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Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP - Riconoscimento - 2022

Pubblicato da disciplinare
Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP

Il Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15,  della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo  comma sulla IGP Pesca di Leonforte registrata con regolamento (UE) n. 622 della Commissione  del 15 luglio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 182 del 16 luglio 2010.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 aprile 2022  

Riconoscimento del Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP e attribuzione dell'incarico di  svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato  dall'art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pesca di Leonforte». (22A02606)

(GU n.99 del 29-4-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e,
in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che,
chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una domanda
di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche
riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine
geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle
quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono
ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico
corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97
del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale Repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12
giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile
2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio
2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto
2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (UE) n. 622 della Commissione del 15 luglio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge
n. 182 del 16 luglio 2010 con il quale e' stata registrata
l'indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»;
Vista l'istanza presentata in data 26 ottobre 2021 dal Consorzio di
tutela della Pesca di Leonforte IGP con sede legale in Leonforte (EN)
- via Catania n. 62 - intesa ad ottenere il riconoscimento dello
stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15,
della citata legge n. 526/1999 per la IGP «Pesca di Leonforte»;
Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha
verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei
soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella
filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata
all'art. 4, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della
produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo
significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla
base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente a mezzo
pec in data 28 febbraio 2022 (prot. mipaaf 095142) e delle
attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo agroqualita' a
mezzo pec in data 1° marzo 2022 (prot. mipaaf n. 096142);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP al fine di
consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e
specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge
n. 526/1999 per la IGP «Pesca di Leonforte»;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal
medesimo comma sulla IGP «Pesca di Leonforte» registrata con
regolamento (UE) n. 622 della Commissione del 15 luglio 2010
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 182
del 16 luglio 2010.

Art. 2

1. Lo statuto del Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP,
con sede legale in Leonforte (EN) - via Catania n. 62 - e' conforme
alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle
indicazioni geografiche protette (IGP).
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Pesca di Leonforte».

Art. 3

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non puo' modificare il
proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.

Art. 4

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 puo' coadiuvare,
nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attivita' di autocontrollo
svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti
interessati all'utilizzazione della IGP «Pesca di Leonforte» non
associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo
dell'organismo autorizzato.

Art. 5

1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' a quanto
stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del
regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle
attivita' dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Pesca di
Leonforte» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella
filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata
dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma
precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di
tutela.

Art. 6

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello
stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.
Roma, 20 aprile 2022

Il dirigente: Cafiero

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