Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli - Riconoscimento
Riconoscimento del Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e per la DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli»
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 maggio 2021
Riconoscimento del Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e per la DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli». (21A03346)
(GU n.134 del 7-6-2021)
IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61;
Viste le linee guida per la predisposizione del programma di
vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la
nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela vino Friularo di
Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli, con sede legale in Bagnoli di Sopra
(PD), piazza Marconi, n. 63, intesa ad ottenere il riconoscimento ai
sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed
il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41
della citata legge per la DOCG «Bagnoli Friularo» o «Friularo di
Bagnoli» e per la DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli»;
Considerato che le denominazioni «Bagnoli Friularo» o «Friularo di
Bagnoli» e «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» sono state riconosciute a
livello nazionale ai sensi della legge n. 238/2016 e che sono
denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento
(UE) n. 1308;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio di tutela
vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli, alle prescrizioni
della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18
luglio 2018;
Considerato che il Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli
DOCG e vini DOC Bagnoli, ha dimostrato la rappresentativita' di cui
al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOCG
«Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e per la DOC «Bagnoli di
Sopra» o «Bagnoli». Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle
attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo, Valoritalia
S.r.l., con la nota prot. n. 6409 dell'11 maggio 2021, autorizzata a
svolgere l'attivita' di controllo sulle denominazioni «Bagnoli
Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli,
ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di
promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41,
comma 1 e 4 per la DOCG «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e
per la DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli»;
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC
Bagnoli, e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge
12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni
previste dall'art. 41, comma 1 e 4 per la DOCG «Bagnoli Friularo» o
«Friularo di Bagnoli» e per la DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli».
Tali denominazioni risultano iscritte nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n.
1308/2013.
Art. 2
1. Lo statuto del Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG
e vini DOC Bagnoli, con sede legale in Bagnoli di Sopra (PD), piazza
Marconi, n. 63, e' conforme alle prescrizioni della legge 12 dicembre
2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge n. 238/2016 per
la DOCG «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e per la DOC
«Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli».
Art. 3
1. Il Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC
Bagnoli, non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali
regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali.
Art. 4
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto
ministeriale 18 luglio 2018.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato per la denominazione, «Bagnoli Friularo» o
«Friularo di Bagnoli» e/o «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», per la
quale la Commissione europea decida la cancellazione della
protezione, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n.
1308/2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Roma, 21 maggio 2021
Il direttore generale: Gerini