Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP - Conferma incarico 2022
E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 10 settembre 2012, al Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP con sede legale in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 79, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Liquirizia di Calabria».
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 settembre 2022
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Liquirizia di
Calabria DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della
legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Liquirizia di
Calabria». (22A05283)
(GU n.220 del 20-9-2022)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori
che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una
domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche
specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all'origine geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 -1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti il decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999;
Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del
1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (CE) n. 1072 della Commissione del 20 ottobre
2011, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 278 del 25 ottobre 2011 con
il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta
«Liquirizia di Calabria»;
Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 222 del 22 settembre 2012, successivamente rinnovato, con il quale
e' stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della
Liquirizia di Calabria DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere
le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, per la DOP «Liquirizia di Calabria»;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413
e successive modifiche ed integrazioni citato, recante disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di
tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita' per la
verifica della sussistenza del requisito della rappresentativita',
effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive modifiche ed
integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto
il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «agricoltori» nella
filiera «caffe', te' e spezie escluso il mate'» individuata all'art.
4, lettera m) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della
produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo
significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla
base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con pec
del 27 maggio 2022, (prot. Mipaaf n. 242543 del 30 maggio 2022) e
della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo
Agroqualita' S.p.a., con le pec del 31 maggio 2022 (prot. Mipaaf
247626 del 3 giugno 2022) e del 21 luglio 2022 (prot. Mipaaf 324567
del 21 luglio 2022), autorizzato a svolgere le attivita' di controllo
sulla denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP a svolgere le
funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la DOP «Liquirizia di Calabria»;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 10 settembre 2012, al Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP con sede legale in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 79, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Liquirizia di Calabria».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 10 settembre 2012 e nel presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni e dei
requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413
e 61414 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 7 settembre 2022
Il dirigente: Cafiero
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