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Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP - Riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP e attribuzione  dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.  526 per la IGP «Limone di Rocca Imperiale»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 settembre 2016  

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP e attribuzione  dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.  526 per la IGP «Limone di Rocca Imperiale». (16A06832)

(GU n.222 del 22-9-2016)
 
 




IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze
dei consumatori che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali,
determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con
caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle
connesse all'origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 97
del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12
giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile
2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005
- recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005
- recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12
aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di
rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005
- recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (UE) n. 149 della Commissione del 20 febbraio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 48
del 21 febbraio 2012 con il quale e' stata registrata la indicazione
geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale»;
Vista l'istanza presentata in data 22 giugno 2016 (prot. Mipaaf n.
51400 del 28 giugno 2016) dal Consorzio di tutela del Limone di Rocca
Imperiale IGP con sede legale in Rocca Imperiale (Cosenza), Via
Castello Aragona n. 2, intesa ad ottenere il riconoscimento dello
stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15,
della citata legge n. 526/1999;
Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha
verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei
soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella
filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata
all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresentano almeno i
2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel
periodo significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita
sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e
delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato
ICEA Calabria, autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla
indicazione geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP, al fine di
consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e
specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n.
526/1999;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999 n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal
medesimo comma, sulla IGP «Limone di Rocca Imperiale» registrata con
regolamento (UE) n. 149 della Commissione del 20 febbraio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 48 del 21
febbraio 2012.

Art. 2

1. Lo statuto del Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale
IGP, con sede in Rocca Imperiale (Cosenza), Via Castello Aragona n.
2, e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12
aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP).
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Limone di Rocca Imperiale».

Art. 3

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non puo' modificare il
proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.

Art. 4

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 puo' coadiuvare,
nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attivita' di autocontrollo
svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti
interessati all'utilizzazione della IGP «Limone di Rocca Imperiale»
non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di
controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5

1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' a quanto
stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del
regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Limone di
Rocca Imperiale» appartenenti alla categoria «produttori agricoli»,
nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata
dall'art. 4, lettera b) del decreto 12 aprile 2000 recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e
delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere
i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata
appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali
relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP).
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello
stesso, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 settembre 2016

Il direttore generale: Abate

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