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Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica - riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica

Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della  legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo  comma, sulla IGP Carota novella di Ispica registrata con regolamento (UE) n. 1214 della  Commissione del 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 335  del 18 dicembre 2010.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 gennaio 2013  

Riconoscimento del Consorzio di Tutela I.G.P. Carota Novella di
Ispica e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui
all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per
la IGP «Carota Novella di Ispica». (13A00814)

(GU n.29 del 4-2-2013)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunita' di
promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare
l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera
efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio
delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico
corrispondente;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 97
del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)» e «Individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle
Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 9
del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16 della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre
2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma
15, lettera d) della legge n. 526/1999, sono state impartite le
direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e
delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora
Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressioni frodi
dei prodotti agro-alimentari, nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12
giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile
2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio
2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio
2005, recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto del
12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti
di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela
delle DOP e delle IGP;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto
2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (UE) n. 1214 della Commissione del 17 dicembre
2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 335
del 18 dicembre 2010 con il quale e' stata registrata la indicazione
geografica protetta «Carota novella di Ispica»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela I.G.P. Carota
novella di Ispica con sede legale in via Benedetto Spadaro n. 97 -
97014 Ispica (Ragusa), intesa ad ottenere il riconoscimento dello
stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della
citata legge n. 526/1999;
Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha
verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei
soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella
filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata
all'art. 2, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3
della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo
significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla
base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle
attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato «Suolo e
salute S.r.l.», autorizzato a svolgere le attivita' di controllo
sulla indicazione geografica protetta «Carota novella di Ispica»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
consorzio di tutela I.G.P. Carota novella di Ispica al fine di
consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e
specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n.
526/1999;

Decreta:

Art. 1

1. Lo statuto del consorzio di tutela I.G.P. Carota novella di
Ispica, con sede legale in via Benedetto Spadaro n. 97 - 97014 Ispica
(Ragusa), e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto
12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti
di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle Denominazioni di
origine protetta (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette
(IGP).

Art. 2

1. Il consorzio di cui all'art. 1 e' riconosciuto ai sensi
dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed e'
incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla
IGP «Carota novella di Ispica» registrata con regolamento (UE) n.
1214 della Commissione del 17 dicembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 335 del 18 dicembre 2010.
2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di
rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di
riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non
consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri
associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto
incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la
IGP «Carota novella di Ispica».

Art. 3

1. Il consorzio di cui all'art. 1 non puo' modificare il proprio
statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo
assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.

Art. 4

1. Il consorzio di cui all'art. 1 puo' coadiuvare, nell'ambito
dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto,
l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove
richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP
«Carota novella di Ispica» non associati, a condizione che siano
immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5

1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' del decreto
12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la
ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di
tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Carota
novella di Ispica» appartenenti alla categoria «produttori agricoli»
nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata
dall'art. 4, lettera b) del decreto 12 aprile 2000 e successive
modificazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle Denominazioni di
origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette
(IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali
relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni
geografiche protette (IGP).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2013

Il direttore generale: Vaccari

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