Consorzio per la tutela dei Cantucci-Cantuccini Toscani IGP - Riconoscimento ed attribuzione incarico
Il Consorzio per la tutela dei Cantucci/Cantuccini Toscani IGP e' riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani, registrata con regolamento (UE) n. 81 della Commissione del 19 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 17 del 26 gennaio 2016.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 30 novembre 2023
Riconoscimento del Consorzio per la tutela dei Cantucci/Cantuccini
Toscani IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di
cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128
come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione
del consumatore e cura generale degli interessi della IGP «Cantuccini
Toscani/Cantucci Toscani». (23A06720)
(GU n.287 del 9-12-2023)
IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e,
in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che,
chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una domanda
di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche
riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine
geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 -1997;
Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128
del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
integrazioni e modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
integrazioni e modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata
legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14,
comma 16, della legge n. 526 del 1999, e' stato adottato il
regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 272
del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni
dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive
per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP
con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (UE) n. 81 della Commissione del 19 gennaio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 17
del 26 gennaio 2016, con il quale e' stata registrata l'indicazione
geografica protetta «Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani»;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei
Cantucci/Cantuccini Toscani IGP con sede legale in Firenze - via
Valfonda n. 9 - intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad
esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni per la IGP
«Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani»;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 sopra citato, relativo ai
requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela, e'
soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la
partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti
alla categoria «produttori», nella filiera «prodotti di pasticceria,
confetteria o biscotteria» individuata all'art. 4, lettera o), del
medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di
riferimento;
Considerato che la predetta verifica e' stata eseguita sulla base
delle informazioni fornite dal Consorzio a mezzo pec il 22 settembre
2023 (prot. Masaf n. 508060 del 22 settembre 2023) e della
attestazione rilasciata dall'Organismo di controllo, Bioagricert Srl,
a mezzo pec il 4 agosto 2023 (prot. Masaf n. 411587 del 7 agosto
2023);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 118468
del 22 febbraio 2023 e successive integrazioni e modificazioni, in
particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici
dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di
incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio per la tutela dei Cantucci/Cantuccini Toscani IGP al fine
di consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e
specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128 e successive integrazioni e modificazioni per la IGP «Cantuccini
Toscani/Cantucci Toscani»;
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio per la tutela dei Cantucci/Cantuccini Toscani IGP
e' riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24
aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21
dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni
previste dal medesimo comma sulla IGP «Cantuccini Toscani/Cantucci
Toscani», registrata con regolamento (UE) n. 81 della Commissione del
19 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione
europea L 17 del 26 gennaio 2016.
Art. 2
1. Lo statuto del Consorzio per la tutela dei Cantucci/Cantuccini
Toscani IGP, con sede legale in Firenze - via Valfonda n. 9 - e'
conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998,
n. 128 e successive integrazioni e modificazioni e dei decreti
ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive
integrazioni e modificazioni.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste allo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la IGP «Cantuccini
Toscani/Cantucci Toscani».
Art. 3
1. Il Consorzio per la tutela dei Cantucci/Cantuccini Toscani IGP
non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti
interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.
Art. 4
1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in
conformita' a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre
2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP
e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP
«Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani» appartenenti alla categoria
«produttori», nella filiera «prodotti di pasticceria, confetteria o
biscotteria» individuata all'art. 4, lettera o), del decreto 12
aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni,
sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in
caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.
Art. 5
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dal giorno successivo della data di pubblicazione
dello stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di
perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in
particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e
successive integrazioni e modificazioni e dai decreti ministeriali 12
aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e
modificazioni.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta
«Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani» ai sensi dell'art. 54,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 30 novembre 2023
Il dirigente: Cafiero
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