltre le predette operazioni possono essere effettuate
nelle provincie limitrofe, con autorizzazioni individuali, rilasciate
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo
parere della Regione Veneto, purche' le ditte interessate presentino
la relativa richiesta entro 3 mesi dalla data del decreto di
autorizzazione all'etichettatura transitoria da adottare ai sensi
dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, conformemente
all'art. 72 del reg. CE n. 607/2009.
4. Conformemente alla normativa nazionale e dell'Unione europea
l'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Asolo Prosecco» o «Asolo» deve essere effettuato
all'interno del territorio di cui al precedente comma, ed e' motivato
dall'esigenza di salvaguardare la qualita' dei vini, garantire
l'origine ed assicurare la tempestivita', l'efficacia ed economicita'
dei controlli.
Infatti, il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della zona
di produzione possono compromettere la qualita' del vino «Asolo
Prosecco» o «Asolo», che viene esposto a fenomeni di ossidoriduzione,
sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche, che possono
generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche
(acidita' totale minima, estratto non riduttore minimo, ecc.) e
organolettiche (colore, odore e sapore).
Detti rischi sono tanto maggiori quanto piu' grande e' la
distanza percorsa. L'imbottigliamento nella zona di origine, con
l'assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi
spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le
caratteristiche e le qualita' del prodotto.
Questi aspetti, associati all'esperienza e la profonda conoscenza
tecnico-scientifica delle qualita' particolari dei vini, maturata
negli anni dai produttori della denominazione di origine «Asolo
Prosecco» o «Asolo», consentono di effettuare l'imbottigliamento
nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte
a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e
organolettiche dei vini previste dal disciplinare.
L'imbottigliamento in zona di produzione si prefigge altresi' di
assicurare il controllo, da parte del competente organismo, con la
massima efficienza, efficacia ed economicita'; requisiti che non
possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di
produzione.
Infatti, l'organismo di controllo puo' programmare, nella zona di
produzione, con la massima tempestivita', le visite ispettive presso
tutte le Ditte interessate al momento dell'imbottigliamento del vino
«Asolo Prosecco», in conformita' al relativo piano dei controlli.
Cio' al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le
partite di vino DOP «Asolo Prosecco» o «Asolo» siano effettivamente
imbottigliate, conseguendo cosi' i migliori risultati in termini di
efficacia dei controlli, nonche' ad un costo contenuto a carico dei
produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia
in merito all'autenticita' del vino confezionato.
Inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale, a
salvaguardia dei diritti precostituiti, e' consentito che le imprese
imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per
continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di
fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita
istanza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, allegando idonea documentazione atta comprovare
l'esercizio dell'imbottigliamento della DOP «Asolo Prosecco» o
«Asolo» per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni
precedenti l'entrata in vigore della modifica che introduce l'obbligo
di imbottigliamento in zona.
5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Asolo Prosecco» o «Asolo» elaborato nella versione spumante deve
essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da «Extra Brut» a
«Demisec» comprese, come previste dalla normativa vigente.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asolo
Prosecco» superiore o «Asolo» elaborato nelle categorie spumanti e
ottenuto per fermentazione in bottiglia senza separazione dei residui
di fermentazione deve riportare in etichetta il riferimento «sui
lieviti». Tale spumante e' ottenuto con vini di una sola vendemmia
con fermentazione in bottiglia da avviare nel periodo dal 1° marzo al
30 giugno successivi alla raccolta delle uve. All'atto dell'avvio
della fermentazione in bottiglia, la partita non deve avere una
sovrappressione superiore a 0,5 bar.
Lo spumante con il riferimento «sui lieviti» deve essere messo in
commercio nella tipologia «Brut Nature» e relative traduzioni.
Lo spumante con il riferimento «sui lieviti» deve essere immesso
al consumo decorsi almeno novanta giorni di fermentazione e di
permanenza sulle fecce dell'intera partita.
6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Asolo Prosecco» o «Asolo» elaborato nella versione frizzante deve
essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da «Secco» ad
«Amabile» comprese, come previste dalla normativa vigente.
7. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui
sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
d'origine controllata e garantita. Tale quota di prodotto non puo' in
ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione
geografica tipica con riferimento al nome della varieta' Glera oppure
vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varieta'.
Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla
denominazione d'origine controllata e garantita.
8. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
9. Nella elaborazione del vino spumante di cui all'art. 1 e'
consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti
dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e
Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti
agli appositi albi e situati nella zona delimitata nel precedente
art. 3, comma 1, lettera B), purche' il prodotto contenga almeno
l'85% di vino proveniente dal vitigno Glera. In caso di sostituzione,
il relativo quantitativo non puo' essere destinato alla produzione di
vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della
varieta' Glera, oppure alla produzione di vino spumante varietale,
sempre con il nome della medesima varieta'.
10. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti
la resa di 13,5 t/ha di cui all'art. 4, comma 4, settimo capoverso,
sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle
disposizioni regionali di cui al successivo comma.
11. La Regione Veneto, con proprio/i provvedimento/i da assumere
entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti e dei
vini interessati, su proposta del Consorzio di tutela conseguente
alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a
destinare tutto o parte i quantitativi dei mosti e vini di cui al
precedente comma, alla certificazione a denominazione di origine
controllata e garantita. In assenza di provvedimento/i della Regione
Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa di cui sopra, oppure la
parte di esse non interessata da provvedimento, sono classificati
secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 4.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini a DOCG di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Asolo Prosecco» o «Asolo»:
colore: giallo paglierino, piu' o meno carico;
odore: caratteristico di fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, rotondo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Asolo Prosecco» spumante superiore o «Asolo» spumante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con
spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: da extra brut ad abboccato, di corpo, gradevolmente
fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Asolo Prosecco» spumante superiore o «Asolo» spumante con il
riferimento «sui lieviti»:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso e possibile
presenza di velatura;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili
sentori di crosta di pane e lievito;
sapore: fresco, armonico, fruttato con possibili sentori di
crosta di pane e lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.»;
«Asolo Prosecco» o «Asolo» frizzante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con formazione
di bollicine;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: da secco ad amabile, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Art. 7.
Designazione ed etichettatura
1. Nell'etichettatura della tipologia spumante la denominazione
«Asolo Prosecco» o «Asolo» e' accompagnata dalla menzione
«superiore».
2. Nella designazione dei vini DOCG «Asolo Prosecco» o «Asolo» e'
vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella
prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«scelto», «selezionato» e similari.
3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CE in materia.
5. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il
nome della denominazione «Asolo» ed avere caratteri di dimensioni
uguali o inferiori alla stessa.
6. Nella designazione del vino spumante e' consentito riportare
il termine millesimato, seguito dall'anno di raccolta delle uve. La
menzione «millesimato» non e' utilizzabile per la tipologia «Asolo
Prosecco» o «Asolo» accompagnata dalla menzione «sui lieviti».
7. La menzione «sui lieviti» deve essere associata dall'anno di
raccolta delle uve. Le menzioni «superiore», «millesimato», «sui
lieviti» e l'indicazione dell'annata, devono utilizzare caratteri di
dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.
Art. 8.
Confezionamento
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Asolo Prosecco» o «Asolo» devono essere immessi al consumo nelle
tradizionali bottiglie, in conformita' alle norme nazionali e
comunitarie vigenti, fino alla capacita' massima di 12 litri. La
gamma colorimetrica del vetro puo' variare nelle varie intensita' e
tonalita' del bianco, del giallo, del verde, del marrone, del
grigionero, anche nell'eventualita' di utilizzo di dispositivi
ricoprenti la bottiglia.
1. Per la chiusura delle bottiglie del prodotto in versione
tranquilla e' consentito solo l'uso di tappi raso bocca in sughero e
tappo a vite a vestizione lunga; i recipienti di capacita' non
superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite.
Per la tipologia frizzante e' consentito l'uso delle chiusure
sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre e'
consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla
tradizionale chiusura in spago.
Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con
il tappo a fungo di sughero marchiato con il nome della
denominazione, per i recipienti di capacita' non superiore a 0,200
litri e' consentito l'uso del tappo a vite con sovra-tappo a fungo in
plastica.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
Fattori naturali rilevanti per il legame
L'area di produzione del vino DOCG «Asolo Prosecco» o «Asolo» si
trova nella Regione Veneto a nord di Venezia, in Provincia di
Treviso, sui comprensori collinari costituiti dal Montello e i Colli
Asolani posti ai piedi delle Dolomiti, tra Nervesa della Battaglia ad
est, e l'abitato di Fonte ad ovest. Sono questi due sistemi collinari
quasi a se stanti, caratterizzati da un'altitudine che va dai 100 ai
450 metri s.l.m., il cui paesaggio, elemento fortemente distintivo,
presenta una forte integrita' e una giacitura con pendenze e curve
che gli conferiscono dolcezza e armonia. Lo strato pedogenetico ha
dato origine, soprattutto sul Montello, a frequenti fenomeni carsici
testimoniati da oltre 2000 «doline», con cavita' del suolo di diversa
dimensione formanti un perfetto sistema drenante sotterraneo. Le
colline sono composte da grosse formazioni di conglomerato tenace
formato da rocce cementate tra di loro e ricoperte da suolo
marnoso-argilloso o marnoso-sabbioso facilmente lavorabile e
disgregabile dagli agenti atmosferici, dalla tipica colorazione rossa
che sta a testimoniare la loro origine antica. I suoli sono
decarbonatati e a reazione acida, mediamente profondi, con buona
capacita' di riserva idrica e una buona dotazione minerale, e, non
avendo subito violenti interventi di rimaneggiamento, presentano i
loro caratteri originali con stratigrafie intatte e tessiture non
sconvolte, e un'elevata attivita' microbiologica sulla sostanza
organica che assicura una buona disponibilita' di elementi nutritivi.
La peculiarita' climatica del territorio consiste nel susseguirsi
di primavere miti, estati non troppo calde e autunni nuovamente miti
grazie alla favorevole esposizione a sud dei versanti vitati e alla
conformazione dei rilievi che si dispongono ortogonali ai venti
freddi che provengono da nordest; le temperature estive hanno valori
medi di 22.6° C con i valori massimi a luglio; gli autunni si
presentano caldi e secchi grazie alla presenza di brezze e forti
escursioni termiche notte-giorno.
Le precipitazioni sono di circa 700 mm da aprile a settembre, con
una distribuzione discretamente regolare; tale piovosita' si deve
sempre correlare alla giacitura collinare dei suoli e quindi al
facile smaltimento dell'acqua in eccesso e alla natura sciolta del
terreno che permette una veloce infiltrazione sottosuperficiale.
Fattori storici ed umani rilevanti per il legame
La presenza e lo sviluppo della vite sui Colli Asolani e sul
Montello si deve ai monaci benedettini prima e alla presenza della
Repubblica Veneta poi.
I monaci benedettini si insediarono intorno all'anno mille in
particolare nel monastero di S. Bona a Vidor e nella Certosa del
Montello a Nervesa; con il loro operato essi hanno influenzato in
modo molto importante la storia agraria e vitivinicola del
territorio, determinando la profonda cultura per la vite e il vino
che persiste tutt'ora, tanto che la specializzazione degli impianti
e' piu' volte sottolineata nei testi storici. Nella seconda meta' del
1300, quando quest'area passo' ai veneziani, i Colli Asolani e il
Montello vennero subito riconosciuti come un'importante area enoica e
i suoi vini venivano esportati all'estero gia' nel 1400. Nel
Cinquecento, che vede il trionfo della nobilta' veneziana con la
costruzione di ville, barchesse e case di caccia con relativi
vigneti, si ha il diffondersi nella zona di un pensiero aristocratico
di ricerca del bello e del buono che si trasmette nel sapere viticolo
ed enologico popolare. I colli sono ammirati dalle piu' prestigiose
personalita' e il vino e' un prodotto ricercato che si confronta a
Venezia con i vini portati dalla Grecia e viene tassato un terzo in
piu' perche' considerato migliore rispetto a quello di altre zone.
Oggi questo vino, che a partire dal 1977 e' stato oggetto di
tutela con il riconoscimento della DOC «Montello e Colli Asolani», ha
trovato un largo consenso in molti Paesi europei ed extraeuropei,
dove ne e' apprezzata l'elevata qualita' e l'ottimo equilibrio
qualita'/prezzo, e grazie ai caratteri di tipicita' e di forte legame
con l'area geografica ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e
internazionali nonche' la presenza sulle piu' prestigiose guide di
settore.
Dal giugno del 2009 il Ministero, riconoscendone il valore, ha
conferito a tale vino la DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo -
Prosecco».
Il paesaggio, qui espressione umana fortemente distintiva, si
caratterizza per una forte integrita' che ha permesso di conservare
suoli originari e pertanto molto favorevoli alla coltivazione. I
caratteri morfologici si sono conservati e il soprassuolo ricorda
quello descritto dai viaggiatori del passato, dove la presenza non
invadente del vigneto divide tutt'oggi lo spazio con altre colture a
ricordare l'antica conduzione familiare.
Nel tempo, dalla naturale rifermentazione a primavera in
bottiglia del residuo zuccherino non svolto in autunno, sono state
affinate le tecniche enologiche fino ad arrivare alla
spumantizzazione in autoclave, secondo il metodo Martinotti, che ha
prodotto un vino che ha incontrato i gusti del mercato
internazionale.
In questo processo, fondamentale e' la presenza a pochi
chilometri della Scuola enologica di Conegliano, una delle piu'
antiche, che ha determinato il crescere e l'affinarsi della
conoscenza degli operatori dando loro gli strumenti per sviluppare la
personalita' di vini espressione del proprio territorio.
1. Legame causale tra la qualita', le caratteristiche del
prodotto e l'ambiente geografico con i fattori naturali ed umani.
2. «Asolo Prosecco» o «Asolo» spumante superiore anche
accompagnato con la menzione «sui lieviti» e frizzante - categoria
vino spumante (4), vino spumante di qualita' (5), vino spumante di
qualita' del tipo aromatico (6) e vino frizzante (8).
3. I vini della denominazione di origine controllata e garantita
«Asolo Prosecco» nelle tipologie spumante superiore e frizzante si
presentano dal colore giallo paglierino piu' o meno intenso, con
spuma persistente nella tipologia spumante e con evidente formazione
di bollicine nella tipologia frizzante.
All'analisi organolettica i vini si presentano con
caratteristiche di leggerezza che assieme al delicato profumo, gli
donano gradevolezza e ottima bevibilita'.
All'olfatto si percepisce un profumo fresco con note di frutta
matura (mela, tropicale), nonche' pera, pesca e albicocca, con una
evidente nota floreale e una piacevole sapidita'. Al sapore,
l'acidita' e la sapidita' sono sempre ben presenti ad armonizzare un
quadro gusto-olfattivo esaltato da un giusto equilibrio tra acidi e
zuccheri.
Nella tipologia spumante superiore prodotta tradizionalmente per
fermentazione in bottiglia e che riporta il riferimento alla menzione
«sui lieviti», i vini si presentano con una spuma fine e persistente
e dal colore giallo paglierino piu' o meno intenso con possibile
presenza di velatura. All'olfatto e al gusto si presentano gradevoli,
armonici, fruttati e con possibili sentori di crosta di pane e di
lievito.
Tali caratteristiche sono il risultato della combinazione
dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione e
dei fatturi umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso
sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di
elaborazione.
In particolare, i suoli, prevalentemente marnosi e sciolti, con
una buona dotazione di calcare e supportati da un buon tenore di
umidita', favoriscono l'assunzione di molti microelementi importanti
non solo per la crescita vegeto-produttiva del vitigno «Glera», ma
anche e soprattutto per la complessita' organolettica dei mosti e dei
vini base per la spumantizzazione.
L'ambiente climatico della zona di produzione e' caratterizzato
da primavere miti per sostenere un precocissimo germogliamento,
estati non troppo calde per evitare maturazioni troppo anticipate e
per mantenere elevato il caratteristico rapporto acidi-zuccheri,
nonche' autunni nuovamente miti per permetterne una completa
maturazione.
I valori di escursione termica tra notte e giorno con il flusso
di aria che discende dalle pendici piu' elevate evidenziano una
stretta relazione con la sintesi e la conservazione di alcuni
composti aromatici terpenici, tipici del vitigno «Glera». Questo
fattore si evidenzia in particolare nelle porzioni di territorio di
media-bassa collina, dove l'inversione termica e' piu' accentuata,
influenzando cosi' la fissazione di maggiori sentori fruttati primari
quali mela, pera, pesca e albicocca, che vengono poi preservati con
l'elaborazione, garantendo la peculiare aromaticita' nelle diverse
espressioni tipologiche.
Pertanto, la freschezza, acidita' e intensita' aromatica dei vini
spumanti e frizzanti della DOP «Asolo Prosecco» sono garantiti
dall'interazione tra orografia, natura dei suoli e vitigno,
unitamente alla consolidata tradizione di elaborazione.
«Asolo Prosecco» o «Asolo»: categoria vino (1)
Il vino della denominazione di origine controllata e garantita
«Asolo Prosecco» si presenta dal colore giallo paglierino chiaro con
un aroma floreale gradevolmente agrumato, accompagnato da un gusto
morbido e corpo delicato.
Il clima, caratterizzato da primavere miti per sostenere un
precocissimo germogliamento e da estati mai troppo calde, consente un
ottimale rapporto tra la spiccata acidita' e gli zuccheri.
L'orografia collinare assicura una buona inversione termica che
unitamente alla natura sciolta del terreno marnoso, permette di
mantenere una vigoria equilibrata e una buona fissazione delle
sostanze terpeniche da mettere in stretta relazione con la sintesi
dei composti aromatici, tipici del vitigno «Glera», che vengono poi
preservati con l'elaborazione, garantendo la peculiare aromaticita'
del vino.
Pertanto, gli spiccati sentori floreali e la fresca aromaticita'
del vino sono garantiti dall'interazione tra orografia, natura dei
suoli, condizioni climatiche e vitigno, unitamente alla consolidata
tradizione di vinificazione.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
Valoritalia S.r.l.:
sede amministrativa - via San Gaetano n. 74 - 36016 - Thiene
(Vicenza);
tel. 0445 313088;
fax. 0445 313080;
e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed
all'art. 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed
a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura,
elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 20, par.
1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 253
del 30 ottobre 2018.
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