Consorzio per la tutela del Formaggio Castelmagno - Conferma incarico 2024
E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 10 giugno 2002, al Consorzio per la tutela del Formaggio Castelmagno a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP Castelmagno
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 23 gennaio 2024
Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Formaggio Castelmagno a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Castelmagno».
(24A00475)
(GU n.27 del 2-2-2024)
IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e,
in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che,
chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una domanda
di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche
riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine
geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 -1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
Consorzi di tutela delle DOP, delle DOP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modifiche ed integrazioni., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del
1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Unione Europea legge 163 del 2 luglio 1996,
con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta
«Castelmagno»;
Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
160 del 10 luglio 2002, successivamente confermato, con il quale e'
stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del
Formaggio Castelmagno il riconoscimento e l'incarico a svolgere le
funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n.
128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n.
526, per la DOP «Castelmagno»;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413
e successive modifiche ed integrazioni. citato, recante disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di
tutela delle DOP e delle DOP che individua la modalita' per la
verifica della sussistenza del requisito della rappresentativita',
effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive modifiche ed
integrazioni. sopra citato, relativa ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto
il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella
filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera a) del
medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di
riferimento;
Considerato in particolare che la verifica predetta e' stata
eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio a
mezzo pec il 19 dicembre 2023 (prot. Masaf n. 695001 del 19 dicembre
2023) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo -
INOQ Soc. Cop., a mezzo pec il 16 novembre 2023 (prot. Masaf n.
635260 del 16 novembre 2023), autorizzato a svolgere le attivita' di
controllo sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 118468
del 22 febbraio 2023 e successive modifiche ed integrazioni., in
particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici
dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di
incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno a svolgere le
funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128
del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la DOP «Castelmagno»,
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 10 giugno 2002, al Consorzio per la tutela del Formaggio
Castelmagno, con sede legale in Castelmagno (CN), piazza Caduti n. 1,
a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24
aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Castelmagno».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 10 giugno 2002 e nel presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni. e dei
requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413
e 61414 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 23 gennaio 2024
Il dirigente: Cafiero
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