Colli Orientali del Friuli Doc è modificata in Friuli Colli Orientali - Disciplinare di produzione
La DOC Colli Orientali del Friuli e' modificata in Friuli Colli Orientali. E' approvato il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Friuli» Colli Orientali, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. Detto disciplinare di produzione sostituisce per intero il disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successive modifiche
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 ottobre 2011
Modifica della denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» in «Friuli» Colli orientali e modifica del relativo disciplinare di produzione. (11A13852)
(GU n.248 del 24-10-2011)
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e
della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970,
con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine
Controllata dei vini "Colli Orientali del Friuli" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione e successive
modifiche;
Vista la domanda del Consorzio Volontario Tutela della DOC Colli Orientali del Friuli, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Colli Orientali del Friuli" in Friuli Colli Orientali e modifica del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia sull'istanza di cui sopra;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Udine, presso la C.C.I.A.A. il 25
gennaio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti,
Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 137 del 15 giugno 2011;
Considerato che e' pervenuta nei termini e nei modi previsti,
istanza avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati,
da parte della Livio Felluga S.s societa' Agricola, con sede in loc.
Brazzano - Cormons (GO), intesa a mantenere la denominazione "Colli
Orientali del Friuli", unitamente alla denominazione proposta, ovvero
"Colli Orientali del Friuli" o "Friuli" Colli Orientali;
Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la
Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 5 ottobre
2011, con il quale e' stata respinta la suddetta istanza;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica della
Denominazione di Origine Controllata dei vini "Colli Orientali del
Friuli" in «Friuli» Colli Orientali e modifica del relativo
disciplinare di produzione in conformita' ai pareri espressi dal
sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. La Denominazione di Origine Controllata dei vini "Colli Orientali del Friuli" e' modificata in «Friuli» Colli Orientali.
2. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Friuli» Colli Orientali, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. Detto disciplinare di produzione sostituisce per intero il disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successive modifiche richiamati in premessa.
Art. 2
1. I quantitativi di vino a Denominazione di Origine Controllata
e/o atti a divenire a Denominazione di Origine Controllata "Colli
Orientali del Friuli", ottenuti in conformita' delle disposizioni
contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successive modifiche,
provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che a decorrere dalla
data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al
presente decreto, trovansi gia' confezionati, in corso di
confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere
commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la citata
D.O.C. "Colli Orientali del Friuli", a condizione che le Ditte
produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al
controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi
della specifica vigente normativa, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, i quantitativi di prodotto
giacenti presso le stesse.
Art. 3
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Friuli» Colli Orientali sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Art. 4
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata
«Friuli» Colli Orientali e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2011
Il capo dipartimento: Alonzo
ANNESSO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA FRIULI COLLI ORIENTALI.
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» seguita
obbligatoriamente dalla specificazione «Colli Orientali» («Friuli»
Colli Orientali) accompagnata da una delle menzioni «Bianco»,
«Rosso», «Dolce» o dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'art.
2, e' riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. Le sottozone «Cialla», «Ribolla Gialla di Rosazzo», «Pignolo
di Rosazzo», «Schioppettino di Prepotto» e «Refosco di Faedis», sono
disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in
tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal
presente disciplinare.
Art. 2.
1. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la
specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Sauvignon;
Friulano (da tocai friulano);
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o
Carmenere);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pignolo;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Refosco (da Refosco nostrano);
Schioppettino;
Tazzelenghe,
e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai
corrispondenti vitigni ed aventi una composizione ampelografia
monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale; nella preparazione
del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o
congiuntamente, le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet
sauvignon e Carmenere.
2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui
al comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, e
presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.
3. La denominazione «Friuli» Colli Orientali nella specificazione
«Refosco» e' riservata esclusivamente per la qualificazione del vino
della sottozona "Refosco di Faedis".
4. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la
specificazione «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e
vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i
vitigni a bacca rossa di cui al primo comma.
5. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la
specificazione «Bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e
vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i
vitigni a bacca bianca di cui al primo comma compreso il Picolit e
con l'esclusione del Traminer aromatico.
6. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la
specificazione «Dolce» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e
vini provenienti da vigneti composti da uno o piu' vitigni a bacca
bianca di cui al primo comma ivi compreso il Picolit.
Art. 3.
1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Friuli» Colli
Orientali aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1, comma
primo, devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo
dalla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue
la strada che da questa localita' porta alla stazione ferroviaria di
Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino
all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa
strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul
Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino
al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a
Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e
C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione
esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di
Rubignacco (fra l'istituto orfani e C.Corgnolo).
Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo,
il Macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia
verso est, per Borgo Corfu', per discendere lungo la ss. 356, fino al
bivio Spessa - Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso
ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona
collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare
verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso
Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle
zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo
raccordo con la ss. 56. La linea di delimitazione segue la statale
n.56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada
che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in
prossimita' di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta
asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo
avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S.Andrat. Segue
verso nord il confine tra le suddette province e poi il confine di
Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla
strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli
abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco,
prosegue per C.Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per
Castelmonte, per proseguire poi lungo il confine del comune di
Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino
all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge
il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m
441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San
Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a
Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La
delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo
Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per
raggiungere la statale n.356 che segue fino alla localita' Madonna,
ad ovest di Tarcento.
Art. 4.
1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Friuli» Colli Orientali devono rispondere,
per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della
zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve
ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati
in terreni di favorevole giacitura ed esposizione,di origine
eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista
per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.
Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non
sufficientemente soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno
3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente piu' di kg
3,700 per ceppo.
E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa
l'irrigazione di soccorso.
2. La produzione massima di uva ammessa per la denominazione di
origine controllata dei vini «Friuli» Colli Orientali e' di 11
tonnellate per ettaro.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero
territorio della provincia di Udine nonche' nell'intero territorio
dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione
di origine controllata «Collio» (Gorizia, Mossa, San Lorenzo
Isontino, Farra d'Isonzo, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del
Collio, San Floriano del Collio).
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo del 10% vol.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma
non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata: «Friuli» Colli Orientali. Qualora la resa
uva-vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il
prodotto.
Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare e'
ammesso l'invecchiamento in botti di legno.
4. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la
correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC «Friuli»
Colli Orientali con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa
denominazione di origine e con colore analogo.
Art. 6.
1. I vini DOC «Friuli» Colli Orientali di cui all'art. 1 all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Malvasia:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Pinot bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Pinot grigio:
colore: paglierino e/o ramato con riflessi piu' o meno
accentuati;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Riesling:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Friulano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico con aroma intenso;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso e gradevole;
sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, armonico;
sapore: asciutto, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Dolce:
colore: giallo paglierino carico anche dorato o ambrato;
odore: intenso, gradevole, armonico;
sapore: dolce, armonico, con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Rosso:
colore: rosso, granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Cabernet:
colore: rosso intenso, granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;
odore: erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Merlot:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Pignolo:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso o granato se
invecchiato;
odore: intenso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato
se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Schioppettino:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Tazzelenghe:
colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al
presente disciplinare, i limiti sopra indicati, per l'acidita' totale
e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
1. La menzione «Riserva» e' ammessa qualora i vini siano stati
invecchiati almeno due anni a decorrere dai primo novembre
dell'annata di produzione delle uve.
2. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere riportata
in posizione immediatamente sottostante alle indicazioni «Friuli»
Colli Orientali e denominazione di origine controllata ed in
caratteri non superiori, in dimensione ed ampiezza, a quelli
utilizzati per indicare la denominazione stessa.
3. In etichetta la dicitura «Riserva» deve seguire il nome del
vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.
4. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2
qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi
compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e
similari, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente
disciplinare.
5. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e'
obbligatoria per tutti i vini della denominazione.
6. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e
vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
7. La varieta' Pignolo dovra' essere posta in commercio non prima
del mese di novembre del terzo anno successivo alla vendemmia.
ALLEGATO SOTTOZONA CIALLA
Articolo 1
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali
accompagnata dalla specificazione «Cialla» e' riservata al vino
ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti
della zona specificata nei successivo art. 3 e rispondenti alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al
disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali
Articolo 2
1. La denominazione di origine «Friuli» Colli Orientali con la qualificazione «Cialla» seguita dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Ribolla gialla;
Verduzzo friulano;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino,
e' riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali
seguita dalla specificazione «Cialla» con le specificazioni «Bianco»
o «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini
provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni
a bacca di colore analogo di cui al primo comma ivi compresa la
varieta' Picolit.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» devono essere
prodotte nella zona appresso indicata: partendo dal confine del
comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla
strada provinciale Cividale-Castelmonte, comprendente le localita' di
Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea
rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro
di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo puntola linea
devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le
Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea
si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali
Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da qui avanti la linea
di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.
Articolo 4
1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini:
«Friuli» Colli Orientali Verduzzo friulano Cialla», «Friuli» Colli
Orientali Ribolla gialla Cialla» e «Friuli» Colli Orientali
Bianco Cialla» e' di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini
«Friuli» Colli Orientali Refosco dal peduncolo rosso Cialla»,
«Friuli» Colli Orientali Schioppettino Cialla» e «Friuli» Colli
Orientali Rosso Cialla», la produzione massima e' di 6 tonnellate per
ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per
ettaro atto per l'immissione al consumo di ettolitri 56 per il
«Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», ettolitri 42 per
«Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre
medimente piu' di kg 2,700 di uva per ceppo per le tipologie
«Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», kg 2,000 di uva per
ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino»
e «Rosso».
Articolo 5
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei
vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E' altresi'
consentita la vinificazione nel comune di Prepotto per i soli
produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona
«Cialla».
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali - «Cialla» un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo dell'11% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente allegato
e' consentito l'uso di piccole botti di legno.
Articolo 6
I vini «Friuli» Colli Orientali-«Cialla», all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato,
richiama l'albicocca e/o i fiori d'acacia; lieve sentore di vaniglia;
sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, fresco, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso granato piu' o meno intenso con riflessi violacei;
odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;
sapore: asciutto, pieno, caldo, piu' o meno amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti;
sapore: vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Rosso:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Articolo 7
1.I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» possono utilizzare come
specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' vengano
sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro
anni, calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata
di produzione delle uve.
2. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in
posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e
della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed
ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
3. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» dovranno essere posti
in commercio non prima di:
Ribolla gialla (Ribolla), bianco e rosso: mese di aprile dell'anno
successivo alla vendemmia;
Verduzzo friulano (Verduzzo): mese di gennaio del secondo anno
successivo alla vendemmia;
Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di
gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia.
Articolo 8
1. I vini «Friuli» Colli Orientali «Cialla» dovranno essere immessi
al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non
superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
ALLEGATO SOTTOZONA RIBOLLA GIALLA DI ROSAZZO
Articolo 1
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali
accompagnata dalla specificazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» e'
riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al seguente art. 2
prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e
rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli
Orientali
Articolo 2
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali
accompagnata dalla qualificazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» e'
riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Ribolla Gialla prodotte
nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato;
2. Possono concorrere alla produzione dei vini di cui al primo comma
anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo , idonei alla
coltivazione per la provincia di Udine, e presenti nei vigneti in
misura non superiore al 15% del totale.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Friuli» Colli Orientali - «Ribolla Gialla di Rosazzo»
devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla
coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del
Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte
di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada
poderale che lo ricollega, poco piu' a nord, con il «Rio Sosso»;
scende a valle lungo il «Rio Sosso» fino alla confluenza con il
«Torrente Sosso»; risale a monte lungo il «Torrente Sosso» fino alla
coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta
strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa
dopo 250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle la
pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio
con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta
strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel
«Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel corso d'acqua
«Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i
comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in
direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno
di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega
Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino
a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per
le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine
Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina
per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via
dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza
della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati
rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord - ovest lungo detta
strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso
d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con
la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso
ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale
dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea
elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla
coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di
attraversamento della strada interpoderale che porta ai podere
«Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest,
lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio
San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San
Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza
tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».
Articolo 4
1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per
ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini
«Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono avere la
densita' minima di 3500 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di kg 2,250 di uva per ceppo.
Articolo 5
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del
vino «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono
essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui
all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni
al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, o in comuni a questi
confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento del vino del presente allegato
e' consentito l'uso di contenitori di legno.
Articolo 6
Il vino «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Articolo 7
1. L'indicazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» in etichetta deve essere
effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione
della D.O.C. ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed
ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. I vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo»
dovranno essere immessi ai consumo esclusivamente in bottiglie di
vetro, di capacita' non superiore a litri 5.
ALLEGATO SOTTOZONA PIGNOLO DI ROSAZZO
Articolo 1
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali
accompagnata dalla specificazione «Pignolo di Rosazzo» e' riservata
ai vini ottenuti dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai
vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al
disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali
Articolo 2
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali
accompagnata dalla qualificazione «Pignolo di Rosazzo» e' riservata
ai vini ottenuti da uve del vitigno Pignolo prodotte nella zona
indicata all'art. 3 del presente allegato;
2. Possono concorrere alla produzione dei vini di cui al primo comma
anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla
coltivazione per la provincia di Udine, e presenti nei vigneti in
misura non superiore al 15 % del totale.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Friuli» Colli Orientali - «Pignolo di Rosazzo» devono
essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla
coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del
Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte
di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada
poderale che lo ricollega, poco piu' a nord, con il «Rio Sosso»;
scende a valle lungo il «Rio Sosso» fino alla confluenza con il
«Torrente Sosso»; risale a monte lungo il «Torrente Sosso» fino alla
coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta
strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa
dopo 250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle la
pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio
con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta
strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel
«Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel corso d'acqua
«Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i
comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in
direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno
di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega
Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino
a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per
le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine
Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina
per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via
dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza
della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati
rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord - ovest lungo detta
strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso
d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con
la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso
ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale
dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea
elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla
coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di
attraversamento della strada interpoderale che porta ai podere
«Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest,
lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio
San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San
Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza
tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».
Articolo 4
1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per
ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini
«Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» devono avere la
densita' minima di 3500 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di kg 2,250 di uva per ceppo.
Articolo 5
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del
vino «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3
ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al
Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, o in comuni a questi
confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo dell'11% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento del vino del presente allegato
e' consentito l'uso di contenitori di legno.
Articolo 6
I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» all'atto
dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Articolo 7
1. L'indicazione «Pignolo di Rosazzo» in etichetta deve essere
effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione
della D.O.C. ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed
ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» dovranno
essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di
capacita' non superiore a litri 5.
3. I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» dovranno
essere posti in commercio a decorrere dal primo novembre del quarto
anno successivo all'annata di produzione delle uve.
ALLEGATO SOTTOZONA «SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO»
Articolo 1
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali
accompagnata dalla specificazione «Schioppettino di Prepotto» e'
riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2
prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e
rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
allegato al disciplinare di produzione dei vini DOC «Friuli» Colli
Orientali.
Articolo 2
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali
con la qualificazione «Schioppettino di Prepotto» e' riservata ai
vini ottenuti da uve del vitigno Schioppettino prodotto nella zona
indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione del vino Schioppettino anche le
uve a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati
ed autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in
misura non superiore al 15% del totale. Per i tutti i nuovi
impiantati realizzati successivamente alla pubblicazione del presente
allegato tale limite e' ridotto al 5%.
Articolo 3
1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di
Prepotto» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
esclusivamente nel Comune di Prepotto secondo le delimitazioni gia'
stabilite dal disciplinare di produzione del D.O.C. «Friuli» Colli
Orientali art. 3, e con l'esclusione dei territori gia' ricompresi
nella sottozona «Cialla», nonche' dei terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
Articolo 4
1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino:
«Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» e' di 7
tonnellate per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per
ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 49.
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di Kg 1.55 di uva per ceppo. La densita' dei ceppi
per ettaro non potra' essere inferiore a 4.500 in coltura
specializzata.
4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata
ogni pratica di forzatura, tuttavia e' ammessa l'irrigazione di
soccorso in casi eccezionali.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino
««Friuli» Colli Orientali-«Schioppettino di Prepotto» devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia, tali operazioni possono essere effettuate nei comuni
confinanti e che siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi
alla produzione di «Schioppettino di Prepotto».
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
Per l'affinamento del vino del presente allegato e' obbligatorio
l'uso di botti di legno, per almeno 12 mesi.
La raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente.
Articolo 6
1. Il vino «Friuli» Colli Orientali - « Schioppettino di Prepotto»,
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature violacee;
odore: tipico ed elegante, con sentore di spezie e piccoli frutti;
sapore: vellutato, di corpo, secco, con sentore di pepe verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24 g/l.
Articolo 7
1. L'indicazione della sottozona «Schioppettino di Prepotto» in
etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente
sottostante all'indicazione della DOC e in caratteri non superiori,
in dimensioni e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la
denominazione stessa.
2. Il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto»
dovra' essere posto in commercio non prima del mese di settembre del
secondo anno successivo alla vendemmia.
3. Per il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto»
non e' consentita la specificazione «superiore»
4. La specificazione RISERVA puo' essere utilizzata qualora il vino
venga posto in commercio non prima del mese di settembre del quarto
anno successivo alla vendemmia.
5. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie,
vigne, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
6. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto»
dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di
vetro, di tipo bordolese colore scuro, di capacita' non superiore a
litri 5 e chiuse con tappo di sughero.
ALLEGATO SOTTOZONA "REFOSCO DI FAEDIS"
Articolo 1
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali
accompagnata dalla specificazione "Refosco di Faedis" e' riservata al
vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai
vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al
disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali.
Articolo 2
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali
con la qualificazione "Refosco di Faedis" e' riservata ai vini
ottenuti dalle uve del vitigno Refosco Nostrano (da cui il vino
denominato Refosco) prodotto nella zona indicata all'art.3 del
presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione del vino Refosco di Faedis
anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di
quelli raccomandati ed autorizzati nella provincia di Udine, e
presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per
tutti gli impianti realizzati successivamente alla pubblicazione del
presente allegato tale limite e' ridotto al 5%.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Friuli» Colli Orientali - "Refosco di Faedis", ai sensi
dell'art.1, devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
esclusivamente nel territorio delimitato dal disciplinare di
produzione della D.O.C.«Friuli» Colli Orientali art. 3, compreso nei
comuni di Faedis, Nimis, Attimis, Torreano, Povoletto e Tarcento, con
l'esclusione dei terreni eccessivamente umidi o insufficientemente
soleggiati.
Articolo 4
1. La produzione massima di uva ammessa per i«Friuli» Colli Orientali
- "Refosco di Faedis" e' di 8 tonnellate per ettaro di vigneto in
coltura specializzata.
2. Tali rese devono comunque determinare quantitativi di vino per
ettaro per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
3. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di Kg 2,0 di uva per ceppo ed avranno una densita' di
non meno di 4.000 ceppi per ettaro.
4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata
ogni pratica di forzatura, tuttavia e' ammessa l'irrigazione di
soccorso in casi eccezionali.
Articolo 5
1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
«Friuli» Colli Orientali - "Refosco di Faedis" un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.
2. Il vino prodotto potra' essere immesso al consumo a partire dal
primo di giugno successivo alla vendemmia e sara' imbottigliato nella
zona di produzione.
3. Il vino "Refosco di Faedis" sara' immesso al consumo in bottiglia
di vetro non superiore ai 5 litri.
4. E' consentita nella misura massima in volume del 15% la correzione
del mosto e del vino atto a diventare vino D.O.C. «Friuli» Colli
Orientali - "Refosco di Faedis" con prodotti vitivinicoli aventi
diritto alla D.O.C. «Friuli» Colli Orientali dello stesso colore.
Articolo 6
Il vino «Friuli» Colli Orientali "Refosco di Faedis", all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso carico con sfumature violacee, piu' o meno granato se
invecchiato;
odore: vinoso e con profumo piu' o meno intenso di frutti di bosco;
sapore: moderatamente tannico di corpo, sapido e fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11 %;
acidita' totale minima: 4,0 per mille.
estratto non riduttore minimo: 20 per mille.
Articolo 7
1. il vino «Friuli» Colli Orientali - "Refosco di Faedis" puo'
utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione "Riserva"
allorche' sottoposto ad un periodo di invecchiamento, anche in legno,
non inferiore ai 3 anni (calcolati a decorrere dal 1 gennaio
successivo all'annata di Produzione delle uve
Posizioni Codici 1 - 4 5 6 - 8 9 10 11 12 13 14 nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI BIANCO B435 X 888 1 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI BIANCO RISERVA B435 X 888 1 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI ROSSO B435 X 999 2 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI ROSSO RISERVA B435 X 999 2 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CABERNET B435 X CAB 2 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CABERNET FRANC B435 X 042 2 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CABERNET FRANC RISERVA B435 X 042 2 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CABERNET RISERVA B435 X CAB 2 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CABERNET SAUVIGNON B435 X 043 2 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CABERNET SAUVIGNON RISERVA B435 X 043 2 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CHARDONNAY B435 X 298 1 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CHARDONNAY RISERVA B435 X 298 1 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI DOLCE B435 X 888 1 X X A 0 D Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI DOLCE RISERVA B435 X 888 1 A X A 0 D Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI FRIULANO B435 X 235 1 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI FRIULANO RISERVA B435 X 235 1 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI MALVASIA B435 X 138 1 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI MALVASIA RISERVA B435 X 138 1 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI MERLOT B435 X 146 2 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI MERLOT RISERVA B435 X 146 2 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI PIGNOLO B435 X 285 2 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI PIGNOLO RISERVA B435 X 285 2 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI PINOT BIANCO B435 X 193 1 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI PINOT BIANCO RISERVA B435 X 193 1 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI PINOT GRIGIO B435 X 194 1 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI PINOT GRIGIO RISERVA B435 X 194 1 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI PINOT NERO B435 X 195 2 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI PINOT NERO RISERVA B435 X 195 2 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO B435 X 205 2 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO RISERVA B435 X 205 2 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI RIBOLLA GIALLA B435 X 208 1 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI RIBOLLA GIALLA RISERVA B435 X 208 1 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI RIESLING B435 X 210 1 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI RIESLING RISERVA B435 X 210 1 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI SAUVIGNON B435 X 221 1 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI SAUVIGNON RISERVA B435 X 221 1 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI SCHIOPPETTINO B435 X 290 2 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI SCHIOPPETTINO RISERVA B435 X 290 2 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI TAZZELENGHE B435 X 293 2 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI TAZZELENGHE RISERVA B435 X 293 2 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI TRAMINER AROMATICO B435 X 238 1 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI TRAMINER AROMATICO RISERVA B435 X 238 1 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI VERDUZZO FRIULANO B435 X 256 1 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI VERDUZZO FRIULANO RISERVA B435 X 256 1 A X A 1 X Nuovo sottozona "CIALLA"
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA BIANCO B435 A 888 1 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA BIANCO RISERVA B435 A 888 1 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA ROSSO B435 A 999 2 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA ROSSO RISERVA B435 A 999 2 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA
REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO B435 A 205 2 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO RISERVA B435 A 205 2 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA RIBOLLA GIALLA B435 A 208 1 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA RIBOLLA GIALLA RISERVA B435 A 208 1 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA SCHIOPPETTINO B435 A 290 2 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA SCHIOPPETTINO RISERVA B435 A 290 2 A X A 1 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA VERDUZZO FRIULANO B435 A 256 1 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA VERDUZZO FRIULANO RISERVA B435 A 256 1 A X A 1 X Nuovo
sottozona "PIGNOLO DI ROSAZZO"
FRIULI COLLI ORIENTALI PIGNOLO DI ROSAZZO B435 B 285 2 X X A 0 X Nuovo
sottozona "REFOSCO DI FAEDIS" FRIULI COLLI ORIENTALI REFOSCO DI FAEDIS B435 C 206 2 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI REFOSCO DI FAEDIS RISERVA B435 C 206 2 A X A 1 X Nuovo
sottozona "RIBOLLA GIALLA DI ROSAZZO" FRIULI COLLI ORIENTALI RIBOLLA GIALLA DI ROSAZZO B435 D 208 1 X X A 0 X Nuovo
sottozona "SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO"
FRIULI COLLI ORIENTALI SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO B435 E 290 2 X X A 0 X Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO RISERVA B435 E 290 2 A X A 1 X Nuovo
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI BIANCO B076 X 888 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI BIANCO RISERVA B076 X 888 1 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI ROSSO B076 X 999 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI ROSSO RISERVA B076 X 999 2 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CABERNET B076 X CAB 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CABERNET FRANC B076 X 042 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CABERNET FRANC RISERVA B076 X 042 2 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CABERNET RISERVA B076 X CAB 2 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CABERNET SAUVIGNON B076 X 043 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CABERNET SAUVIGNON RISERVA B076 X 043 2 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CARMENERE B076 X 336 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CHARDONNAY B076 X 298 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CHARDONNAY RISERVA B076 X 298 1 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI DOLCE B076 X 888 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI DOLCE RISERVA B076 X 888 1 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI FRIULANO B076 X 235 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI FRIULANO RISERVA B076 X 235 1 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI MALVASIA (DA MALVASIA ISTRIANA) B076 X 138 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI MALVASIA RISERVA (DA MALVASIA ISTRIANA) B076 X 138 1 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI MERLOT B076 X 146 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI MERLOT RISERVA B076 X 146 2 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PIGNOLO B076 X 285 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PIGNOLO RISERVA B076 X 285 2 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PINOT BIANCO B076 X 193 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PINOT BIANCO RISERVA B076 X 193 1 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PINOT GRIGIO B076 X 194 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PINOT GRIGIO RISERVA B076 X 194 1 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PINOT NERO B076 X 195 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PINOT NERO RISERVA B076 X 195 2 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO B076 X 205 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO RISERVA B076 X 205 2 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI REFOSCO NOSTRANO B076 X 206 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI REFOSCO NOSTRANO RISERVA B076 X 206 2 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI RIBOLLA GIALLA B076 X 208 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI RIBOLLA GIALLA RISERVA B076 X 208 1 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI RIESLING (DA RIESLING RENANO) B076 X 210 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI RIESLING RISERVA (DA RIESLING RENANO) B076 X 210 1 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI SAUVIGNON B076 X 221 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI SAUVIGNON RISERVA B076 X 221 1 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI SCHIOPPETTINO B076 X 290 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI SCHIOPPETTINO RISERVA B076 X 290 2 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI TAZZELENGHE B076 X 293 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI TAZZELENGHE RISERVA B076 X 293 2 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI TRAMINER AROMATICO B076 X 238 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI TRAMINER AROMATICO RISERVA B076 X 238 1 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI VERDUZZO FRIULANO B076 X 256 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI VERDUZZO FRIULANO RISERVA B076 X 256 1 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA BIANCO B076 B 888 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA BIANCO RISERVA B076 B 888 1 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA ROSSO B076 B 999 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA ROSSO RISERVA B076 B 999 2 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO B076 B 205 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA REFOSCO PEDUNCOLO ROSSO RISERVA B076 B 205 2 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA RIBOLLA GIALLA B076 B 208 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA RIBOLLA GIALLA RISERVA B076 B 208 1 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA B076 B 290 2 X X A 0 X
SCHIOPPETTINO COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA SCHIOPPETTINO RISERVA B076 B 290 2 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA VERDUZZO FRIULANO B076 B 256 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA VERDUZZO FRIULANO RISERVA B076 B 256 1 A X A 1 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI ROSAZZO BIANCO B076 A 888 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI ROSAZZO ROSSO B076 A 999 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI ROSAZZO PIGNOLO B076 A 285 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI ROSAZZO RIBOLLA G. B076 A 208 1 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO B076 C 290 2 X X A 0 X
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO RISERVA B076 C 290 2 A X A 1 X
« Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano Igp - Riconoscimento