Consorzio di tutela Tintilia del Molise - Riconoscimento
Il Consorzio di tutela Tintilia del Molise e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, comma 1 e 4 della citata legge per la DOC «Tintilia del Molise». Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle indicazioni geografiche protette dell'Unione ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 12 novembre 2024
Riconoscimento del Consorzio di tutela Tintilia del Molise e
attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4
della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Tintilia del
Molise». (24A06144)
(GU n.272 del 20-11-2024)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e
che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che
istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di
vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n.
493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
direzione;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le
disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013,
n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la
procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione
delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti
vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Viste le linee guida per la predisposizione del programma di
vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la
nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela Tintilia del
Molise, con sede legale in Campobasso, piazza della Vittoria, n. 1,
intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1
della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento dell'incarico
di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per la DOC
«Tintilia del Molise»;
Considerato che la denominazione «Tintilia del Molise», e' stata
riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge 238/2016 e che
e' una denominazione iscritta nel registro delle indicazioni
geografiche protette dell'Unione ai sensi dell'art. 22 del
regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 aprile 2024;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio di tutela
Tintilia del Molise, alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016,
n. 238 e del d.m. 18 luglio 2018;
Considerato che il Consorzio di tutela Tintilia del Molise, ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41
della legge n. 238/2016 per la DOC «Tintilia del Molise». Tale
verifica e' stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate
dall'Organismo di controllo, Rina Agrifood Spa, con la nota n.
621/2024 del 14 febbraio 2024 (prot. Masaf n. 74690/2024),
autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
citata;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio di tutela Tintilia del Molise, ai sensi dell'art. 41, comma
1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione,
tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e 4 sulla DOC «Tintilia
del Molise»;
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio di tutela Tintilia del Molise e' riconosciuto ai
sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed
e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, comma 1
e 4 della citata legge per la DOC «Tintilia del Molise». Tale
denominazione risulta iscritta nel registro delle indicazioni
geografiche protette dell'Unione ai sensi dell'art. 22 del
regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 aprile 2024.
Art. 2
1. Lo statuto del Consorzio di tutela Tintilia del Molise, con sede
legale in Campobasso, piazza della Vittoria, n. 1, e' conforme alle
prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del d.m. 18
luglio 2018.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, allo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della
legge n. 238/2016 per la DOC «Tintilia del Molise».
Art. 3
1. Il Consorzio di tutela Tintilia del Molise non puo' modificare
il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il
preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.
Art. 4
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto
ministeriale 18 luglio 2018.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione, ai sensi dell'art. 25 del regolamento
(UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
aprile 2024.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 12 novembre 2024
Il dirigente: Gasparri
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