Consorzio delle Doc - FVG
Il Consorzio delle Doc - FVG promuove, valorizza ed estende in Italia ed all'estero la diffusione e la conoscenza dei vini prodotti all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia nelle sue varie denominazioni, e dei prodotti agroalimentari tipici della Regione Friuli Venezia Giulia.
STATUTO del CONSORZIO DELLE D.O.C. - F.V.G.
TITOLO I
Generalità
Denominazione
Art.1) E' costituito un consorzio con attività esterna denominato “CONSORZIO DELLE D.O.C. - F.V.G.”.
Sede e durata
Art.2) Il consorzio ha sede in Comune di Corno di Rosazzo in P.zza XXVII Maggio n.23.
L'assemblea può deliberare l'istituzione di uffici distaccati, sedi secondarie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.
Art.3) La durata del consorzio è prevista sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con il consenso unanime di tutti i consorziati.
TITOLO II
Scopo
Art.4) L'oggetto del consorzio è quello di promuovere, valorizzare ed estendere in Italia ed all'estero la diffusione e la conoscenza dei vini prodotti all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia nelle sue varie denominazioni, e dei prodotti agroalimentari tipici della Regione Friuli Venezia Giulia.
A tal fine il consorzio potrà:
- partecipare ad eventi e manifestazioni, nazionali ed internazionali;
- organizzare eventi o manifestazioni, in Italia o all'estero; condurre le trattative con pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati al fine di ottenere finanziamenti destinati al perseguimento dello scopo consortile e curare lo svolgimento delle relative procedure, tramite la stipula di apposite convenzioni e contratti;
- operare in sinergia anche con altri Consorzi Agroalimentari od organismi comunque denominati presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia e in ambito nazionale ed internazionale, aventi scopi medesimi o affini;
- svolgere attività di coordinamento ed assistenza inerente gli aspetti tecnici dell'attività vinicola in particolare ed agricola in generale;
- curare lo svolgimento di tutte le procedure relative all'attività consortile, nonché di tutti gli atti e gli adempimenti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge e/o comunque opportuni al fine del conseguimento dello scopo sociale;
- svolgere ovunque apposita attività pubblicitaria, di promozione e di informazione relativamente ai prodotti realizzati dai soci;
- acquistare dai singoli consorziati e/o da terzi prodotti da porre in commercio, in particolare durante lo svolgimento delle manifestazioni ed eventi cui il consorzio parteciperà, al fine di meglio perseguire lo scopo consortile;
- il Consorzio, per lo svolgimento della propria attività si avvarrà prioritariamente delle risorse, strutture, e risorse umane messe a disposizione dagli Enti Consorziati;
- svolgere qualsiasi attività utile al perseguimento dello scopo associativo; in particolar modo il consorzio potrà compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, industriali e finanziarie (nello specifico non rivolte al pubblico) ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il suo raggiungimento. Gli enti consorziati possono altresì demandare al consorzio i compiti che saranno specificati nel Regolamento del Consorzio qualora adottato così come previsto al successivo art. 14 del presente Statuto, con le modalità ivi indicate.
Il consorzio non ha scopo di lucro ed agisce in nome proprio, ma per conto e nell'interesse degli enti consorziati.
TITOLO III
Fondo consortile – Ufficio
Art.5) Il fondo consortile è costituito da un contributo iniziale di Euro 3.000.00 (tremila) versato dai consorziati pro quota al momento della costituzione del consorzio stesso.
Il fondo consortile sarà altresì costituito:
- dalle quote consortili;
- dai successivi contributi dei consorziati eventualmente richiesti dal Consiglio di Amministrazione come previsto al successivo art. 11;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o della partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali contributi, apporti, somme a qualsiasi titolo erogate.
Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno richiedere la divisione del fondo consortile né pretendere la restituzione delle rispettive quote.
Responsabilità verso terzi
Art.6) Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio rispondono le persone che ne hanno la rappresentanza. I terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono quest'ultimi solidalmente con il fondo consortile.
In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
Ufficio
Art. 6-bis) Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art.4), avvalendosi di un'organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di "ufficio" che ha la sua sede presso quella del Consorzio.
TITOLO IV
Soci
Art.7) Hanno diritto di essere ammessi a far parte del Consorzio i Consorzi di tutela dei vini costituiti, o che verranno costituiti in futuro, nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Possono altresì far parte della compagine sociale anche gli altri Consorzi dell'Agro-alimentare del Friuli Venezia Giulia.
Art.8) La domanda di adesione si propone per iscritto al Consiglio di Amministrazione, accompagnata dal versamento della quota consortile, contenente la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti.
Se la richiesta è fatta da persona giuridica nella richiesta deve essere allegata anche la deliberazione dell'organo sociale che l'ha autorizzata.
L'ingresso nel Consorzio di nuovi consorziati potrà avvenire previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione da assumersi con il voto favorevole di tre quarti dei Consiglieri del Consorzio
L'iscrizione si ritiene rinnovata di anno in anno con il pagamento della quota annuale, quando richiesta dal Consiglio di Amministrazione, altrimenti i soci si considerano regolarmente iscritti anche senza alcun versamento.
La misura dell'eventuale quota consortile è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
La quota consortile non può essere ripetuta, trasferita a terzi o rivalutata.
Con l'iscrizione ogni consorziato si vincola all'osservanza dello Statuto.
Recesso ed esclusione
Art.9) I singoli consorziati possono recedere dal Consorzio mediante preavviso comunicato con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione da spedirsi almeno sei mesi prima della chiusura di ciascun esercizio.
La dichiarazione di recesso sarà efficace nei confronti del Consorzio con l'inizio dell'esercizio successivo, rimanendo perciò in favore ed a carico del consorziato recedente gli eventuali crediti ed oneri di sua competenza, calcolati sino a tale data, e rilevabili dal bilancio annuale.
La quota di partecipazione al fondo consortile di pertinenza del consorziato recedente, in caso di recesso, non è rimborsa- bile e rimane nel patrimonio del Consorzio.
Art.10) L'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di tutti i consorziati ad eccezione di quello per il quale è stato avviato il procedimento di esclusione.
L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che:
- sia gravemente inadempiente nei confronti del Consorzio;
- abbia commesso gravi e reiterate violazioni del presente statuto;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento del contributo annuale o di quant'altro dovuto al Consorzio;
- negli altri casi previsti dalla legge o regolamenti.
Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione agli interessati mediante lettera raccomandata a.r. entro sette giorni successivi alla deliberazione.
L'esclusione diviene efficace dal momento della ricezione da parte del consorziato della lettera raccomandata con la quale è comunicata la delibera di esclusione.
Il consorziato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Diritti e obblighi degli associati
Art.11) Gli associati hanno i seguenti obblighi:
- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dall'assemblea;
- versamento di un eventuale contributo annuale, da corrispondere entro il 30 aprile di ogni anno qualora il Consiglio di Amministrazione ne abbia determinati la necessità ed i relati- vi importi;
- versamento di eventuali contributi ordinari di esercizio o straordinari deliberati dall'Assemblea.
Art.12) Ogni associato ha il diritto/dovere di partecipare all'attività del consorzio nonché alle assemblee regolarmente convocate.
TITOLO V
Organi
Art.13) Gli organi del consorzio sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Tecnico.
Assemblea
Art.14) L'Assemblea dei consorziati è composta da tutti gli aderenti al Consorzio che parteciperanno tramite il rispettivo Presidente pro tempore o il Consigliere di volta in volta designato con apposita delega. Le adunanze sono tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
Non hanno diritto di intervento nell'Assemblea i soci assoggettati a provvedimento disciplinare di sospensione per tutta la durata del provvedimento.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio consuntivo e preventivo di spesa ed inoltre ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consorziati, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione mediante avviso scritto da inviare a ciascun consorziato con lettera raccomandata anche a mano, fax, posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci allo specifico recapito indicato nel libro soci.
L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
Nello stesso avviso dovrà essere anche indicato il luogo, la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i consorziati e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Le deleghe sono ammesse purché rilasciate per iscritto solamente ai consorziati aventi diritto di voto e per un numero non superiore a due per ogni delegato.
Non sono ammesse deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione.
Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei consorziati dissenzienti.
I deliberati dell'Assemblea debbono essere oggetto di trascrizione a verbale, recante le firme del Presidente, del Segretario, e, quando siano stati nominati, degli scrutatori.
Copia del verbale dovrà essere messa a disposizione di tutti i consorziati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione ed atte a garantire la massima diffusione.
Le deliberazioni assunte dall'Assemblea in conformità dello statuto sono vincolanti per tutti i consorziati compresi quelli assenti o dissenzienti.
L'Assemblea provvede a:
a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo di spesa;
b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
c) approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
d) deliberare sulle modifiche dello statuto;
e) assumere le decisioni rimesse all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione;
f) deliberare su quant'altro previsto dalla legge.
L'Assemblea è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà dei partecipanti al Consorzio con diritto di voto.
Se tutti i consorziati sono d'accordo l'Assemblea può svolgersi anche in tele o videoconferenza, a condizione che possano essere identificati gli intervenuti e gli stessi possano intervenire in contemporanea e che il verbale relativo possa essere contestualmente firmato dal Presidente e dal segretario in uno stesso luogo.
Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta di voti. I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità̀ .
Ogni modifica del presente statuto o relativa allo scioglimento del Consorzio dovrà essere approvata con il voto dei 3/4 (tre quarti) dei consorziati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua mancanza dal Vice presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di mancanza anche di quest'ultimo, gli intervenuti eleggono a maggioranza il proprio Presidente.
Consiglio di Amministrazione
Art.15) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri che va da un minimo di tre ad un massimo di nove, nominati dall'Assemblea, salvo per il primo Consiglio di Amministrazione che è nominato nell'atto costitutivo.
In particolare il Consiglio di Amministrazione sarà composto di volta in volta da un numero di membri pari al numero dei Consorzi ammessi: sono eleggibili tutti i legali rappresentanti dei rispettivi Consorzi associati o loro eventuali delegati indicati dal Consiglio di Amministrazione dei Consorzi Associati.
Nel caso di ingresso di nuovi consorziati, il Consiglio alla prima scadenza sarà adeguato nella sua composizione al nuovo numero di consorziati.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, e sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I membri del Consiglio di Amministrazione operano nei confronti del Consorzio secondo le regole del mandato.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario; anche essi, come gli altri consiglieri, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Al presidente non possono essere conferiti più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente, o del Vice Presidente, o di almeno tre Consiglieri.
L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata, telefax od e-mail da spedirsi al domicilio di ciascun consigliere ovvero da inviare all'indirizzo di posta elettronica che ogni Consigliere dovrà comunicare al Consorzio.
L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno della riunione.
Pur senza la suddetta formalità il Consiglio di Amministrazione sarà regolarmente costituito con la presenza di tutti gli amministratori dei quali nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in assenza di questi dal Consigliere più anziano.
Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Le funzioni di Consigliere non sono delegabili. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte a verbale e firmate dal Presidente e dal Segretario del Consiglio. In assenza del Segretario del Consiglio, le funzioni ad esso spettanti sono affidate ad altro Consigliere designato dal Presidente.
Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti.
Potranno essere invitati ad assistere alle sedute, qualora in ragione degli argomenti da trattare il Presidente lo ritenga opportuno, i Direttori Tecnici dei rispettivi Consorzi o le diverse figure professionali esterne.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea, stabilisce la misura della quota consortile, predispone i Regolamenti, vigila sull'osservanza dello statuto, convoca l'Assemblea, predispone il bilancio consuntivo ed il preventivo di spesa.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si considerano cessati dalla carica anche gli altri Consiglieri. I Consiglieri rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, il Consiglio di Amministrazione potrà compiere i soli atti urgenti.
I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza valida giustificazione, a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire la delega ed i poteri di firma disgiunta o congiunta a propri componenti nei limiti che riterrà opportuni.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Art.16) Il Presidente è l'organo dell'Associazione cui spetta la firma e la rappresentanza sociale.
Il Presidente è scelto fra i soci. Esso dura in carica fino a tre anni ed è rieleggibile.
Al Presidente spettano tutte le prerogative espressamente previste dallo statuto e quelle che possono essergli attribuite, in via eccezionale o per specifico mandato, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.
Comitato Tecnico
Art. 17) Il Comitato Tecnico sarà composto da tecnici di fiducia dei Consorziati ed avrà le funzioni di coordinamento nelle attività di consulenza, di supporto tecnico ed operativo svolta in favore dei consorziati. Esso è presieduto da un componente del Consiglio di Amministrazione all'uopo delegato.
TITOLO VI
Bilancio
Art.18) Gli esercizi sociali chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione, predispone la situazione patrimoniale prevista dall'art. 2615-bis del C.C., entro due mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, a disposizione dei consorziati.
Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dal conto delle entrate e delle spese, dalla nota accompagnatoria e dalla relazione.
TITOLO VII
Scioglimento e liquidazione
Art.19) Il consorzio si scioglie per il decorso del termine, per deliberazione assembleare adottata all'unanimità ovvero per qualunque altra causa prevista dalla legge.
L'Assemblea nomina con il voto favorevole di tre quarti degli associati uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
Addivenendo per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, anche prima della scadenza i liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione, provvederanno alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i consorziati in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al fondo stesso.
Norme di rinvio
Art.20) Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
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