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Consorzio Olio di Roma IGP - Riconoscimento e attribuzione incarico

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Consorzio Olio di Roma IGP - Riconoscimento e attribuzione incarico

Riconoscimento del Consorzio Olio di Roma IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni  di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP Olio di Roma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 maggio 2022  

Riconoscimento del Consorzio Olio di Roma IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni  di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Olio di Roma». (22A02922)

(GU n.115 del 18-5-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELL PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e,
in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che,
chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una domanda
di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche
riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine
geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti il decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del
1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9
del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526 del 1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21
novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (UE) n. 1261 della Commissione del 26 luglio
2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 277
del 2 agosto 2021 con il quale e' stata registrata l'indicazione
geografica protetta «Olio di Roma»;
Vista l'istanza presentata in data 17 settembre 2021 dal
costituendo Consorzio Olio di Roma IGP con sede legale in Roma - via
dei Cerchi n. 87 - intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso
ad esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni per la IGP
«Olio di Roma»;
Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000, n. 61413 sopra citato, relativo ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto
il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori»
nella filiera «grassi, olii» individuata all'art. 4, del medesimo
decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata
dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento.
Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle dichiarazioni
presentate dal consorzio richiedente con nota del 26 aprile 2022
(prot. Mipaaf n. 184070 del 26 aprile 2021 e delle attestazioni
rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualita' S.p.a. a mezzo
pec in data 11 febbraio 2022 (prot. Mipaaf n. 71365 del 15 febbraio
2022);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio Olio di Roma IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle
attivita' sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 53
della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed
integrazioni per la IGP «Olio di Roma»;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio Olio di Roma IGP e' riconosciuto ai sensi dell'art.
53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di
svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Olio di
Roma» registrata con regolamento (UE) n. 1261 della Commissione del
26 luglio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione
europea L 277 del 2 agosto 2021.

Art. 2

1. Lo statuto del Consorzio Olio di Roma IGP, con sede legale in
Roma - via dei Cerchi n. 87 - e' conforme alle prescrizioni dell'art.
53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed
integrazioni e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n.
61414 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Olio di Roma».

Art. 3

1. Il Consorzio Olio di Roma IGP non puo' modificare il proprio
statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo
assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.

Art. 4

1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in
conformita' a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410
di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi
derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle
IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Olio di
Roma» appartenenti alla categoria «olivicoltori», nella filiera
«grassi, olii» individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000, n.
61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a
sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di
mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 5

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dal giorno successivo della data di pubblicazione
dello stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di
perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti
ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare ai sensi dell'art. 7
del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni
ed integrazioni.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta
«Olio di Roma» ai sensi dell'art. 54, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai
regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 10 maggio 2022

Il dirigente: Cafiero

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