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Colli della Toscana centrale Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Colli della Toscana centrale

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli della Toscana  centrale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come  approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e'  sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della  zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di  produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n.  607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 ottobre 2013  

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini "Colli
della Toscana Centrale", concernente l'inserimento della deroga per
effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area
amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. b)
del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale
transitoria di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009.
(13A08521)

(GU n.252 del 26-10-2013)
 
 




IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della
Commissione del 12 luglio 2011 con il quale e' stato modificato il
citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la
disposizione transitoria di cui all'art. 73, paragrafo 2, dello
stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria
«prevista all'art. 118-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007
non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione
introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e
trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno
2014 se lo scopo di tali modifiche e' esclusivamente quello di
adeguare all'art. 118-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al
presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla
Commissione a norma dell'art. 118-vicies, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1234/2007.» ;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7
novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la
presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori
ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni di
vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve
delimitata, negli specifici disciplinari non e' stata ancora inserita
la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle
immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi
dell'art. 6, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento CE n.
607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e
recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla
richiamata normativa comunitaria e nazionale;
Considerato altresi' che per le predette IGP, ai sensi della citata
normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale
i produttori interessati non potrebbero piu' effettuare le operazioni
di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla
zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di
apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di
vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di
produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la
deroga prevista dal citato art. 6, paragrafo 4, secondo capoverso,
che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al
di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione
delimitata;
Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attivita' economica dei
sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere
d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per
inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a
partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree
amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata,
consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in
questione ed a questa amministrazione di avvalersi della procedura
transitoria di cui al citato art. 73, paragrafo 2, del regolamento CE
n. 607/2009;
Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata
alle regioni ed alle organizzazioni di categoria vitivinicole, con la
quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la
presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari
in questione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della IGP «Colli della Toscana centrale»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto
ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari
consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP
italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo
tecnico della IGP «Colli della Toscana centrale», sono stati
inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011,
conformemente alla procedura di cui all'art. 70-bis del regolamento
CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del
Ministero - Sezione qualita' e sicurezza - Vini DOP e IGP;
Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, paragrafo 2,
del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in data 17 settembre 2013
dalla regione Toscana, quale soggetto richiedente legittimato che a
suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare
consolidato della IGT dei vini «Colli della Toscana centrale» che e'
stato approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011,
intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di
produzione della predetta IGT «Colli della Toscana centrale», al fine
di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione
dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area
amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, paragrafo 4,
lettera b) del regolamento CE n. 607/2009;
Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da
parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura
semplificata di cui all'art. 73, paragrafo 2, del citato regolamento
(CE) n. 607/2009, e' risultato che la citata richiesta di modifica
del disciplinare e' risultata conforme all'art. 6, paragrafo 4,
lettera b) dello stesso regolamento (CE) n. 607/2009;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5
del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica «Colli della Toscana centrale» in accoglimento della predetta
domanda;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la
conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del
vino IGP «Colli della Toscana centrale» cosi' come approvato con il
citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare
la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del
fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007,
tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a)
del regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione
Geografica Tipica «Colli della Toscana centrale», consolidato con le
modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli
elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale
30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con
il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del
regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate
anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».

Art. 2

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP «Colli della
Toscana centrale», di cui all'art. 1, sara' inserita sul sito
internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini
dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla
stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e
3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure
richiamate in premessa.
2. La modifica di cui all'art. 1 e' applicabile a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte
di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali
precedenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: Esposito

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