Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - Conferma incarico

Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - Conferma incarico

Pubblicato da disciplinare
Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura  generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba» e «Dogliani» ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e  «Verduno Pelaverga» o «Verduno»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 giugno 2022  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura  generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba» e «Dogliani» ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e  «Verduno Pelaverga» o «Verduno». (22A03589)

(GU n.141 del 18-6-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 585, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 248 del 23 ottobre 2012, con il quale e' stato riconosciuto il
Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani ed
attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alle DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano
d'Alba», «Dogliani» ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba»,
«Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno»;
Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2019, n. 27921, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 109 dell'11 maggio 2019, con il quale e' stato confermato da
ultimo, per un ulteriore triennio, l'incarico al Consorzio di tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani a svolgere le funzioni di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Barolo»,
«Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani»
ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo
d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, approvato da questa
amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art.
3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, deve ottemperare alle disposizioni
di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18
luglio 2018;
Considerato altresi' che il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani puo' adeguare il proprio statuto entro il
termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12
maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani richiede il conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4
della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOCG «Barolo»,
«Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba» e
«Dogliani» e per le DOC «Alba», «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba»,
«Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno»;
Considerato che il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani ha dimostrato la rappresentativita' di cui ai commi
1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Barolo»,
«Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba» e
«Dogliani» e per le DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba»,
«Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno». Tale
verifica e' stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate
con la nota prot. n. 2022/2000/S04 del 29 aprile 2022 (prot. Ufficio
Pqai IV n. 214754 del 12 maggio 2022) dall'organismo di controllo,
Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo
sulle citate denominazioni;
Considerato altresi' che dalla verifica effettuata dall'organismo
di controllo Valoritalia S.r.l, con la nota citata, il Consorzio di
tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani non ha dimostrato di
possedere la rappresentativita' di cui all'art. 41 della legge n. 238
del 2016 per la DOC «Alba»;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani a
svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza,
tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi,
di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le
sole denominazioni «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto
di Diano d'Alba», «Dogliani», «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba»,
«Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno»;

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il
decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 585, al Consorzio di tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, con sede legale in Alba
(CN), Corso Enotria, n. 2/C, a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della
legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano
d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba» e «Dogliani» e sulle DOC
«Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e
«Verduno Pelaverga» o «Verduno».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale
8 ottobre 2012, n. 585, puo' essere sospeso con provvedimento
motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti
dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio
2018.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 9 giugno 2022

Il dirigente: Cafiero

 

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Consorzi di tutela o con i tag Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Barolo, Barbaresco, Diano d'Alba, Dogliani, Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Langhe, Nebbiolo d'Alba, Verduno Pelaverga, Verduno



Nella stessa categoria