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Consorzio di tutela Radicchio di Chioggia IGP - Conferma incarico 2022

Pubblicato da disciplinare
Consorzio di tutela Radicchio di Chioggia IGP

E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 12 aprile 2016, n.  29799, al Consorzio di tutela Radicchio di Chioggia IGP con sede legale c/o Mercato Orticolo di Chioggia, Loc. Brondolo Chioggia (VE), a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24  aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,  n. 526 per la IGP Radicchio di Chioggia.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 13 dicembre 2022  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela radicchio di Chioggia
IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24
aprile 998 n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Radicchio di Chioggia».
(22A07159)

(GU n.298 del 22-12-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori
che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una
domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche
specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all'origine geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di
seguito Ministero);
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero in attuazione dell'art. 14, comma 17, della
citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (CE) n. 1025 della Commissione del 17 ottobre
2008, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea legge 277 del 18 ottobre
2008, con il quale e' stata registrata la indicazione geografica
protetta «Radicchio di Chioggia»;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2016, n. 29799, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 99 del 29 aprile 2016, successivamente rinnovato, con il quale e'
stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Radicchio di
Chioggia IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di
cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato
dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la
IGP «Radicchio di Chioggia»;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n.
61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita'
per la verifica della sussistenza del requisito della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni
ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto
il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori
agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati»
individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta
almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo
nel periodo significativo di riferimento;
Considerato in particolare che la verifica predetta e' stata
eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio
richiedente a mezzo pec il 20 ottobre 2022, (prot. Masaf n. 535792
del 20 ottobre 2022) ed il 28 novembre 2022 (prot. Masaf n. 608919
del 28 novembre 2022) e della attestazione rilasciata dall'Organismo
di controllo CSQA Certificazioni S.r.l. a mezzo pec il 6 ottobre 2022
(prot. Masaf n. 502354 del 6 ottobre 2022), autorizzato a svolgere le
attivita' di controllo sulla indicazione geografica protetta
«Radicchio di Chioggia»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio di tutela Radicchio di Chioggia IGP a svolgere le
funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la IGP «Radicchio di Chioggia»;

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 12 aprile 2016, n.  29799, al Consorzio di tutela Radicchio di Chioggia IGP con sede legale c/o Mercato Orticolo di Chioggia, Loc. Brondolo Chioggia (VE), a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24  aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,  n. 526 per la IGP «Radicchio di Chioggia».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 12 aprile 2016, n. 29799 e nel
presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e
revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53
della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed
integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12
aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 13 dicembre 2022

Il dirigente: Cafiero

 

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