Consorzio di tutela della Finocchiona IGP - Conferma incarico 2019
E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 27 giugno 2016 al Consorzio di tutela della Finocchiona IGP con sede legale in Firenze, via di Novoli 73/C, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP Finocchiona.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 8 luglio 2019
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Finocchiona IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Finocchiona». (19A04822)
(GU n.174 del 26-7-2019)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori
che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una
domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche
specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all'origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle
quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono
ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico
corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 97
del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9
del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21
novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12
giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile
2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio
2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto
2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (UE) n. 629 della Commissione del 22 aprile
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 104
del 23 aprile 2015 con il quale e' stata registrata la indicazione
geografica protetta «Finocchiona»;
Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
169 del 21 luglio 2016, con il quale e' stato attribuito per un
triennio al Consorzio di tutela della Finocchiona IGP il
riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art.
14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP
«Finocchiona»;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n.
61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che
individua la modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha
verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei
soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella
filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera f) del
medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di
riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle
dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle
attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo INEQ a mezzo pec
in data 2 luglio 2019 (prot. Mipaaf n. 47645), autorizzato a svolgere
le attivita' di controllo sull'indicazione geografica protetta
«Finocchiona»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 19
marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio di tutela della Finocchiona IGP a svolgere le funzioni
indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP
«Finocchiona»;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 27 giugno 2016 al Consorzio di tutela della Finocchiona IGP con sede legale in Firenze, via di Novoli 73/C, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Finocchiona».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 27 giugno 2016 puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2019
Il dirigente: Polizzi
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