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Consorzio di tutela Vita Salernum Vites - Conferma incarico Cilento Castel San Lorenzo Paestum Colli di Salerno

Pubblicato da disciplinare
Consorzio di tutela Vita Salernum Vites

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Vita Salernum Vites a svolgere le funzioni di  promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli  interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle  DOP «Cilento» e «Castel San Lorenzo» e sulle IGP «Paestum» e «Colli di Salerno»

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Vita Salernum Vites sulle  DOP Cilento e Castel San Lorenzo e sulle IGP Paestum e Colli di Salerno

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 ottobre 2021  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Vita Salernum Vites a svolgere le funzioni di  promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli  interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle  DOP «Cilento» e «Castel San Lorenzo» e sulle IGP «Paestum» e «Colli di Salerno». (21A06490)

(GU n.264 del 5-11-2021)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 42292 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 151 del 2 luglio
2015, successivamente confermato, con il quale e' stato riconosciuto
il Consorzio di tutela Vita Salernum Vites ed attribuito per un
triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOP
«Cilento», «Castel San Lorenzo» e «Costa d'Amalfi» ed alle IGP
«Paestum» e «Colli di Salerno»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela Vita Salernum
Vites, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto
alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela Vita
Salernum Vites, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge
n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresi' che il Consorzio di tutela Vita Salernum Vites
puo' adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art.
3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela Vita
Salernum Vites richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le
funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre
2016, n. 238 per le DOP «Cilento», «Castel San Lorenzo» e «Costa
d'Amalfi» e per le IGP «Paestum» e «Colli di Salerno»;
Considerato che il Consorzio di tutela Vita Salernum Vites ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41
della legge n. 238 del 2016 solo per le DOP «Cilento» e «Castel San
Lorenzo» e per le IGP «Paestum» e «Colli di Salerno», mentre non ha
dimostrato la rappresentativita' di cui all'art. 41 della legge
citata per la DOP «Costa d'Amalfi». Tale verifica e' stata eseguita
sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n.
290/2021 del 7 giugno 2021 dall'Organismo di controllo, Agroqualita'
S.p.a., autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sulle citate
denominazioni;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio di tutela Vita Salernum Vites a svolgere le funzioni di
promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41,
comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le sole denominazioni
«Cilento», «Castel San Lorenzo», «Paestum» e «Colli di Salerno»;

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il
decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 42292 e successive
modificazioni ed integrazioni, al Consorzio di tutela Vita Salernum
Vites, con sede legale in Salerno, via Roberto Wenner, n. 62, a
svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza,
tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi,
di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle
DOP «Cilento» e «Castel San Lorenzo» e sulle IGP «Paestum» e «Colli
di Salerno».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale
9 giugno 2015, n. 42292 e successive modificazioni ed integrazioni,
puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in
caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e
dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 25 ottobre 2021

Il dirigente: Cafiero

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