Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato - Conferma incarico 2022
E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 584, al Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG Barbera d'Asti, DOCG Ruche' di Castagnole Monferrato e DOCG Nizza e sulle DOC Albugnano, DOC Cortese dell'Alto Monferrato, DOC Dolcetto d'Asti, DOC Freisa d'Asti, DOC Grignolino d'Asti, DOC Loazzolo, DOC Malvasia di Castelnuovo Don Bosco e DOC Terre d'Alfieri e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della citata legge sulle DOC Monferrato e DOC Piemonte.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 marzo 2022
Conferma dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOCG «Barbera d'Asti», «Ruche' di Castagnole Monferrato» e «Nizza» e sulle DOC «Albugnano», Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Terre d'Alfieri» e le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge sulle DOC «Monferrato» e «Piemonte». (22A02470)
(GU n.94 del 22-4-2022)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 584, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 247 del 22 ottobre 2012, con il quale e' stato riconosciuto il
Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato ed attribuito per un
triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG
«Barbera d'Asti», «Ruche' di Castagnole Monferrato» e «Nizza» e sulle
DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti»,
«Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di
Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato», «Piemonte» e «Terre d'Alfieri»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422, che individua le modalita' per la verifica della sussistenza
del requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza
triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Considerato che lo statuto del Consorzio Barbera d'Asti e vini del
Monferrato, approvato da questa amministrazione, deve essere
sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2 del citato
decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio Barbera d'Asti e
vini del Monferrato, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla
legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresi' che il Consorzio Barbera d'Asti e vini del
Monferrato puo' adeguare il proprio statuto entro il termine indicato
all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio Barbera d'Asti e
vini del Monferrato richiede il conferimento dell'incarico a svolgere
le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre
2016, n. 238, per le DOCG «Barbera d'Asti», «Ruche' di Castagnole
Monferrato» e «Nizza» e per le DOC «Albugnano», «Barbera del
Monferrato», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti»,
«Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di
Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato», «Piemonte» e «Terre d'Alfieri»;
Considerato che il Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato
ha dimostrato la rappresentativita' di cui ai commi 1 e 4 dell'art.
41 della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Barbera d'Asti», «Ruche'
di Castagnole Monferrato» e «Nizza» e per le DOC «Albugnano»,
«Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti»,
«Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco»
e «Terre d'Alfieri» e la rappresentativita' di cui al comma 1
dell'art. 41 della citata legge per le DOC «Monferrato» e «Piemonte».
Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle attestazioni
rilasciate con la nota prot. n. 23896/2022 del 10 febbraio 2022
dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a
svolgere l'attivita' di controllo sulle citate denominazioni;
Considerato altresi' che dalla verifica effettuata dall'organismo
di controllo Valoritalia S.r.l., con la nota citata, il Consorzio
Barbera d'Asti e vini del Monferrato non ha dimostrato di possedere
la rappresentativita' di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016
per la DOC «Barbera del Monferrato»;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato a svolgere le
funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui
all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le sole
denominazioni «Barbera d'Asti», «Ruche' di Castagnole Monferrato» e
«Nizza» e per le DOC «Albugnano», «Barbera del Monferrato», «Cortese
dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti»,
«Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco»
e «Terre d'Alfieri» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della
citata legge per le denominazioni «Monferrato» e «Piemonte»;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il
decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 584, al Consorzio Barbera
d'Asti e vini del Monferrato, con sede legale in Castigliole d'Asti,
piazza Vittorio Emanuele II n. 10, a svolgere le funzioni di
promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41,
commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Barbera d'Asti»,
«Ruche' di Castagnole Monferrato» e «Nizza» e sulle DOC «Albugnano»,
«Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti»,
«Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco»
e «Terre d'Alfieri» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della
citata legge sulle DOC «Monferrato» e «Piemonte».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale
8 ottobre 2012, n. 584, puo' essere sospeso con provvedimento
motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti
dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio
2018.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 22 marzo 2022
Il dirigente: Cafiero
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