Consorzio di tutela Pizzoccheri della Valtellina IGP - Riconoscimento
Il Consorzio di tutela Pizzoccheri della Valtellina IGP e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Pizzoccheri della Valtellina» registrata con regolamento (UE) n. 1730 della Commissione del 22 settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 262 del 29 settembre 2016.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 luglio 2020
Riconoscimento del Consorzio di tutela Pizzoccheri della Valtellina
IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui
all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato
dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per
la IGP «Pizzoccheri della Valtellina». (20A04143)
(GU n.194 del 4-8-2020)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e,
in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che,
chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una domanda
di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche
riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine
geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle
quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono
ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico
corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in
particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97
del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9
del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21
novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12
giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile
2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio
2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto
2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (UE) n. 1730 della Commissione del 22
settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea L. 262 del 29 settembre 2016 con il quale e' stata registrata
l'indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina»;
Vista l'istanza presentata in data 6 luglio 2017 (prot. Mipaaft n.
80259) dal Consorzio di tutela Pizzoccheri della Valtellina IGP con
sede legale in Sondrio, via Piazzi n. 23, intesa ad ottenere il
riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate
all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999 per la IGP
«Pizzoccheri della Valtellina»;
Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha
verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei
soggetti appartenenti alla categoria «pastifici» nella filiera «pasta
alimentare» individuata all'art. 4, del medesimo decreto, come
modificato dal decreto ministeriale 14 giugno 2017, rappresenta
almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo
nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica e' stata
eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio
richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di
controllo CSQA a mezzo pec in data 26 novembre 2019 (prot. Mipaaf n.
82491) e successive integrazioni fornite dal consorzio da ultimo in
data 24 luglio 2020 (prot. Mipaaf n. 9022280);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, ed in
particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma
degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di
livello dirigenziale non generale;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio di tutela Pizzoccheri della Valtellina IGP al fine di
consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e
specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n.
526/1999 per la IGP «Pizzoccheri della Valtellina»;
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio di tutela Pizzoccheri della Valtellina IGP e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Pizzoccheri della Valtellina» registrata con regolamento (UE) n. 1730 della Commissione del 22 settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 262 del 29 settembre 2016.
Art. 2
1. Lo statuto del Consorzio di tutela Pizzoccheri della Valtellina
IGP, con sede in Sondrio, via Piazzi n. 23, e' conforme alle
prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000 e
successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle
indicazioni geografiche protette (IGP).
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Pizzoccheri della Valtellina».
Art. 3
1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non puo' modificare il
proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
Art. 4
1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 puo' coadiuvare,
nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attivita' di autocontrollo
svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti
interessati all'utilizzazione della IGP «Pizzoccheri della
Valtellina» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema
di controllo dell'organismo autorizzato.
Art. 5
1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' a quanto
stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del
regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP
«Pizzoccheri della Valtellina» appartenenti alla categoria
«pastifici», nella filiera «pasta alimentare» individuata dall'art. 4
del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni,
sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in
caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.
Art. 6
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni e
integrazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Roma, 27 luglio 2020
Il dirigente: Polizzi
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