Colli di Scandiano e di Canossa Doc - Proposta di modifica ordinaria 2024
Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini Colli di Scandiano e di Canossa.
Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa».
Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l’esame delle domande di protezione delle
DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 2019/33 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1976, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 9 febbraio 1977, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2015, pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa»;
Esaminata la documentata domanda, presentata dal Consorzio tutela Lambrusco, con sede in Modena - viale Virgilio n. 55 - intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che, per l’esame della predetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all’art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in
particolare:
è stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna;
è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 luglio 2024;
Provvede, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell’allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell’imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente comunicato.
ALLEGATO
ALLEGATO
PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA”
(N.B.: rispetto al disciplinare vigente, le cancellazioni sono evidenziate in carattere barrato e le aggiunte in carattere grassetto)
Articolo 1
Denominazione e Tipologie
La denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa” è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione con le seguenti tipologie:
“Colli di Scandiano e Canossa” Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante, passito e riserva);
“Colli di Scandiano e Canossa” Malvasia (anche nelle tipologie frizzante, spumante VSQ e passito);
“Colli di Scandiano e Canossa” Pinot (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);
“Colli di Scandiano e Canossa” Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);
“Colli di Scandiano e Canossa” Lambrusco Grasparossa (anche nella tipologia frizzante e spumante
VSQ);
“Colli di Scandiano e Canossa” Lambrusco Montericco rosso (anche nella tipologia frizzante e
spumante VSQ);
“Colli di Scandiano e Canossa” Lambrusco Montericco rosato (anche nella tipologia frizzante e
spumante VSQ);
“Colli di Scandiano e Canossa” Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);
“Colli di Scandiano e Canossa” Marzemino (anche nelle tipologie frizzante, novello e passito);
“Colli di Scandiano e Canossa” Malbo Gentile (anche nelle tipologie frizzante, novello e passito);
“Colli di Scandiano e Canossa” Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);
“Colli di Scandiano e Canossa” Spergola (anche nelle tipologie frizzante, spumante VSQ e passito);
“Colli di Scandiano e Canossa” bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);
“Colli di Scandiano e Canossa” bianco classico (anche nella tipologia frizzante);
“Colli di Scandiano e Canossa” rosso (anche nelle tipologie frizzante e novello).
Articolo 2
Base ampelografica
La denominazione “Colli di Scandiano e di Canossa” seguita obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi rispettivamente in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
“Colli di Scandiano e Canossa” Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante, passito e riserva): - Sauvignon in misura non inferiore al 85%; - per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Pinot bianco, Pinot grigio, Trebbiano romagnolo e Chardonnay.
“Colli di Scandiano e Canossa” Malvasia (anche nelle tipologie frizzante, spumante VSQ e passito):
- Malvasia di Candia aromatica in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia bianca, Pinot bianco, Pinot grigio, Trebbiano romagnolo e Chardonnay.
“Colli di Scandiano e Canossa” Pinot (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ):
- Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Pinot grigio per il 100%.
“Colli di Scandiano e Canossa” Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ):
- Chardonnay in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero e Pinot grigio.
“Colli di Scandiano e Canossa” Lambrusco Grasparossa (anche nella tipologia frizzante e spumante
VSQ): - Lambrusco Grasparossa in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Montericco, Ancellotta, Malbo gentile e Croatina.
“Colli di Scandiano e Canossa” Lambrusco Montericco rosso (anche nella tipologia frizzante e
spumante VSQ):
- Lambrusco Montericco in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco salamino, Malbo gentile, Ancellotta e Croatina.
“Colli di Scandiano e Canossa” Lambrusco Montericco rosato (anche nella tipologia frizzante e
spumante VSQ):
- Lambrusco Montericco in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Malbo gentile, Ancellotta e Croatina. Le uve devono essere vinificate in bianco.
“Colli di Scandiano e Canossa” Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva):
- Cabernet sauvignon in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Sangiovese, Merlot e Ancellotta.
“Colli di Scandiano e Canossa” Marzemino (anche nelle tipologie frizzante, novello e passito):
- Marzemino in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina, Sgavetta e Malbo gentile.
“Colli di Scandiano e Canossa” Malbo Gentile (anche nelle tipologie frizzante, novello e passito):
- Malbo gentile in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina e Sgavetta.
“Colli di Scandiano e Canossa” Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ):
- Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco salamino, Lambrusco Barghi, congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malbo gentile, Marzemino, Croatina, Sgavetta, Termarina e Perla dei Vivi.
“Colli di Scandiano e Canossa” Spergola (anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito):
- Spergola in misura non inferiore al 100%.
“Colli di Scandiano e Canossa” bianco (anche nelle tipologie classico, frizzante e spumante):
- Spergola in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Trebbiano romagnolo, Pinot bianco e Pinot grigio. È ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia aromatica fino ad un massimo del 5%.
Il vino “Colli di Scandiano e di Canossa” bianco prodotto nella zona di origine più antica, delimitata all’art. 3, può recare la qualificazione “classico”.
“Colli di Scandiano e Canossa” rosso (anche nelle tipologie novello e frizzante):
- Marzemino minimo 50%;
- Cabernet sauvignon e Malbo gentile, congiuntamente o disgiuntamente, massimo 35%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera non aromatiche provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa” devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d’Enza, Canossa, Vezzano sul Crostolo, Viano, Scandiano, Castellarano e Casalgrande e, in parte, i Comuni di Reggio Emilia, Casina, S. Ilario d’Enza e Cavriago. In particolare la zona di produzione è così delimitata: partendo a nord della Provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale che porta a Gazzaro. Prosegue con tale strada, verso est, fino ad immettersi sulla Via Emilia in prossimità del Villaggio Bellarosa. Segue la Via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale di S. Ilario d’Enza in prossimità di Gaida che segue verso sud fino all’incontro con il confine comunale di Montecchio. Segue il predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di Cavriago seguendolo fino alla strada comunale denominata Via Guardanavona. Segue tale strada verso sud fino al capoluogo di Cavriago e prosegue poi con la strada provinciale che conduce a Roncina. Segue la predetta strada, raggiunge la località Roncina, prosegue con Via Gorizia fino ad incontrare Via Inghilterra seguendola fino all’incontro con Via F.lli Rosselli. Prosegue verso sud con tale via fino all’incontro con Via Bartolo da Sassoferrato, che segue fino ad incontrare Via Oliviero Ruozzi. Procede con essa verso sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la statale Reggio – Rivalta, indi in prossimità di quota 101,4, la delimitazione prosegue con la strada che si congiunge in località Cristo con la strada Reggio Emilia – Albinea. Prosegue verso nord-est toccando la località Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che in direzione sud-est passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino ad incontrare il canale di Secchia. Segue il suddetto canale fino ad incontrare il confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi in prossimità della località S. Donnino con il confine comunale di Casalgrande. Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in località Veggia con il confine comunale di Castellarano che segue fino a congiungersi con il Torrente Tresinaro a quota 171 da cui inizia il confine comunale di Viano. Prosegue verso sud con tale confine indi risalendo a nord in località Monte Duro si congiunge con il confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue risalendo sempre verso nord fino a congiungersi in località Bettola con la strada statale che porta a Casina. La segue fino all’incontro con la strada comunale, che passando da Paullo e Costaferrata, conduce a Bergogno, dove si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a nord per congiungersi con il confine comunale di S. Polo d’Enza. Prosegue poi seguendo il Torrente Enza fino a congiungersi in prossimità di località Sconnavacca con il confine comunale di Montecchio, che segue sempre seguendo il Torrente Enza fino ad incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa” bianco con la menzione “classico” devono essere prodotte nella zona di origine più antica comprendente i seguenti Comuni: in tutto il Comune di Albinea e in parte i Comuni di Viano, Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Reggio Emilia. La descrizione della zona è la seguente: partendo da ovest della Provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea con il Torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue in direzione nord-est detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all’Osteria del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo la strada provinciale Albinea – Reggio Emilia e toccando nell’ordine le località Cristo e Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che in direzione est porta a Canali e che giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria, si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a ponte del Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve e, da questa località, prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino, giunge in località Molini. Da questa località, la linea di delimitazione segue il canale di Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il Cimitero di Castellarano giunge alla località Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente raggiunge Case Piloni ed il Rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla Località Scuole ove imbocca il tracciato stradale che passando per Ca’ de Prodi, Telarolo, Rondinara, Ca’ de Gatti e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimità di quota 228, la località di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per Case Paulli, Ca’ de Vezzosi, Regnano, Ca’ di Regnano, Ca’ Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest’ultima località incontra il confine comunale di Albinea
– Viano. Segue il predetto confine comunale Vezzano – Albinea che segue fino ad incontrare il Torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Colli di Scandiano e di Canossa” devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Negli impianti che verranno realizzati dopo l’entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata. Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densità di piantagione per i nuovi impianti non potrà essere inferiore a 1 .600 viti per ettaro. Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la densità di piantagione per i nuovi impianti non potrà essere inferiore a 2.000 viti per ettaro. È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l’irrigazione di soccorso. Ferme restando le caratteristiche delle uve, la produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa”, di cui all’art. 1, sono le seguenti:
Resa massima Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Sauvignon 15 t/ha 10,00% vol
Sauvignon passito 10 t/ha 11,00% vol
Malvasia 16 t/ha 9,50% vol
Malvasia spumante 16 t/ha 9,50% vol
Malvasia passito 10 t/ha 11,00% vol
Pinot 15 t/ha 10,50% vol
Pinot spumante 15 t/ha 9,50% vol
Chardonnay 15 t/ha 10,50% vol
Chardonnay spumante 15 t/ha 9,50% vol
Lambrusco Grasparossa 16 t/ha 9,50% vol
Lambrusco Montericco 16 t/ha 9,50% vol
Marzemino 16 t/ha 10,50% vol
Marzemino passito 10 t/ha 11,00% vol
Cabernet Sauvignon 15 t/ha 11,00% vol
Malbo Gentile 16 t/ha 10,50% vol
Malbo Gentile passito 10 t/ha 11,00% vol
Lambrusco 16 t/ha 9,50% vol
Spergola 16 t/ha 10,00% vol
Spergola spumante 16 t/ha 9,50% vol
Spergola passito 10 t/ha 11,00% vol bianco 16 t/ha 10,00% vol bianco spumante 16 t/ha 9,50% vol bianco classico 15 t/ha 10,00% vol rosso 15 t/ha 10,50% vol
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite. Le rese, anche nelle annate favorevoli, devono essere riportate nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva – vino per i quantitativi di cui trattasi. Qualora la resa di uva per ettaro superi il limite stabilito del 20% in più l’intera produzione non potrà rivendicare la DOC. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati di cui all’art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva – vino finito superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima dell’uva in vino finito, per le tipologie passito, non deve essere superiore al 50%. Nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Emilia Romagna, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, con proprio provvedimento, potrà stabilire, di anno in anno prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma, fermi restando i limiti minimi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma e
l’affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l’invecchiamento in legno e in bottiglia per le tipologie per cui è previsto devono essere effettuate nell’ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia, per salvaguardare la qualità e la reputazione, nonché garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli. È facoltà del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste delle politiche agricole alimentari e forestali consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma e Modena, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno 10 anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all’art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino “Colli di Scandiano e di Canossa” bianco classico devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delimitata all’art. 3 e nell’ambito dell’intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente in tale zona. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del “Colli di Scandiano e di Canossa” bianco classico a quelle aziende produttrici singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione, ma all’interno della zona di cui al primo comma del presente articolo, purché dimostrino di aver vinificato con continuità le uve provenienti dalla zona di produzione del “Colli di Scandiano e di Canossa” già “Bianco di Scandiano” DOC nei 10 anni precedenti l’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa”, nelle tipologie previste, seguita dal riferimento al nome dei vitigni, può essere utilizzata per produrre il vino spumante ottenuto con mosto e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. Per tutte le tipologie “Colli di Scandiano e di Canossa” passito le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3. La vinificazione delle uve destinate alla produzione delle tipologie “Colli di Scandiano e di Canossa” passito deve avvenire dopo che le stesse abbiano subito un periodo di appassimento. È ammessa nella fase di appassimento l’utilizzazione di aria ventilata per la disidratazione delle uve, onde assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16 per cento. I vini “Colli di Scandiano e di Canossa” passito devono essere immessi al consumo, dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio, di cui almeno un anno in botte di legno, a decorrere dal 10 novembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia, dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno in botte di legno. Nella fase di invecchiamento è ammesso il taglio con i vini di diverse annate, mantenendo l’85% del vino dell’annata dichiarata. La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d’uva, mosti d’uva concentrati, mosti d’uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti allo schedario viticolo atte alla produzione dei vini a DOC “Colli di Scandiano e di Canossa” prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L’arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l’impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto d’uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà previste dal presente disciplinare e iscritte allo schedario viticolo o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a DOC “Colli di Scandiano e di Canossa” aggiunti nell’arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un’eguale quantità di vino DOC “Colli di Scandiano e di Canossa”. La dolcificazione per la presa di spuma per la produzione dei vini frizzanti, nell’arco dell’intera annata, deve effettuarsi con mediante fermentazione in autoclave o in bottiglia utilizzando mosti di uve, mosti di uva concentrati, mosti d’uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a DOC “Colli di Scandiano e di Canossa” o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti. Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. I vini nella tipologia novello devono essere ottenuti con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve. La tipologia “Colli di Scandiano e Canossa” Sauvignon “riserva” è riservata ai vini tranquilli con un invecchiamento minimo di 18 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1° Novembre dello stesso anno della vendemmia. La tipologia “Colli di Scandiano e Canossa” Cabernet Sauvignon “riserva” è riservata ai vini tranquilli con un invecchiamento minimo di 24 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1° Novembre dello stesso anno della vendemmia.
In considerazione delle tradizionali tecniche produttive consolidate nel territorio e ai sensi della
vigente normativa nazionale di settore, per la preparazione per la preparazione dei mosti
parzialmente fermentati con sovrappressione inferiore o uguale a 1 bar, dei vini passiti e dei vini
a denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa”, è consentito effettuare
in data successiva al 31 dicembre di ogni anno la pigiatura e fermentazione delle uve destinate
alla produzione dei vini passiti, nonché la parziale o totale fermentazione o rifermentazione dei
mosti, dei mosti parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini, anche
di annate precedenti. Tali fermentazioni o rifermentazioni devono terminare entro il 30 giugno
dell’anno seguente e devono essere comunicate all’ICQRF competente per territorio, nei
seguenti termini:
- entro il 31 dicembre per le fermentazioni già in atto e che proseguono oltre tale data;
- entro il secondo giorno precedente all’inizio della fermentazione per quelle che si intendono
avviare dopo il 31 dicembre di ogni anno.
È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, vini e prodotti a monte del
vino, sia allo stato sfuso che confezionati, con la denominazione di origine controllata “Colli di
Scandiano e di Canossa”, limitatamente alle tipologie a nome di vitigno “Lambrusco”,
“Lambrusco Grasparossa” e “Lambrusco Montericco”, che presentano una intensità colorante
superiore ai seguenti limiti massimi (secondo il metodo OIV- MA-AS2-07B):
• Prodotti a monte del vino sfuso all’ingrosso: 25
• Vino sfuso all'ingrosso: 20
• Vino frizzante, vino spumante e Mosto parzialmente fermentato confezionati, nonché vini sfusi
per il consumo diretto commercializzati in recipienti di capacità da 10 litri a 60 litri: 17.
Le partite di prodotti oggetto di commercializzazione che fanno registrare il superamento dei
rispettivi limiti sopraindicati, perdono in ogni caso il riferimento alle varietà Lambrusco e devono
essere riclassificate a IGT “Emilia” o “dell’Emilia” o a prodotti senza DOP/IGP.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all’art. 2 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colli di Scandiano e di Canossa” Sauvignon: colore: giallo paglierino più o meno carico; odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato; sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Sauvignon frizzante: spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino più o meno carico; odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato; sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Sauvignon riserva: colore: giallo paglierino più o meno carico; odore: caratteristico, gradevolmente aromatico con lieve sentore di legno; sapore: caratteristico, secco, armonico, di giusto corpo, sapido con lieve sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Sauvignon passito: colore: giallo dorato tendente all’ambrato; odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine; sapore: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol; acidità totale: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Pinot: colore: giallo paglierino o rosato; odore: intenso, caratteristico; sapore: asciutto, armonico,fresco, pieno, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Pinot frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino o rosato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Pinot spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso o rosato;
odore: da brut nature a dolce, caratteristico, delicato, fine;
sapore: da dosaggio zero a dry, sapido, fresco, armonico, asciutto, pieno, vellutato, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Chardonnay: colore: paglierino chiaro; odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Chardonnay frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: paglierino chiaro;
odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;
sapore: armonico, secco asciutto, morbido, vellutato caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Chardonnay spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: da dosaggio zero a dry da brut nature a dolce, sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malvasia:
colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, anche intenso;
sapore: aromatico, da secco a dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malvasia frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, anche intenso;
sapore: aromatico, da secco a dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:15,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malvasia spumante:
spuma: fine e persistente; colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, anche intenso;
sapore: da dosaggio zero a dolce da brut nature a dolce, aromatico, fresco, armonico, dolce, amabile, abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malvasia passito: colore: giallo dorato tendente all’ambrato; odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine, aromatico; sapore: caratteristico, dolce, armonico, pieno, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol; acidità totale: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Spergola: colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdolini; odore: caratteristico; sapore: caratteristico, dal secco al dolce, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol; acidità totale: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Spergola frizzante: spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdolini; odore: caratteristico; sapore: caratteristico, dal secco al dolce, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol; acidità totale: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Spergola spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico;
sapore: da dosaggio zero da brut nature a dolce, caratteristico, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo, dal secco al dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Spergola passito: colore: giallo dorato; odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine; sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol; acidità totale: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” bianco anche classico: colore: paglierino più o meno carico; odore: caratteristico, gradevolmente aromatico; sapore: caratteristico, da secco a dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol; acidità totale: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” bianco frizzante e bianco classico frizzante: spuma: vivace, evanescente; colore: paglierino più o meno carico; odore: caratteristico, gradevolmente aromatico; sapore: caratteristico, da secco a dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo:16,0g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” bianco spumante: spuma: fine e persistente; colore: paglierino più o meno carico; odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico; sapore: da brut nature da dosaggio zero a dolce, caratteristico, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Grasparossa: colore: rubino; odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato; sapore: sapido e armonico, da secco a dolce, amabile, abboccato, secco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol; acidità totale: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Grasparossa frizzante: spuma: vivace, evanescente; colore: rubino; odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato; sapore: sapido e armonico, da secco a dolce, amabile, abboccato, secco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol; acidità totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Grasparossa spumante:
spuma: fine, persistente
colore: rosato più o meno intenso; rosso da rubino a rosso intenso
odore: caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: da dosaggio zero a dolce, armonico, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Montericco rosso e rosato: colore: rosso o rosato; odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco; sapore: caratteristico, fresco, gradevole, armonico, di giusto corpo, abboccato, da secco a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l per la tipologia rosso; 15,0 g/l per la tipologia rosato.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Montericco rosso e rosato frizzante: spuma; vivace, evanescente; colore: rosso o rosato; odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco; sapore: caratteristico, fresco, gradevole, armonico, di giusto corpo, abboccato, da secco a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l per la tipologia rosso e 15,0 g/l per la tipologia rosato.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Montericco rosso e rosato spumante:
spuma: fine, persistente
colore: rosato più o meno intenso; rosso da rubino a rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: da dosaggio zero a dolce, armonico, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino; odore: caratteristico ed etereo; sapore: armonico, lievemente tannico, secco, tranquillo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, acidità totale: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 ,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Cabernet Sauvignon riserva: colore: rosso rubino; odore: caratteristico con lieve sentore di legno; sapore: secco, caratteristico, armonico, pieno, vellutato con lieve sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Marzemino: colore: rosso rubino; odore: caratteristico; sapore: pieno, di corpo, da secco a dolce, amabile, abboccato, secco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol; acidità totale: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo:20,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Marzemino frizzante: spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino; odore: caratteristico, intenso; sapore: gradevole, pieno caratteristico, armonico, da secco a dolce, amabile, abboccato, secco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo:20,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Marzemino novello: colore: rosso rubino; odore: vinoso, intenso, fruttato; sapore: gradevole, tranquillo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Marzemino passito: colore: rosso intenso; odore: fragrante caratteristico; sapore: dolce ed equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol; acidità totale: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malbo Gentile: colore: rosso rubino; odore: caratteristico, intenso; sapore: caratteristico, gradevole, pieno, armonico, da secco a dolce, amabile, abboccato, secco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol; acidità totale: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo:20,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malbo Gentile frizzante: spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino; odore: caratteristico, intenso; sapore: caratteristico, gradevole, pieno, armonico, da secco a dolce, amabile, abboccato, secco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo:20,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malbo Gentile novello: colore: rosso; odore: vinoso, intenso, fruttato; sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malbo Gentile passito: colore: dal rosato al rosso; odore: intenso e complesso; sapore: dolce ed equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol; acidità totale: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco: colore: dal rosato più o meno intenso al rosso; odore: gradevole, caratteristico dal floreale al fruttato; sapore: dal secco al dolce, fresco, gradevole, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol; acidità totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo:18,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco frizzante: spuma: vivace, evanescente; colore: dal rosato più o meno intenso al rosso; odore: gradevole, caratteristico dal floreale al fruttato; sapore: dal secco al dolce, fresco, gradevole, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol; acidità totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo:18,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: dal rosato più o meno intenso al rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal floreale al fruttato;
sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” rosso: colore: rosso; odore: caratteristico, fruttato, floreale; sapore: secco, gradevole, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo:20,0 g/l. È consentito l’invecchiamento anche in botti di legno.
“Colli di Scandiano e di Canossa” rosso frizzante: spuma: vivace, evanescente; colore: rosso; odore: caratteristico, fruttato, floreale; sapore: secco, gradevole, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo:20,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” rosso novello: colore: rosso; odore: vinoso, intenso, fruttato; sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
I vini “Colli di Scandiano e di Canossa”, ad eccezione delle versioni “spumante”, possono
presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.
I vini sottoposti ad invecchiamento in botte, possono presentare lieve sentore di legno.
Le caratteristiche al consumo sopra descritte per le tipologie bianco frizzante e bianco classico
frizzante, Malvasia frizzante, Spergola frizzante, Lambrusco Grasparossa frizzante, Lambrusco
Montericco rosso frizzante, Lambrusco Montericco rosato frizzante, Lambrusco frizzante,
Marzemino frizzante e Malbo Gentile frizzante, sono riferite anche alla categoria di prodotto “mosto
di uva parzialmente fermentato”, fatto salvo che per tale categoria il sapore è limitato al “dolce” e il
titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1 % vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico
volumico totale.
Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a Alla denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa” è vietata o l’uso l’aggiunta di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art. 1, con l’esclusione delle tipologie spumante, frizzante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione.
Nell'etichettatura delle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente con rifermentazione in
bottiglia, può essere utilizzata la dicitura “rifermentazione in bottiglia”.
Articolo 8
Confezionamento
I vini a designati con la denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa” Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, bianco, bianco classico, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, rosso, Marzemino, Malbo Gentile, Lambrusco e Spergola, previsti dal presente disciplinare nel tipo frizzante, se confezionati in recipienti di capacità inferiori a 5 litri, possono devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro, esclusa la dama, aventi la capacità non superiore a litri 9 e munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura: chiuse con tappo di sughero o altro materiale consentito, anche a fungo ancorato.
a) per i vini nella versione tranquilla:
- tappo raso bocca in sughero o in altro materiale consentito;
- tappo a vite per le bottiglie di capacità fino a 0,75 litri compresa.
b) per i vini nella versione frizzante:
- tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con eventuale lamina di copertura di
altezza non superiore a 7 cm;
- tappo a vite per le bottiglie di capacità fino a 0,75 litri compresa;
- tappo raso bocca, eventualmente trattenuto da legatura a spago;
- tappo a corona:
i) per le bottiglie aventi capacità fino a litri 0,75 compresa;
ii) per le produzioni con fermentazione naturale in bottiglia;
c) per i vini nella versione spumante:
- chiusura e abbigliamento nel rispetto delle vigenti disposizioni unionali e nazionali. Devono
essere posti in commercio esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta, coperto
eventualmente da capsula e/o da lamina. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl
20 è ammesso qualsiasi dispositivo di chiusura idoneo.
I vini a denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa” Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, bianco, bianco classico, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, rosso, Marzemino, Malbo Gentile, Lambrusco, Spergola e Cabernet-Sauvignon previsti dal presente disciplinare nella tipologia tranquillo, se confezionati in recipienti di capacità inferiore a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo di sughero o altro materiale consentito. I vini frizzanti a denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa” Malvasia, bianco, bianco classico, rosso, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco rosso e rosato, Malbo Gentile, Lambrusco, Spergola, devono essere imbottigliati in recipienti di vetro fino a 3 litri.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
1) fattori naturali rilevanti per il legame La zona geografica corrispondente alla denominazione d’origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa” ricade nella parte centro occidentale della regione Emilia-Romagna, nella provincia di Reggio Emilia, e interessa una fascia limitata di territorio, in senso meridiano, di collina e relativa pianura antistante, con un’altitudine media di 223 metri s.l.m. Il territorio delimitato è caratterizzato da:
- una pianura di transizione ai rilievi collinari, che ne segue i confini, morfologicamente mossa, formata da antichi sedimenti alluvionali a varia tessitura, risalenti al Pleistocene. Su queste superfici sub pianeggianti si rinvengono suoli molto profondi, evoluti e decarbonatati, a tessitura moderatamente fine o fine con locali affioramenti ghiaiosi, a buona o moderata disponibilità di ossigeno. Presenti localmente suoli alluvionali più pianeggianti, di cui alcuni molto recenti e calcarei;
- i rilievi collinari, dolci o moderatamente ripidi, orientati prevalentemente in direzione nord-sud, i cui suoli formano mosaici molto complessi, in conseguenza dell’elevata variabilità dei fattori orografici locali, dei processi morfogenetici, della complessità dell’assetto geologico-strutturale e della variabilità litologica. In prevalenza i suoli derivano da rocce pelitiche o da rocce stratificate ad importante componente pelitica, a tessitura fine o moderatamente fine, calcarei, con profondità variabile, localmente soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico e a fenomeni calanchivi. Il vigneto è prevalentemente localizzato tra i 50 e i 500 m s.l.m, ma l’area a denominazione si interrompe più in alto, dove prevalgono suoli ripidi o molto ripidi (acclivi) da rocce stratificate, principalmente arenacee o pelitiche, a tessitura variabile, generalmente boscati, più diffusi sopra i 600 metri. L’area delimitata è soggetta ad un regime termico temperato subcontinentale, e pluviometrico di tipo sublitoraneo appenninico, con piovosità massime in autunno, sia per regime che distribuzione, e piovosità minime in estate. Le precipitazioni e i giorni di pioggia aumentano salendo di altitudine, con un valore medio di 769 mm e 80 giorni piovosi. Nella pianura pedecollinare il carattere continentale del clima è mitigato da precipitazioni più abbondanti e meglio distribuite rispetto alla pianura più interna, e da una maggiore ventilazione, soprattutto nei mesi estivi; nella fascia collinare il clima è più variabile, con climi locali miti e asciutti all’interno di sezioni vallive ben esposte all’insolazione e protette alle correnti atmosferiche più fredde, o al contrario più piovosi e ventosi su declivi collinari più esposti. La zona geografica per la tipologia “classico” si riferisce ad un’area più ristretta di superficie, anch’essa con ambienti collinari e pedecollinari, localizzata ad est e caratterizzata da un’altitudine media leggermente inferiore (192 m s.l.m.), un utilizzo prevalentemente agricolo dei suoli, e un clima mediamente più caldo e siccitoso.
2) fattori umani rilevanti per il legame
Notizie della diffusione della coltura della vite nell’area delimitata risalgono all’epoca romana e al medioevo, da contratti d’enfiteusi del IX-X sec. d.c. e dalla biografia di Matilde di Canossa. Riferimenti alle tipologie di vini prodotti pervengono fin dal XVI secolo dalle memorie di Bianca Cappello, granduchessa di Toscana e da Andrea Bacci. Diversi sono i vini realizzati nell’area: frizzanti, liquorosi, passiti, soprattutto bianchi.
All’inizio del XIX sec. Filippo Re afferma l’importanza della viticoltura nell’area delimitata, tra Montecchio, “Sampolo-Bianello”, Reggio Emilia e Scandiano, sottolineando le differenze qualitative tra una zona e l’altra, e l’importanza di identificare e propagare le viti che su un determinato fondo producano il miglior vino. Nel XIX secolo, diversi autori tra cui Giambattista Venturi e Giorgio Gallesio, notano l’importanza e
l’ottima qualità dei vini dello scandianese, realizzati con il vitigno Spergola e altri tra cui la Malvasia di Candia aromatica. Nel 1874, con regio decreto, viene istituita la Società Enologica Scandianese. Nel 1894, Augusto Pizzi elenca e analizza le uve dei numerosi vitigni presenti nelle diverse zone tra pianura,collina e montagna. Nel XX secolo, oltre ai vini bianchi di maggior pregio, aumenta la produzione di vini da pasto, tradizionalmente ottenuti da uve Lambrusco, con particolare riferimento, per l’area collinare, al Lambrusco di Montericco, a prodotti più morbidi ottenuti da uve Marzemino, e ad altri prodotti derivati dai numerosi vitigni coltivati (Pietro Fornaciari, 1924). Importanti sono le superfici di vigneto sui colli (circa 1 8000 ha a coltura promiscua), e nel piano antistante il colle (maggiormente vitate) e la presenza di numerose varietà coltivate. Lo sviluppo dell’enologia va di pari passo con lo sviluppo di strutture cooperative, che danno impulso e professionalità alla tecnica enologica e alla qualità del prodotto. Con l’evoluzione del’enologia, cambia anche il paesaggio vitato: a partire dal 1960, la superficie vitata a cultura promiscua si riduce progressivamente, lasciando il posto a vigneti specializzati, presupposto per una maggiore qualificazione della viticoltura della zona. Nel 1964, nasce il consorzio volontario per la difesa del vino tipico “Bianco di Scandiano”, e il 25 novembre 1976, con decreto del presidente della repubblica viene approvata la DOC “Bianco di Scandiano”, prodotto nelle tipologie frizzante o spumante naturale. Nel 1977, viene istituito il Consorzio per la tutela del vino “Bianco di Scandiano”. Il 20-9-1996, con Decreto ministeriale, la denominazione cambia il nome in “Colli di Scandiano e di Canossa”, con diverse tipologie sia di bianchi che di rossi. Il fattore umano si rivela essenziale per la denominazione, in riferimento:
- ai vitigni tradizionalmente coltivati, prevalentemente autoctoni locali o dell’area emiliana (Spergola, Lambrusco di Montericco, Malbo gentile, Sgavetta, Malvasia di Candia aromatica, ecc.) ma anche nazionali e internazionali (Marzemino, Chardonnay, ecc);
- alle tecniche agronomiche adottate, tradizionali della zona, volte a contenere le rese e ottenere le qualità previste dal disciplinare, esaltando l’influenza dei fattori naturali sul prodotto;
- ai metodi di vinificazione, tradizionalmente consolidate in zona per la produzione di vini frizzanti e spumanti, e di mosti parzialmente fermentati, nonché per la produzione di vini fermi, vini passiti e novelli.
B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all’ambiente geografico
La denominazione di origine “Colli di Scandiano e di Canossa” è riferita a diverse tipologie di vini bianchi, rossi e rosati, tradizionalmente frizzanti o spumanti, ma anche fermi, novelli e passiti dalle peculiari caratteristiche analitiche ed organolettiche. I vini bianchi sono principalmente derivati da vitigni autoctoni, locali come il vitigno Spergola (tipologie “bianco”, “bianco classico” e Spergola) o emiliani come la Malvasia di Candia aromatica, ma anche da varietà internazionali, tradizionalmente coltivate in loco. Tipicamente frizzanti e spumanti, sono caratterizzati da colore giallo paglierino, freschi e armonici, dai profumi e sapori caratteristici, più aromatici se derivati da vitigni con tale qualità, più sapidi se spumanti. Tra i vini rossi e rosati si distinguono le tipologie:
- legate ai locali e tradizionali vitigni Lambrusco (Lambrusco Montericco rosato, Lambrusco Montericco rosso, Lambrusco Grasparossa e Lambrusco): tipicamente frizzanti, profumati, dal fruttato al floreale e dal buon contenuto acidico;
- legate ad altri vitigni (tra cui il vitigno autoctono Malbo gentile) più atti alla produzione di vini fermi, ma anche frizzanti, dal gusto armonico, pieno e morbido, fruttato. In generale l’acidità naturale conferisce a tutti i prodotti una buona vivacità e freschezza. La tradizionale dotazione di anidride carbonica della maggior parte dei vini prodotti nella zona partecipa all’equilibrio gustativo.
I vini passiti sono più pieni e vellutati, bianchi, rosati o rossi, a seconda delle uve impiegate, a volte aromatici, ma sempre dal buon contenuto acidico. I vini nelle versioni “novello”, risentono della macerazione carbonica, con aromi vinosi, fruttati tipici delle varietà di origine e sapidità elevata. Le versioni “riserva”, evidenziano sentori legati all’evoluzione di polifenoli e aromi durante dall’invecchiamento e all’obbligatorio passaggio in botte. Le versioni dolci, tradizionali della zona, si sposano bene con le bollicine, l’acidità ed i profumi legati ai vitigni e l’ambiente; tipici e importanti sono i mosti di uve parzialmente fermentati per le tipologie indicate nell’articolo 6, caratterizzati da una ridotta gradazione alcolica e profumi importanti.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi della lettera A) e quelli della lettera B)
La zona geografica delimitata, costituita da aree di piano di transizione ai rilievi collinari, e di basso appennino, coi relativi sistemi vallivi, ha condizioni di limitata altitudine sul livello del mare, che garantisce al vigneto livelli d’illuminazione e calore adeguati ad una maturazione ottimale delle uve. L’indice di Winkler medio della zona è elevato, con 1.938 gradi giorno, e pur nella elevata variabilità orografica, solo in una ristretta zona occidentale che costeggia la valle dell’Enza, si scende al di sotto di 1.700 gradi giorno. Condizioni di elevate sommatorie termiche sono importanti per varietà di vite come la Malvasia di Candia aromatica e lambruschi a maturazione tardiva come il Lambrusco grasparossa e lambrusco di Montericco, che ne giovano in termini di profumi e composizione polifenolica, e che per tale motivo privilegiano altitudini non elevate; condizioni ricercate anche per ottenere vini fermi strutturati e vini “novello”. Al contempo, l’entità delle precipitazioni, che aumentano procedendo verso sud, variando da circa 750 a 850 mm e la loro buona distribuzione, anche nei periodi estivi, concorrono alla buona disponibilità idrica dei suoli, e permettono così di ottenere prodotti con un buon contenuto di acidità, anche in acido malico, necessari per la produzione dei tipici vini frizzanti e spumanti della zona. In particolare, le migliori condizioni climatiche per i vini del territorio si hanno dove le propaggini collinari si aprono al piano, che unisce gli aspetti positivi dei declivi, maggiore ventosità e precipitazioni, anche meglio distribuite, ai valori termici più elevati della pianura. Ad una adeguata maturazione delle uve, si sommano la disponibilità idrica, favorita anche dalla presenza di corsi o risalite d’acqua e da terreni profondi, all’importante effetto del vento, che diminuisce la possibilità di formazioni nebbiose e ristagni di umidità, pericolosi per varietà sensibili a marciumi come Spergola e Sauvignon. Nelle aree collinari i migliori risultati si ottengono scegliendo le varietà tradizionali più idonee a tali ambienti, le esposizioni migliori a seconda del prodotto da ottenere, e privilegiando prodotti meno colorati e più profumati. Nelle zone più calde, soleggiate e ventilate si producono tradizionalmente i vini passiti. Locali affioramenti di ghiaie, soprattutto nella parte ovest di piano della valle dell’Enza, unite a condizioni climatiche di calore e ventosità, determinano moderati stress idrici che rendono il prodotto ricco di polifenoli maturi, più morbidi e meno amari, e consentono un ambiente ideale alla maturazione della Malvasia di Candia aromatica, che si è storicamente diffusa in tali zone. L’area dei bassi colli, ad est del territorio, nello Scandianese, abbina suoli a buona fertilità e dalla discreta riserva idrica, a climi caldi e ventilati, ma con precipitazioni ben distribuite, sebbene non elevate. In questa zona, soprattutto su versanti ad est o nord-est, più adatti per l’ottenimento di prodotti spumanti, si è tradizionalmente diffuso il vitigno Spergola, che ha storicamente dato origine al prodotto “Bianco di Scandiano”, la cui menzione classica si lega ad un ristretto ambito geografico di tale zona. La presenza di suoli a tessitura fine, poveri, con pendenze più o meno elevate, su esposizioni soleggiate, favoriscono prodotti strutturati e più alcolici, anche per la produzione di vini da invecchiamento. Le alte escursioni termiche tra notte e giorno nel periodo di maturazione delle uve su tutta l’area delimitata, determinano l’ottenimento di vini profumati e dall’elevato contenuto polifenolico, legati strettamente alle caratteristiche organolettiche descritte nell’art. 6. La diffusione della viticoltura in quest’area, documentata dall’epoca romana al medioevo ai giorni nostri, inscindibile dai particolari vitigni autoctoni presenti, è prova di una stretta connessione tra i fattori ambientali, umani ed i vini ottenuti in queste terre. La diffusione di diverse tipologie di vini, soprattutto bianchi, nel territorio delimitato, è testimoniata fin dal 1580, nelle memorie di Bianca Cappello, Granduchessa di Toscana, che cita il “buon vino di Scandiano”, nel 1597 da Andrea Bacci, che menziona la produzione di vini pregevoli, profumati e frizzanti dalle dorate bollicine, e all’inizio del XIX secolo da Filippo Re, che parla di vini spumanti e vini liquorosi: “Orsù, chi fra voi è che gustato non abbia, scorrendo i nostri colli, vino che ora gli ricordò il generoso Cipro, il fumante Sciampagna, il delicato Tintillo e simili?”. Il medesimo autore promuove l’importanza di vendemmiare l’uva ben matura, di fare attenzione ai travasi per preservare l’aroma e il “Gaz”, e la pratica di appassire le uve al sole o all’aria.
Ai primi del ‘800 si nota: “I vini nello Scandianese sono forse, presi in complesso, il maggior ramo
di entrata di quel Distretto, e sono per comune consenso i migliori del Dipartimento”, vini di diverse tipologie. Giambattista Venturi nel 1822, elogia i vini lasciati ad appassirei nei solai per un mese, poi spremuti e bolliti sui graspi: dai 28800 hl prodotti, i ¾ sono esportati a 12 lire per brenta (72 litri).
Nel 1839 Giorgio Gallesio dirà: “Ho bevuto degli ottimi vini di colore bianco-oro più o
meno carico, squisiti, asciutti, e generosi quanto i vini di Spagna e da dessert. Essi sono fatti di
Spargolina, Occhio di gatto, Malvasia, Cedra, Squarciafoglia o Vernaccia, uve dominanti nelle
colline di Casalgrande, Vinazzano, e Borzano, ed è queste uve che si fanno famosi i vini di
Scandiano”, che potrebbero rivaleggiare con i più celebri d’Italia. A tale encomio si associa Antonio Claudio De Valery, 1842, bibliotecario del re di Francia, che cita nella guida redatta per i viaggiatori il “vin blanc sucrè de Scandiano”. Nel 1874 la Società Enologica Scandianese (Regio Decreto del 4-7-1874), si incarica di preparare, vendere e promuovere vini, anche alle esposizioni universali di Filadelfia e Parigi dove riscuotono diversi successi. Giuseppe Borini, nel 1921, sottolinea e propone la produzione di vini di lusso nello scandianese per far concorrenza agli spumanti francesi.
Nel XX secolo, accanto ai vini da pregio, si diffonde il comparto dei vini da pasto, prevalentemente ottenute da uve Lambrusco. Nel 1922, Adelio Franceschini e Vittorio Premuda descrivono le tecniche di vinificazione, puntando l’attenzione anche sull’importante produzione di mosti parzialmente fermentati o filtrati dolci, ed evidenziando il pericolo di una sleale concorrenza tra i vini artificialmente gazati e gli spumanti naturali. Lo sviluppo dell’enologia di quegli anni va di pari passo con lo sviluppo di cantine sociali, caratterizzati da impianti moderni di trasformazione, che danno impulso e professionalità alla tecnica enologica e alla qualità del prodotto, che si incaricano di controllare che i vini genuini prodotti, trasferiti nelle mani dei commercianti, non siano oggetto di “tagli e intrugli” tali da rendere il vino irriconoscibile, e che puntano ad ottimizzare la qualità della produzione in campo con una adeguata assistenza tecnica. Con l’evoluzione dell’enologia, cambia anche la viticoltura, specializzandosi: si ottiene così una maggiore qualificazione della viticoltura e dei vini della zona. Il 25 novembre 1976 è istituita la DOC “Bianco di Scandiano”. Il vino, prodotto nelle tipologie frizzante o spumante naturale è ottenuto principalmente da uve Spergola o Spergolina (allora erroneamente denominato Sauvignon) e per il restante da Malvasia di Candia e Trebbiano romagnolo. Il 20-9-1996, con Decreto ministeriale, la denominazione cambia il nome in “Colli di Scandiano e di Canossa”, con diverse tipologie sia di bianchi che di rossi, meglio specificate con successive modifiche. Le tipologie ivi descritte tengono conto dell’ambiente geografico e soprattutto della tradizione della zona, evidenziata sia dai prodotti oggetto di denominazione, con le relative pratiche viticole ed enologiche adottate, sia dai vitigni utilizzati, molti dei quali autoctoni del territorio specifico o dell’area emiliana, oppure storicamente legati al territorio. Il fattore umano ha quindi un ruolo essenziale per la denominazione, che nel corso degli anni, con una positiva ed encomiabile evoluzione, ha puntato a produrre vini di sempre maggior pregio e qualità, come attesta la rinomanza acquisita dai vini DOC “Colli di Scandiano e di Canossa”.
Articolo 10
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del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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