Consorzio di tutela del vino Candia dei Colli Apuani - conferma incarico
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del vino Candia dei Colli Apuani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Candia dei Colli Apuani».
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 agosto 2022
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del vino Candia dei Colli Apuani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Candia dei Colli Apuani».
(22A04738)
(GU n.193 del 19-8-2022)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2015, n. 84458,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 301 del 29 dicembre 2015, successivamente confermato,
con il quale e' stato riconosciuto il consorzio di tutela del vino
Candia dei Colli Apuani ed attribuito per un triennio al citato
consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi relativi alla DOC «Candia dei Colli Apuani»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela del vino Candia
dei Colli Apuani, approvato da questa amministrazione, deve essere
sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato
decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela del vino
Candia dei Colli Apuani, deve ottemperare alle disposizioni di cui
alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresi' che il Consorzio di tutela del vino Candia dei
Colli Apuani puo' adeguare il proprio statuto entro il termine
indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio
2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela del vino
Candia dei Colli Apuani richiede il conferimento dell'incarico a
svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12
dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Candia dei Colli Apuani»;
Considerato che il Consorzio di tutela del vino Candia dei Colli
Apuani ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4
dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Candia dei Colli
Apuani». Tale verifica e' stata eseguita sulla base dell'attestazione
rilasciata con la nota protocollo n. 4050/2022 del 2 agosto 2022
(prot. Mipaaf n. 342031 del 2 agosto 2022) dall'organismo di
controllo, TCA Toscana certificazione agroalimentare Srl, autorizzato
a svolgere l'attivita' di controllo sulla citata denominazione di
origine;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio di tutela del vino Candia dei Colli Apuani a svolgere le
funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui
all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC
«Candia dei Colli Apuani»;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il
decreto ministeriale 10 dicembre 2015, n. 84458, al Consorzio di
tutela del vino Candia dei Colli Apuani, con sede legale in Massa,
Largo Matteotti, n. 22 a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della
legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Candia dei Colli Apuani».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale
10 dicembre 2015, n. 84458, puo' essere sospeso con provvedimento
motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti
dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio
2018.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 8 agosto 2022
Il dirigente: Cafiero
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