Colli Orientali del Friuli Picolit Docg - Parere relativo alla richiesta di riconoscimento - 2016
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine dei vini Colli Orientali del Friuli del 5 aprile 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della DOCG Colli Orientali del Friuli Picolit e l'integrazione alla suddetta domanda presentata in data 11 dicembre 2003, inerente la modifica del disciplinare di produzione della DOC Colli Orientali del Friuli; Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, presente il funzionario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata e garantita del vino «Colli Orientali del
Friuli Picolit».
(GU n.4 del 5-1-2006)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la
tutela della denominazione di origine dei vini «Colli Orientali del
Friuli» del 5 aprile 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di origine controllata e garantita del vino «Colli
Orientali del Friuli Picolit» e l'integrazione alla suddetta domanda
presentata in data 11 dicembre 2003, inerente la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Colli Orientali del Friuli»;
Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia sulla domanda sopra citata;
Visti gli esiti favorevoli dell'accertamento del «particolare
pregio» avvenuto in data 8 settembre 2005, sulla base delle norme
stabilite dal Comitato nazionale sopracitato;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi ad Udine il 9 settembre 2005, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, presente il
funzionario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione
del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione
secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di
modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e
successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli
interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Annesso
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEL VINO «COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT»
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Picolit» e'
riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. La sottozona «Cialla» e' disciplinata tramite l'allegato in
calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto
nell'allegato suddetto, nella sottozona devono essere applicate le
norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» e' riservata al vino ottenuto
esclusivamente da uve del vitigno «Picolit» provenienti da vitigni
aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Picolit per almeno l'85%.
2. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
di vitigni a bacca bianca idonee alla coltivazione nella regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia in misura non superiore al 15% con
esclusione del vitigno Traminer aromatico.
Art. 3.
1. Le uve di cui all'art. 2 devono essere prodotte nella zona
appresso indicata: partendo dalla localita' Madonna, ad ovest di
Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa localita'
porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la
linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale
Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e
Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso
sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano,
piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad
intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui
prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad
arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto
orfani e C. Corgnolo). Dalla cabina di trasformazione segue la strada
per Casali Gallo, il Macello Comunale, Borgo Viola (a Sud di
Cividale) e poi devia verso Est, per Borgo Corfu', per discendere
lungo la s.s. 356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per
Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita
il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al
bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte
sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a
Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta
provinciale fino al suo raccordo con la s.s. 56. La linea di
delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al
bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge
l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimita' di C. Romano. Prosegue
verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine
provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale
Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine di Stato fino
all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla strada
interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati
di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco,
prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per
Castelmonte, per proseguire poi lungo il confine del comune di
Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino
all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge
il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m
441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San
Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a
Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La
delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo
Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso Ovest per
raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla localita' Madonna,
ad ovest di Tarcento.
2. Tutti i vigneti della varieta' «Picolit», regolarmente
iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Colli
Orientali del Friuli» in data antecedente alla approvazione del
presente disciplinare, vengono iscritti di diritto nell'albo della
denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del
Friuli Picolit».
Art. 4.
1. I vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli
Picolit» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a
quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere
atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
ubicati in terreni collinari di favorevole giacitura ed esposizione,
di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di
origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi
grossolani. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non
sufficientemente soleggiati.
3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente
all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere
almeno 3500 viti per ettaro.
5. E' vietata ogni pratica di forzatura tuttavia in annate
particolarmente siccitose e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
6. La produzione massima di uva ammessa e' di 4 tonnellate per
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
7. La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite
medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla
denominazione di origina controllata e garantita «Colli Orientali del
Friuli Picolit».
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono
essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui
all'art. 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni esistenti, e'
consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero
territorio della provincia di Udine, nonche' nell'intero territorio
dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione
di origine controllata «Collio».
3. Alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare, al vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 13% vol.
4. Le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento
sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali
anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidita'
e/o di ventilazione forzata.
5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche. Non e' consentita nessuna pratica di
arricchimento.
6. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
55% pari ad una resa massima di 22 ettolitri per ettaro.
7. Qualora la resa dell'uva in vino superi tale limite decade il
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» per tutto il prodotto.
8. E' consentita la vinificazione e/o l'affinamento in botti di
legno.
Art. 6.
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Colli Orientali del Friuli Picolit» all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con
eventuale lieve sentore di legno;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore
di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
Art. 7.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» puo' essere posto in commercio dopo il
1° di settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle
uve.
Art. 8.
1. In etichetta e' vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva
non prevista dal disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi riserva», «superiore», «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato», «classico», e similari.
2. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e'
obbligatoria.
3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati, e l'indicazioni di fattorie e
vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Colli Orientali del Friuli Picolit» deve essere immesso al consumo
esclusivamente in bottiglie di tipo tradizionale di capacita' non
superiore a 5 litri.
5. Le bottiglie dovranno essere tappate con tappo di sughero.
6. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle
bottiglie con caratterizzazioni di fantasia non consone al prestigio
del vino.
SOTTOZONA «CIALLA»
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla» e' riservata al
vino rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente allegato al disciplinare di produzione.
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit», seguita dalla specificazione «Cialla»
e' riservata al vino ottenuto esclusivamente da uve provenienti da
vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica: Picolit 100%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit»
- sottozona «Cialla» devono essere prodotte nella zona appresso
indicata: partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona
interessata viene delimitata dalla strada provinciale
Cividale-Castelmonte, comprendente le localita' di Mezzomonte e
Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando
per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di
Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea
devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le
Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea
si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali
Barbianis-Cialla e Casali BarbianisCladrecis; da qui avanti la linea
di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.
Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del
Friuli Picolit» sottozona «Cialla» e' di tonnellate 4 per ettaro.
2. Tale resa deve determinare un quantitativo massimo di vino per
ettaro atto per l'immissione al consumo di ettolitri 22.
3. I nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 3500
viti per ettaro.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono
essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui
all'art. 3. E' altresi' consentita la vinificazione e
l'imbottigliamento nel comune di Prepotto per i soli produttori di
uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata sottozona
«Cialla».
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali
del Friuli Picolit» - sottozona» Cialla» un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 14% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento del vino Picolit e'
consentito l'uso di piccole botti di legno.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di
vino passito;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con
eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», puo' utilizzare
come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' venga
sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro
anni calcolati a decorrere dal primo novembre dell'annata di
produzione delle uve.
Art. 7.
1. L'indicazione della sottozona in etichetta deve essere
riportata in posizione immediatamente sottostante alla denominazione
ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli
utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», dovra'
essere posto in commercio non prima del primo settembre del secondo
anno successivo alla vendemmia.
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», dovra'
essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di
capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
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