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Colli Maceratesi Doc -Modifica ordinaria del disciplinare di produzione - 2024

Pubblicato da disciplinare
Colli Maceratesi

Al disciplinare di produzione della dop (menzione tradizionale specifica:  doc) dei vini Colli Maceratesi, cosi' come da ultimo modificato con decreto  ministeriale 7 marzo 2014 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2024.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 22 luglio 2024  

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Colli Maceratesi». (24A03915)

(GU n.176 del 29-7-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA 1
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio;
Visto regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del
30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per
quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine
protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla
presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti
vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla
designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il
regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la
certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione
del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti
giuridici;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali n. 6694 del 30 gennaio 2019 avente ad oggetto
reg. delegato UE n. 33/2019 e reg. di esecuzione UE n. 34/2019 della
Commissione del 17 ottobre 2018, che integrano e recano modalita' di
applicazione del reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di DOP, IGP, menzioni tradizionali ed
etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli. Legge 12
dicembre 2016, n. 238, articoli 32 e 36, in materia di procedura
nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione
delle DO e IG dei vini e per la modifica dei disciplinari di
produzione. Disposizioni transitorie per la procedura nazionale delle
domande in questione;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
aprile 2023, n. 72, recante: «Modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», a
norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con
il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di
direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177
del 5 luglio 1975 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione
di origine controllata dei vini «Colli Maceratesi» ed approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - sezione Qualita' - vini DOP e IGP,
concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini
DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli
stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il
disciplinare consolidato della DOP «Colli Maceratesi» e il relativo
documento unico riepilogativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - sezione Qualita' - vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Colli
Maceratesi»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Marche, su istanza dell'Istituto marchigiano di tutela vini,
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
DOP dei vini «Colli Maceratesi» nel rispetto della procedura di cui
al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo
preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta modifiche al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, come modificato dal reg.
delegato UE n. 2023/1606, e' stata esaminata, nell'ambito della
procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla
sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n.
238, espresso nella riunione del 23 febbraio 2024, nell'ambito della
quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica
aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Colli
Maceratesi»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2024, al fine di dar modo agli
interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Colli Maceratesi» ed il relativo
documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione, nonche' alla
comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE,
tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi
dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine
controllata) dei vini «Colli Maceratesi», cosi' come da ultimo
modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in
premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70
del 23 marzo 2024.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dei vini «Colli Maceratesi», cosi' come consolidato con le
modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico
consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del
presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche
ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2024/2025.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della dei vini
«Colli Maceratesi» di cui all'art. 1, saranno pubblicati sul sito
internet del Ministero - sezione Qualita' - vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2024

Il dirigente: Gasparri

Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Maceratesi»

Articolo 1

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
«Colli Maceratesi» bianco, anche nelle tipologie Passito
(categoria vino) e spumante (categoria VSQ);
«Colli Maceratesi» Ribona (anche nelle tipologie Passito
(categoria vino) e spumante (categoria VSQ);
«Colli Maceratesi» Ribona Riserva (categoria vino);
«Colli Maceratesi» Ribona Spumante Riserva (categoria VSQ);
«Colli Maceratesi» rosso (anche nella tipologia Riserva)
(categoria vino);
«Colli Maceratesi» Sangiovese (categoria vino).

Articolo 2

Base ampelografica dei vigneti

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
«Colli Maceratesi» bianco (anche nella tipologia spumante e
Passito):
Maceratino (Ribona) minimo 70%; incrocio Bruni 54, Pecorino,
Trebbiano toscano, Verdicchio, Chardonnay, Sauvignon, Malvasia bianca
lunga, Grechetto per la sola Provincia di Macerata, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 30%; possono concorrere altri
vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Marche
per un massimo del 15%;
«Colli Maceratesi» Ribona (anche nelle tipologie spumante e
Passito):
Maceratino (Ribona) minimo 85%; possono concorrere altri
vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Marche,
fino ad un massimo del 15%;
«Colli Maceratesi» Sangiovese:
Sangiovese minimo 85%; possono concorre altri vitigni a bacca
nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche
congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%;
«Colli Maceratesi» Ribona Riserva (anche nella tipologia
spumante):
Maceratino (Ribona) 100%;
«Colli Maceratesi» Rosso, (anche nella tipologia Riserva):
Sangiovese minimo 50%; Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Ciliegiolo, Lacrima, Merlot, Montepulciano, Vernaccia nera,
congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 50%; possono
concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla
coltivazione nella Regione Marche per un massimo del 15%.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, ricade
nell'intero territorio della Provincia di Macerata e quello del
Comune di Loreto, in Provincia di Ancona.

Articolo 4

Norme per la viticoltura, rese
e caratteristiche qualitative delle uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la
produzione dei vini di cui all'art. 1.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' consentita l'irrigazione di soccorso. E' vietata ogni pratica
di forzatura.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 2200.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura
specializzata ed il titolo alcolometrico naturale minimo per la
produzione dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:

=====================================================================
| | | Titolo |
| | |alcolometrico |
| | Produzione |vol. naturale |
| |massima (t/ha) |minimo (%vol) |
+====================================+===============+==============+
|«Colli Maceratesi» bianco |13 |10,50 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|«Colli Maceratesi» bianco Passito |13 |10,50 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|«Colli Maceratesi» bianco Spumante |13 |9,50 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|«Colli Maceratesi» Ribona  |13 |10,50 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|«Colli Maceratesi» Ribona Passito |13 |10,50 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|«Colli Maceratesi» Ribona Spumante |13 |9,50 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|Colli Maceratesi Ribona Riserva | | |
|Spumante |12 |10,50 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|Colli Maceratesi Ribona Riserva |10 |11,50 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|«Colli Maceratesi» rosso |13 |11,00 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|«Colli Maceratesi» rosso riserva |10 |12,00 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|«Colli Maceratesi» Sangiovese |13 |11,00 |
+------------------------------------+---------------+--------------+

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le
rese dovranno essere riportate, purche' la produzione globale del
vigneto non superi del 20% i limiti medesimi.
Qualora tale limite venga superato tutta la produzione perde il
diritto alla denominazione di origine controllata.
La Regione Marche, su proposta del consorzio di tutela
riconosciuto ai sensi della normativa vigente e sentite, le
organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni
professionali della regione, con proprio decreto, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione per
ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al competente organismo di controllo.

Articolo 5

Norme per la vinificazione e invecchiamento

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, la spumantizzazione, l'appassimento delle uve, devono
essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata
nell'art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Le uve idonee destinate alla produzione delle tipologie «Passito»
devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento al termine del
quale devono assicurare un titolo alcolometrico volumico potenziale
non inferiore a 15,5% vol.
E' consentito effettuare la fermentazione o rifermentazione dei
mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in
fermentazione destinati alla produzione della tipologia Passito,
anche al di fuori del termine del 31 dicembre del relativo anno di
vendemmia prescritto dalla vigente normativa e non oltre il 30 giugno
dell'anno successivo all'anno di vendemmia. E' altresi' consentito
effettuare la pigiatura delle uve destinate alla produzione della
tipologia Passito al di fuori del citato termine del 31 dicembre.
Le tipologie Colli Maceratesi Bianco Spumante e Ribona Spumante
devono essere ottenute esclusivamente per rifermentazione naturale
con permanenza sui lieviti per almeno tre mesi, e la durata del
procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a sei mesi.
La tipologia Ribona Spumante Riserva deve essere ottenuta
esclusivamente con rifermentazione in bottiglia; la durata del
procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a trentasei
mesi.
La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento e
presa di spuma, ove previsto, e' la seguente:

=====================================================================
| | Resa | Produzione massima |
| |uva/vino(%)| di vino (hl/ha) |
+==================================+===========+====================+
|Colli Maceratesi Bianco |  70% | 91 |
+----------------------------------+-----------+--------------------+
|Colli Maceratesi Bianco Passito |  40% | 52 |
+----------------------------------+-----------+--------------------+
|Colli Maceratesi Bianco Spumante |  70% | 91 |
+----------------------------------+-----------+--------------------+
|Colli Maceratesi Ribona |  70% | 91 |
+----------------------------------+-----------+--------------------+
|Colli Maceratesi Ribona Passito |  40% | 52 |
+----------------------------------+-----------+--------------------+
|Colli Maceratesi Ribona Spumante |   70% | 91 |
+----------------------------------+-----------+--------------------+
|Colli Maceratesi Ribona Riserva |  70% | 91 |
+----------------------------------+-----------+--------------------+
|Colli Maceratesi Ribona Riserva | | |
|spumante |  70% | 91 |
+----------------------------------+-----------+--------------------+
|Colli Maceratesi Rosso |  70% | 91 |
+----------------------------------+-----------+--------------------+
|Colli Maceratesi Rosso Riserva | 70% | 91 |
+----------------------------------+-----------+--------------------+
|«Colli Maceratesi» Sangiovese | 70% | 91 |
+----------------------------------+-----------+--------------------+

Per la tipologia Passito, qualora la resa uva/vino superi i
limiti di cui sopra, entro il 43% l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata, oltre il 43% decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
Per tutte le altre tipologie, qualora la resa uva/vino superi i
limiti di cui sopra, entro il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita
soltanto dopo un periodo d'invecchiamento che parte dal 1° dicembre
successivo alla vendemmia:

=====================================================================
| | Durata mesi | di cui in legno |
+==========================+=================+======================+
|Rosso Riserva |  24 |  3 |
+--------------------------+-----------------+----------------------+
|Passito |  24 |  3 |
+--------------------------+-----------------+----------------------+
|Ribona Riserva |  12 |   |
+--------------------------+-----------------+----------------------+

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Colli Maceratesi» bianco:
colore: giallo paglierino tenue;
odore: delicato, gradevole sapore armonico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
«Colli Maceratesi» bianco Passito:
colore: paglierino-ambrato piu' o meno carico;
odore: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;
sapore: dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50%vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
«Colli Maceratesi» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
odore: gradevole, lievemente fruttato;
sapore: asciutto, gradevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale min: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
«Colli Maceratesi» Ribona:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
«Colli Maceratesi» Ribona Passito:
colore: paglierino-ambrato piu' o meno carico;
odore: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;
sapore: dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 26g/l;
«Colli Maceratesi» Ribona spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
odore: gradevole, lievemente fruttato;
sapore: da dosaggio zero a brut, gradevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
«Colli Maceratesi» Ribona Riserva:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato;
sapore: asciutto, fresco, con fondo leggermente amarognolo,
sapido, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Colli Maceratesi» Ribona Riserva Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato;
sapore: da dosaggio zero a brut, fresco, con fondo
leggermente amarognolo, sapido, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l;
«Colli Maceratesi» rosso:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
«Colli Maceratesi» rosso riserva:
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: gradevole, complesso, leggermente etereo;
sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l;
«Colli Maceratesi» Sangiovese:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale min: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
In relazione alla conservazione in recipienti di legno, all'odore
e/o al sapore si puo' rilevare lieve sentore di legno.

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
espressamente previste dal presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.
Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia nei registri e che figuri nell'apposito elenco
regionale istituito ai sensi della normativa vigente.
Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
deve figurare l'annata di produzione delle uve ad eccezione dei vini
spumanti non qualificati con la menzione riserva.
E' facolta' del singolo produttore riportare nell'etichettatura e
presentazione dei vini di cui all'art. 1, ai sensi della normativa
vigente, il nome geografico piu' ampio «Marche» a condizione che
detto nome sia separato dal nome geografico della denominazione e
della menzione «DOC».
Inoltre il termine «Marche» deve figurare in caratteri maiuscoli
e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta
«Colli Maceratesi», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di
indicazioni elencate al primo paragrafo, nonche' deve figurare in
caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per
la scritta «Colli Maceratesi».

Articolo 8

Confezionamento e presentazione

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine
controllata «Colli Maceratesi» Ribona, Ribona Riserva, Ribona
Spumante Riserva, Bianco Spumante, Bianco Passito, Rosso Riserva,
sono ammessi esclusivamente recipienti di vetro di capacita' da fino
a 3 litri.
Per il confezionamento dei vini «Colli Maceratesi» Bianco, Rosso
e Sangiovese, possono essere usati anche contenitori alternativi al
vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di
altro materiale rigido come previsto dalla normativa vigente.
Per tutte le tipologie l'uso di formati speciali da litri 6, 9 e
12 e' limitato a finalita' promozionali e non commerciali.
I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla
legislazione vigente, con l'esclusione del tappo a corona e a
strappo.

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli Maceratesi», nelle 10 tipologie descritte
all'art. 6 del presente disciplinare, comprende l'intero territorio
della Provincia di Macerata e del Comune di Loreto in Provincia di
Ancona. Si tratta di un ampio territorio posto al centro della
Regione Marche tra il mare Adriatico e la catena dei monti Sibillini,
solcato lungo tutto il percorso dai fiumi Chienti e Potenza e in
parte dal fiume Musone, che segna il confine con la Provincia di
Ancona.
Il territorio compreso tra il Musone a nord e il Chienti a sud
presenta basse colline originate da rocce sedimentarie nella zona
pre-appenninica e rilievi piu' importanti spostandosi verso l'area
appenninica interna, situata a maggiore distanza dal mare. Nella
fascia collinare, mesoclima e pedogenesi hanno creato una
differenziazione dei suoli con una significativa presenza dei
calcisuoli ove e' evidente la dinamica di soluzione e
riprecipitazione del calcare in orizzonti preferenziali per le
variazioni climatiche ed escursioni termiche. Sono da segnalare anche
suoli formati da trasporto torrentizio e da apporti colluviali nelle
valli minori. Nell'area sono frequenti i substrati geologici
calcarenitico-pelitici, ma sono presenti anche terreni argillosi.
L'utilizzazione agricola dei suoli prevale alle quote al di sotto
degli 800 m s.l.m. Il 75% della superficie provinciale presenta
pendenze comprese tra il 2% ed il 50%. Le esposizioni sono equamente
distribuite, con leggera prevalenza dell'esposizione verso est.
Il clima e' temperato-caldo: le temperature minime del mese di
gennaio sono mediamente superiori allo zero, mentre quelle medie del
mese di luglio superano i 20°C. Le precipitazioni, pur concentrate
nel periodo autunno-invernale, si verificano anche durante la
primavera e l'estate, che e' la stagione piu' asciutta. Si e' in
presenza del Piano fitoclimatico mesomediterraneo lungo la costa e di
una certa xericita' nell'area interna. La temperatura media annua
risulta superiore ai 14-15 C°.
L'area di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Colli Maceratesi» si presenta abbastanza omogenea sotto
il profilo del paesaggio agrario, contrassegnato dalla presenza di
boschi, colture erbacee e vite, elementi tipici dell'agricoltura
collinare delle Marche.
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
La presenza dei Piceni, antico popolo italico che «fu assorbito»
dai romani, diede all'intero territorio di produzione dei vini a DOC
«Colli Maceratesi» un'unita' culturale che persiste tuttora. Dopo la
caduta dell'impero romano, che aveva visto l'espandersi della
coltivazione della vite, si assistette ad una fase di declino
dell'intera attivita' agricola che ricevette nuovo impulso grazie
all'opera degli ordini monastici che si diffusero in modo capillare
nell'intero territorio delle Marche.
Di particolare rilievo per il territorio della DOC «Colli
Maceratesi» fu l'influsso dei monaci cistercensi che fondarono nel
XII secolo l'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, che all'apice del suo
successo giunse a controllare con chiese e monasteri gran parte del
territorio maceratese, spingendosi anche nell'area dell'attuale
Comune di Loreto. I cistercensi di Fiastra avviarono un'attivita'
agricola ben organizzata, finalizzata alla produzione di beni da
commercializzare, che li porto' a primeggiare sui mercati locali.
Nonostante la successiva decadenza dell'Abbazia, tuttora presente
ed operante dopo un lungo periodo di abbandono, la rinascita
dell'attivita' agricola basata non piu' sulla sussistenza, ma sulla
conduzione economica della terra, compresa la gestione delle vigne e
la trasformazione vinicola, era oramai iniziata.
Nel periodo rinascimentale la coltivazione della vite e la
produzione del vino avevano ripreso un ruolo centrale nell'economia
rurale e nella societa'.
Il rapporto mezzadrile si era intanto diffuso nell'area
maceratese unendo capitale terra e forza lavoro e favorendo lo
sviluppo rurale del territorio. I mezzadri, ma anche i piccoli
proprietari diretti coltivatori, impiantarono vigneti in tutte le
zone della provincia per produrre vino destinato al consumo familiare
(vino di casa) e diedero luogo a una viticoltura promiscua costituita
in massima parte da alberate non molto diverse da quelle dell'epoca
romana. Lo sviluppo della viticoltura in modo intenso e razionale
avvenne soprattutto nelle zone meno elevate in quanto sollecitato
dagli investimenti di proprietari terrieri cittadini.
Ne e' testimonianza il medico, enologo, archiatra Andrea Bacci di
Porto S. Elpidio nel suo «De naturali vinorum historia» (1596 -
Roma).
Citazione parziale: «......colline dai pendii assai
dolci......che sono fertili e coltivate in grandi vigneti. Vi
crescono uve per vini per lo piu' bianchi ed anche per i soavi
Tribolani che riescono piu' vigorosi se le uve si raccolgono da
localita' battute dal sole.....».
Altre testimonianze dirette e d'archivio riportano «che il
Trebbiano di Camerino era ben noto a Venezia».
Sebbene Bacci nel «De naturali vinorum historia» avesse gia'
descritto vigneti specializzati in cui la vite era sostenuta da pali
o canne, le alberate o folignate dominarono il territorio maceratese
nel corso dei secoli successivi.
Nella seconda meta' del XIX secolo i metodi di coltivazione della
vite erano ancora molto simili a quelli impiegati in epoca romana,
ma, dopo l'unita' d'Italia e in seguito all'epoca fillosserica,
inizio' la sperimentazione di nuovi metodi di gestione della vite e
tutto il territorio fu interessato da un'intensa attivita' volta a
valutare le migliori varieta' di viti da impiegare nei nuovi
impianti. Nell'ampelografia del circondario di Macerata (1875) il
Santini descrive i vitigni che vi erano prevalentemente coltivati
rilevando una netta prevalenza di quelli a «frutto bianco o
giallognolo».
Tra questi ultimi viene riconosciuta particolare importanza a
Montecchiese (ovvero la Ribona di Loro, San Ginesio e Tolentino; il
Greco maceratese di Recanati; il «greco maceratino delle Provincie di
Ancona e Fermo»), Verdicchio, Trebbiano, Malvasia e Pecorino.
Il Santini descrive anche le principali varieta' a bacca nera del
circondario di Macerata inserendo Vernaccia e Lacrima. Nello stesso
periodo si stava valutando l'adattamento del Sangiovese e dei vitigni
di importazione in diversi territori del Maceratese.
All'inizio del XX secolo ebbe inizio una fase intensa di
ricostituzione viticola nelle Marche, che interesso' la zona di
produzione della DOC «Colli Maceratesi» e che vide il diffondersi di
Sangiovese e di altre varieta' di pregio a bacca bianca e nera.
Occorre tuttavia attendere la scomparsa della mezzadria e
l'intervento pubblico degli anni 60 e 70 affinche' giunga a
compimento il processo di rinnovamento della viticoltura della zona
attraverso la ristrutturazione degli impianti e l'impiego delle
migliori varieta', quali Maceratino (localmente detto Ribona),
Verdicchio, Trebbiano toscano, Sangiovese, Vernaccia nera.
In questo nuovo contesto i produttori sono stati stimolati a
produrre non solo vini ottenuti da uvaggi di varieta' ben adattate al
territorio, ma anche prodotti monovarietali ottenuti soprattutto a
partire da Maceratino e Sangiovese. La richiesta della denominazione
e il successivo riconoscimento nel 1975 hanno stimolato lo sviluppo e
la specializzazione delle strutture di trasformazione enologica
presenti nel territorio orientandole al mercato nazionale e
internazionale.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
I vini della denominazione di origine «Colli Maceratesi» dal
punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche
molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del presente
disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e
tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'interazione esistente tra i fattori ambientali (naturali ed
umani) e le peculiari caratteristiche qualitative dei vini DOC «Colli
Maceratesi» e' attestata dai documenti (richiamati alla lettera A)
riferiti alla storia millenaria del relativo territorio, che
presentava omogeneita' culturale gia' all'epoca picena. In tali
documenti e' testimoniato come i saperi delle persone operanti in
questo particolare territorio vitivinicolo, nel corso dei secoli,
siano stati tramandati alle generazioni successive che li hanno
elaborati e affinati: le tradizionali tecniche di coltivazione della
vite e di vinificazione delle uve sono state oggetto di continuo
miglioramento, attingendo anche alle nuove conoscenze derivanti dal
progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini
DOC «Colli Maceratesi», le cui peculiari caratteristiche sono
descritte all'art. 6 del presente disciplinare.
Alla luce di tali testimonianze e' possibile osservare come gli
effetti dei fattori naturali della zona geografica della DOC «Colli
Maceratesi», unita all'azione dell'uomo, abbiano consentito di
ottimizzare l'interazione delle tecniche colturali, volte a sfruttare
al meglio le disponibilita' dell'ambiente naturale, con la gamma di
vitigni tradizionalmente presenti. Da secoli le colline maceratesi
sono state oggetto dell'appoderamento diffuso ove la vite ha avuto
notevole importanza e sviluppo, rappresentando una componente
basilare dell'economia rurale.
Il vitigno Maceratino, noto anche come Ribona, ha permesso di
caratterizzare i vini bianchi della DOC «Colli Maceratesi» dove
rappresenta l'elemento varietale preponderante anche nella tipologia
base (70% min). La presenza di diversi vitigni bianchi coltivati da
tempo nel territorio consente di arricchire di profumi il vino, che
presenta un odore delicato e gradevole.
La produzione di spumanti nelle Marche e' nota da lungo tempo,
come si rileva nel «De salubri potu dissertatio» pubblicato nel 1622
ad opera di Francesco Scacchi, medico di Fabriano. Vengono infatti
descritti il vino frizzante e le tecniche di rifermentazione ancor
prima della messa a punto in Francia della tecnica di
spumantizzazione da parte del monaco Don Perignon. La produzione di
spumante nella Regione Marche e nella zona di produzione del vino DOC
«Colli Maceratesi» ha dunque radici antiche e documentate e la
vocazione in alcune aree viticole e' confermata dal fatto che i vini
base spumante sono preparati prevalentemente da vitigni autoctoni,
come il Maceratino per il presente disciplinare. Il processo di
spumantizzazione effettuato anticamente in loco prevedeva l'aggiunta
di un chicco d'orzo in ciascuna bottiglia, forse per fornire un
ulteriore arricchimento della flora microbica.
La produzione del passito poggia le sue basi sulla tecnologia di
vinificazione nota come governo alla toscana, che consisteva
nell'impiegare per la rifermentazione uve con maggiore concentrazione
in zuccheri ottenute lasciando ad appassire per alcuni mesi in locali
asciutti grappoli uniti a coppie ed appesi. Cio' consentiva un
incremento della serbevolezza del vino rendendolo piu' stabile e piu'
adatto a superare il riscaldamento del periodo primaverile-estivo. Le
coppie di grappoli in esubero, se vinificate da sole, permettevano di
ottenere un vino passito utile sia come medicamento, sia nelle
situazioni derivanti dalla vita di relazione delle famiglie contadine
e offerto come segno di benevola accoglienza. E' infatti ancor oggi
consuetudine delle famiglie contadine produrre in casa vino passito
per le proprie esigenze al di fuori delle forme di
commercializzazione.
La spiccata connotazione varietale del vino DOC «Colli
Maceratesi» e' ancor piu' marcata nel vino Ribona, anche nelle
tipologie riserva, spumante e passito, dove l'elevata percentuale di
Maceratino (85% min) permette di esaltare colore, odore e sapori
espressi dal vitigno selezionatosi nel territorio delimitato. In
questo caso, inoltre, l'utilizzo del nome piu' antico del vitigno
«Ribona», ha consentito di meglio comunicare la tradizione del vino e
la personalita' del vitigno autoctono.
Gia' dalla seconda meta' dell'800, quando nel territorio della
DOC «Colli Maceratesi» prevalevano le varieta' a bacca bianca, erano
coltivati numerosi vitigni a bacca nera quali Vernaccia nera e
Lacrima, mentre iniziava la diffusione di Sangiovese e di altri
vitigni, in particolare quelli di origine francese. L'azienda
Duhet-Casalis di Potenza Picena, come riportato dal Mondini, ospito'
con successo importanti prove di confronto di vitigni stranieri da
introdurre in Italia dopo l'invasione fillosserica.
Al momento del riconoscimento della denominazione di origine
erano pertanto presenti molti vigneti di varieta' a bacca nera da
tempo adattate all'ambiente e capaci di fornire vini tradizionali
dotati di caratteristiche peculiari.
Il vino «Colli Maceratesi» rosso, grazie al mantenimento della
produzione di uva per ettaro al di sotto di 13 t, presenta una
caratteristica ed intensa emanazione di profumi e una buona
struttura.
La tipologia «Colli Maceratesi» rosso riserva, che si
caratterizza per l'ottima struttura e il grado alcolico elevato,
coglie la tradizione dell'invecchiamento dei vini rossi in botti
collocate in piccoli ambienti interrati di cantina o in anfratti
naturali (grotte) o, ancora, in appositi locali in muratura destinati
alla conservazione dei vini che i mezzadri dovevano alla parte
padronale. Il miglioramento qualitativo riscontrato dopo una
permanenza in «grotta» ha diffuso la consuetudine di invecchiare i
vini rossi nell'intero territorio della DOC «Colli Maceratesi» rosso
riserva.
Il vino «Colli Maceratesi» Sangiovese, con i suoi odori intensi e
il sapore armonico, e' espressione dell'elevata capacita' di
adattamento di questo vitigno agli ambienti pedoclimatici e alle
tecniche colturali dell'area. L'ottima interazione del Sangiovese con
l'ambiente naturale e con i fattori umani del territorio delimitato
dalla DOC «Colli Maceratesi» ha contribuito ad accrescerne
l'importanza negli ultimi due secoli.
Le complesse interazioni tra le caratteristiche del terreno, gli
elementi del clima, le scelte di tecnica colturale e dei vitigni,
uniti ai metodi di vinificazione messi a punto in un lungo periodo
evolutivo e comprendenti tecniche quali appassimento,
spumantizzazione e macerazione carbonica, hanno portato
all'ottenimento dei vini con caratteristiche chimico-fisiche
rispondenti alle differenti tipologie di vini di cui all'art. 6 del
presente disciplinare.
Il riconoscimento della DOC «Colli Maceratesi» avvenuto nel 1975,
attesta la qualita' dei vini bianchi e rossi e spumanti prodotti
nell'area, dove terreno, clima ed organizzazione aziendale hanno da
lungo tempo favorito la coltivazione della vite, e la
professionalita' degli operatori che hanno saputo trarre vantaggio
dalla vocazionalita' dell'ambiente, dalle tradizioni e dalle
peculiarita' dei vitigni impiegati.

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Valoritalia societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. - via
XX Settembre 98G - 00185 Roma info@valoritalia.it
La societa' Valoritalia e' l'Organismo di controllo autorizzato
dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua
la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso,
lettera a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i
prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei
controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera
filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018,
modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2022.

Allegato B

Documento unico

Denominazione/denominazioni Colli Maceratesi
Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta
Categorie di prodotti vitivinicoli Vino
Vino spumante di qualita' 
Descrizione dei vini: Colli Maceratesi bianco
Breve descrizione testuale
I vini Colli Maceratesi bianco DOP presentano colore giallo
paglierino tenue, odore delicato, gradevole, sapore secco e armonico.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'Unione europea.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
Colli Maceratesi bianco passito
Breve descrizione testuale
I vini Colli Maceratesi bianco passito, presentano colore
paglierino - ambrato piu' o meno carico, odore caratteristico
dell'appassimento, etereo, intenso, sapore dolce, armonico,
vellutato.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'Unione europea.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 4,00 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
Colli Maceratesi bianco spumante
Breve descrizione testuale
I vini DOP Colli Maceratesi bianco spumante presentano colore
giallo paglierino tenue, odore gradevole, lievemente fruttato, sapore
asciutto, gradevolmente acidulo, spuma fine e persistente.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'Unione europea.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
Colli Maceratesi Ribona
Breve descrizione testuale
I vini DOP Colli Maceratesi Ribona presentano colore giallo
paglierino con riflessi dorati, odore caratteristico, gradevole,
sapore secco, sapido e armonico.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'Unione europea.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
Colli Maceratesi Ribona passito
Breve descrizione testuale
I vini DOP Colli Maceratesi Ribona passito, presentano colore
paglierino ambrato piu' o meno carico, odore caratteristico
dell'appassimento, etereo, intenso, sapore dolce, armonico,
vellutato.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'Unione europea.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 4,00 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
Colli Maceratesi Ribona spumante
Breve descrizione testuale
I vini DOP Colli Maceratesi Ribona spumante presentano colore
giallo paglierino tenue, odore gradevole, lievemente fruttato, sapore
da dosaggio zero a brut, gradevolmente acidulo, spuma fine e
persistente.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'Unione europea.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
Colli Maceratesi Rosso
Breve descrizione testuale
I vini DOP Colli Maceratesi Rosso presentano colore rosso rubino,
odore caratteristico, intenso, sapore secco, armonico.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'Unione europea.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
Colli Maceratesi Rosso riserva
Breve descrizione testuale
I vini DOP Colli Maceratesi Rosso riserva presentano colore rosso
rubino tendente al granato con l'invecchiamento, odore gradevole,
complesso, leggermente etereo, sapore sapido, armonico, gradevolmente
asciutto.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'Unione europea.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
Colli Maceratesi Sangiovese
Breve descrizione testuale
I vini DOP Colli Maceratesi Sangiovese presentano colore rosso
rubino, odore caratteristico, intenso, sapore secco, armonico.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'Unione europea.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
«Colli Maceratesi» Ribona Riserva
Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato;
sapore: asciutto, fresco, con fondo leggermente amarognolo,
sapido, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'Unione europea.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.
«Colli Maceratesi» Ribona Riserva Spumante:
Breve descrizione testuale
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato;
sapore: da dosaggio zero a brut, fresco, con fondo leggermente
amarognolo, sapido, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.
Pratiche di vinificazione
Pratiche enologiche specifiche
-
Rese massime:
Colli Maceratesi bianco
13,000 chilogrammi di uve per ettaro
Colli Maceratesi bianco passito
13,000 chilogrammi di uve per ettaro
Colli Maceratesi bianco spumante
13,000 chilogrammi di uve per ettaro
Colli Maceratesi Ribona
13,000 chilogrammi di uve per ettaro
Colli Maceratesi Ribona passito
13,000 chilogrammi di uve per ettaro
Colli Maceratesi Ribona spumante
13,000 chilogrammi di uve per ettaro
Colli Maceratesi Rosso
13,000 chilogrammi di uve per ettaro
Colli Maceratesi Rosso riserva
10,000 chilogrammi di uve per ettaro
Colli Maceratesi Sangiovese
13,000 chilogrammi di uve per ettaro
Colli Maceratesi Ribona Riserva
10,000 chilogrammi di uve per ettaro
Colli Maceratesi Ribona Riserva Spumante
12,000 chilogrammi di uve per ettaro
Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata Colli Maceratesi ricade
nell'intero territorio della Provincia di Macerata e quello del
Comune di Loreto, in Provincia di Ancona.
Varieta' di uve da vino
Cabernet franc N. - Cabernet
Cabernet sauvignon N. - Cabernet
Chardonnay B.
Ciliegiolo N. - Morettone
Grechetto B.
Incrocio Bruni 54 B.
Lacrima N.
Maceratino B. - Ribona
Malvasia bianca Lunga B. - Malvoisier
Merlot N.
Montepulciano N.
Pecorino B. - Vissanello
Sangiovese N. - Sangioveto
Sauvignon B. - Sauvignon blanc
Trebbiano toscano B. - Procanico
Verdicchio bianco B. - Trebbiano di Soave B.
Vernaccia nera N. - Vernaccia
Descrizione del legame/dei legami
Colli Maceratesi
Nella zona di produzione dei vini DOP Colli Maceratesi sia la
coltivazione della vite sia la produzione dei vini sono presenti da
diversi secoli.
I fattori umani hanno influenzato la scelta dei vitigni,
l'evoluzione delle tecniche di coltivazione e di vinificazione,
oggetto di continuo miglioramento. La produzione di spumanti
nell'area dei vini Colli Maceratesi e' nota da lungo tempo, come si
rileva in diversi scritti antichi. La produzione del passito ha
radici antiche, ben documentate. Il clima, la natura dei suoli in
interazione con l'attivita' umana fanno si' che i vini Colli
Maceratesi abbiano caratteristiche peculiari uniche.
Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura,
altri requisiti).

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