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Consorzio di tutela della IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto - Riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Consorzio di tutela della IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto

Il Consorzio di tutela della IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto e' riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15,  della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, della legge 21  dicembre 1999, n. 526 ed e'  incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGPFinocchio di Isola Capo Rizzuto,  registrata con regolamento (UE) n. 1416 della Commissione del 16 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Unione europea L 218 del 23 agosto 2022.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 11 giugno 2024  

Riconoscimento del Consorzio di tutela della IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto e attribuzione dell'incarico di  svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato  dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela,  informazione del consumatore e cura generale degli interessi della IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto». (24A03198)

(GU n.144 del 21-6-2024)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e,
in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che,
chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una domanda
di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche
riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine
geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997;
Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128
del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata
legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14,
comma 16, della legge n. 526 del 1999, e' stato adottato il
regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 272
del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni
dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive
per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP
con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2023, n. 477058,
concernente «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante la riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», che ha
previsto, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive,
della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica,
l'istituzione della Direzione generale dell'ippica e della Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare, ed ha
individuato gli uffici dirigenziali non generali e le relative
competenze della Direzione generale per l'ippica (DG IPPICA) e della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
(DG PQA);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74.», registrato dalla Corte dei conti in data 24 novembre
2023 con n. 1536;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910,
registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva del Dipartimento della sovranita' alimentare e
dell'ippica 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dell'Ufficio
centrale di bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Ministro 31
gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23
febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali
sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e
definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (UE) n. 1416 della Commissione del 16 agosto
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 218
del 23 agosto 2022, con il quale e' stata registrata l'indicazione
geografica protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto»;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della IGP
Finocchio di Isola Capo Rizzuto con sede legale in Crotone, piazza
Montessori, n. 19/22, intesa ad ottenere il riconoscimento dello
stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24
aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni per la
IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto»;
Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 sopra citato, relativo ai
requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela, e'
soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la
partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti
alla categoria «produttori agricoli», nella filiera «ortofrutticoli e
cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b), del
medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di
riferimento;
Considerato che la predetta verifica e' stata eseguita sulla base
delle informazioni forniti dal consorzio a mezzo pec il 22 agosto
2023 (prot. Masaf n. 430903 del 28 agosto 2023) e della attestazione
rilasciata dall'Autorita' pubblica di controllo, 3APTA - Parco
tecnologico agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l., a mezzo pec
il 12 giugno 2023 (prot. Masaf n. 306943 del 13 giugno 2023);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio di tutela della IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto al fine
di consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e
specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128 e successive modificazioni ed integrazioni per la IGP «Finocchio
di Isola Capo Rizzuto»;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio di tutela della IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto
e' riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24
aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, della legge 21
dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni
previste dal medesimo comma sulla IGP «Finocchio di Isola Capo
Rizzuto», registrata con regolamento (UE) n. 1416 della Commissione
del 16 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione
europea L 218 del 23 agosto 2022.

Art. 2

1. Lo statuto del Consorzio di tutela della IGP Finocchio di Isola
Capo Rizzuto, con sede legale in Crotone, piazza Montessori, n.
19/22, e' conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24
aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei
decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste allo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la IGP «Finocchio di
Isola Capo Rizzuto».

Art. 3

1. Il Consorzio di tutela della IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto
non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti
interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.

Art. 4

1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in
conformita' a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre
2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP
e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Finocchio
di Isola Capo Rizzuto» appartenenti alla categoria «produttori
agricoli», nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati»
individuata all'art. 4, lettera b), del decreto 12 aprile 2000, n.
61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a
sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di
mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 5

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dal giorno successivo della data di pubblicazione
dello stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di
perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in
particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e
successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali
12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta
«Finocchio di Isola Capo Rizzuto» ai sensi dell'art. 54, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012
relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.

Roma, 11 giugno 2024

Il direttore generale: Iacovoni

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