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Consorzio di tutela Ciliegia di Bracigliano IGP - Riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Consorzio di tutela Ciliegia di Bracigliano

Il Consorzio di tutela Ciliegia di Bracigliano IGP e' riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della  legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n.  526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Ciliegia di  Bracigliano», registrata con il regolamento (UE) n. 184 della Commissione del 23 gennaio 2023,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 26 del 30 gennaio 2023.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 13 settembre 2024  

Riconoscimento del Consorzio di tutela Ciliegia di Bracigliano IGP e
attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui
all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di
promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi della IGP «Ciliegia di
Bracigliano». (24A04864)

(GU n.223 del 23-9-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e,
in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che,
chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una domanda
di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche
riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine
geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997;
Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128
del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata
legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14,
comma 16, della legge n. 526 del 1999, e' stato adottato il
regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle
attivita' dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle
previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d), sono state impartite
le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e
delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora
Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi
dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (UE) n. 184 della Commissione del 23 gennaio
2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 26
del 30 gennaio 2023, con il quale e' stata registrata l'indicazione
geografica protetta «Ciliegia di Bracigliano»;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela Ciliegia di
Bracigliano IGP con sede legale in Bracigliano (SA), piazza Liberta'
s.n.c., c/o GAL Terra e' Vita intesa ad ottenere il riconoscimento
dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della
legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed
integrazioni per la IGP «Ciliegia di Bracigliano»;
Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 sopra citato, relativo ai
requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela, e'
soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la
partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti
alla categoria «produttori agricoli», nella filiera «ortofrutticoli e
cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b), del
medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di
riferimento;
Considerato che la predetta verifica e' stata eseguita sulla base
delle informazioni forniti dal consorzio a mezzo pec il 16 ottobre
2023 (prot. Masaf n. 574674/2023) e della attestazione rilasciata
dall'organismo di controllo, CSQA Certificazioni s.r.l., a mezzo pec
il 17 ottobre 2023 (prot. Masaf n. 578087/2023);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare
l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali
non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono
autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai
procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio di tutela Ciliegia di Bracigliano IGP al fine di
consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e
specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128 e successive modificazioni ed integrazioni per la IGP «Ciliegia
di Bracigliano»;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio di tutela Ciliegia di Bracigliano IGP e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile
1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre
1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal
medesimo comma sulla IGP «Ciliegia di Bracigliano», registrata con il
regolamento (UE) n. 184 della Commissione del 23 gennaio 2023,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 26 del 30
gennaio 2023.

Art. 2

1. Lo statuto del Consorzio di tutela Ciliegia di Bracigliano IGP,
con sede legale in Bracigliano (SA), piazza Liberta' s.n.c., c/o GAL
Terra e' Vita, e' conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e
dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste allo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la IGP «Ciliegia di
Bracigliano».

Art. 3

1. Il Consorzio di tutela Ciliegia di Bracigliano IGP non puo'
modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni
senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.

Art. 4

1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in
conformita' a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre
2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP
e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Ciliegia
di Bracigliano» appartenenti alla categoria «produttori agricoli»,
nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata
all'art. 4, lettera b), del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i
costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata
appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 5

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dal giorno successivo della data di pubblicazione
dello stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di
perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in
particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e
successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali
12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta
«Ciliegia di Bracigliano» ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE)
2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.

Roma, 13 settembre 2024

Il dirigente: Gasparri

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