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Consorzio per la tutela dei vini DOP e IGP Colli di Luni, Cinque Terre, Colline  di Levanto e Liguria di Levante - Riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Consorzio per la tutela dei vini DOP e IGP Colli di Luni, Cinque Terre, Colline  di Levanto e Liguria di Levante

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dei vini DOP e IGP Colli di Luni, Cinque Terre, Colline  di Levanto e Liguria di Levante e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di  cui all'articolo 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOP «Cinque Terre», «Colli di Luni», «Colline di Levanto» e per l'IGP «Liguria di Levante»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 aprile 2021  

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dei vini DOP e IGP Colli di Luni, Cinque Terre, Colline  di Levanto e Liguria di Levante e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di  cui all'articolo 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOP «Cinque Terre», «Colli di Luni», «Colline di Levanto» e per l'IGP «Liguria di Levante». (21A02240)

(GU n.91 del 16-4-2021)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle
denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle
menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di
opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro
dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso
dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di
controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012, recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61;
Viste le linee guida per la predisposizione del programma di
vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la
nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini DOP
e IGP Colli di Luni, Cinque Terre, Colline di Levanto e Liguria di
Levante, con sede legale in Sarzana (SP), Via Variante Cisa loc.
Pallodola presso la sede delle organizzazioni professionali di
categoria, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art.
41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento
dell'incarico di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge
per le DOP «Cinque Terre», «Colli di Luni», «Colline di Levanto» e
per l'IGP «Liguria di Levante»;
Considerato che le denominazioni «Cinque Terre», «Colli di Luni»,
«Colline di Levanto» e «Liguria di Levante» sono state riconosciute a
livello nazionale ai sensi della legge n. 238/2016 e che sono
denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento
(UE) n. 1308;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio per la tutela
dei vini DOP e IGP Colli di Luni, Cinque Terre, Colline di Levanto e
Liguria di Levante, alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016,
n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini DOP e IGP Colli
di Luni, Cinque Terre, Colline di Levanto e Liguria di Levante, ha
dimostrato la rappresentativita' di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41
della legge n. 238/2016 per le DOP «Cinque Terre», «Colli di Luni»,
«Colline di Levanto» e per l'IGP «Liguria di Levante». Tale verifica
e' stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate
dall'autorita' pubblica di controllo, la Camera di commercio Riviera
di Liguria, con le note n. 30739/U del 2 ottobre 2020 e n. 13387/U
del 6 aprile 2021, autorizzata a svolgere l'attivita' di controllo
sulle denominazioni «Cinque Terre», «Colli di Luni», «Colline di
Levanto» e «Liguria di Levante»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio per la tutela dei vini DOP e IGP Colli di Luni, Cinque
Terre, Colline di Levanto e Liguria di Levante, ai sensi dell'art.
41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione,
tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui al citato art. 41, commi 1 e 4 per le DOP «Cinque
Terre», «Colli di Luni», «Colline di Levanto» e per l'IGP «Liguria di
Levante»;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio per la tutela dei vini DOP e IGP Colli di Luni,
Cinque Terre, Colline di Levanto e Liguria di Levante, e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre
2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste
dall'art. 41, commi 1 e 4 per le DOP «Cinque Terre», «Colli di Luni»,
«Colline di Levanto» e per l'IGP «Liguria di Levante». Tali
denominazioni risultano iscritte nel registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di
cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOP e IGP Colli
di Luni, Cinque Terre, Colline di Levanto e Liguria di Levante, con
sede legale in Sarzana (SP), Via Variante Cisa loc. Pallodola presso
la sede delle organizzazioni professionali di categoria, e' conforme
alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto
ministeriale 18 luglio 2018.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per
le DOP «Cinque Terre», «Colli di Luni», «Colline di Levanto» e per
l'IGP «Liguria di Levante».

Art. 3

1. Il Consorzio per la tutela dei vini DOP e IGP Colli di Luni,
Cinque Terre, Colline di Levanto e Liguria di Levante, non puo'
modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni
senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali.

Art. 4

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto
ministeriale 18 luglio 2018.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per una delle denominazioni tutelate,
«Cinque Terre», «Colli di Luni», «Colline di Levanto» e «Liguria di
Levante», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n.
1308/2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Roma, 7 aprile 2021

Il direttore generale: Gerini

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