Consorzio di tutela Abbacchio romano IGP - Conferma incarico 2022
E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 14 dicembre 2015, al Consorzio di tutela Abbacchio romano IGP a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Abbacchio romano».
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 ottobre 2022
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Abbacchio Romano IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Abbacchio Romano». (22A06186)
(GU n.257 del 3-11-2022)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori
che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una
domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche
specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all'origine geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del
1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9
del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21
novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (CE) n. 507 della commissione del 15 giugno
2009, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L. 151 del 16 giugno 2009,
con il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta
«Abbacchio romano»;
Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 303 del 31 dicembre 2015, successivamente rinnovato, con il quale
e' stato attribuito per un triennio al consorzio di tutela Abbacchio
romano IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di
cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato
dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la
IGP «Abbacchio romano»;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413
e successive modificazioni ed integrazioni, citato, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita'
per la verifica della sussistenza del requisito della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni
ed integrazioni, sopra citato, relativa ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto
il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori» nella
filiera «carni fresche» individuata all'art. 4, lettera e) del
medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di
riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle
dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente a mezzo PEC il 2
agosto 2022, (prot. Mipaaf n. 342038 del 2 agosto 2022) e della
attestazione rilasciata dall'organismo di controllo Agroqualita'
S.p.a., a mezzo PEC il 22 giugno 2022 (prot. Mipaaf 288906 del 28
giugno 2022), autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla
indicazione geografica protetta «Abbacchio romano»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al consorzio di tutela Abbacchio romano IGP a svolgere le funzioni
indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.
526 per la IGP «Abbacchio romano»;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 14 dicembre 2015, al consorzio di tutela Abbacchio romano IGP con sede legale in Roma - via R. Lanciani n. 38, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Abbacchio romano».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 14 dicembre 2015 e nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 24 ottobre 2022
Il dirigente: Cafiero
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