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Colline Pontine Dop - Controlli da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare - Proroga 2013

Pubblicato da disciplinare
Colline Pontine Dop

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc.  cons. a r.l. con decreto 28 luglio 2010, ad effettuare i controlli per la Dop Colline Pontine, registrata con il Regolamento della commissione (UE) n. 259 del 25 marzo 2010, e'  prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 luglio 2013  

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A
Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.», in
Todi, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine
protetta «Colline Pontine», registrata in ambito Unione europea.
(13A06887)

(GU n.190 del 14-8-2013)
 
 




IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui
all'art. 7, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 510/2006 sono
automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui
all'art. 11 del presente regolamento;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n.
1151/2012, concernente i controlli;
Visto il Regolamento (UE) n. 259 del 25 marzo 2010 con il quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione
di origine protetta «Colline Pontine»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visto il decreto 28 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 19
agosto 2010, con il quale l'organismo «3A Parco Tecnologico
Agroalimentare dell'Umbria» con sede a Todi - frazione Pantalla, e'
stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di
origine protetta «Colline Pontine»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 28 luglio 2010;
Considerato che l'Associazione Provinciale Produttori Olivicoli
Latina ha comunicato di confermare «3A Parco Tecnologico
Agroalimentare dell'Umbria» quale organismo di controllo e di
certificazione della denominazione di origine protetta «Colline
Pontine» ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto
Regolamento (UE) n. 1151/2012;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Colline
Pontine» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della
predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di
consentire all'organismo «3A Parco Tecnologico Agroalimentare
dell'Umbria» la predisposizione del piano dei controlli;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare
l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 28
luglio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo denominato «3A Parco Tecnologico
Agroalimentare dell'Umbria»;

Decreta:

Art. 1

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A Parco
Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.» con decreto
28 luglio 2010, ad effettuare i controlli per la denominazione di
origine protetta «Colline Pontine», registrata con il Regolamento
della commissione (UE) n. 259 del 25 marzo 2010, e' prorogata fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione
all'organismo stesso.

Art. 2

Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui
all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al
rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 luglio 2010.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua
emanazione.

Roma, 26 luglio 2013

Il direttore generale: La Torre

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