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Consorzio per la tutela del formaggio Taleggio DOP - riconoscimento e incarico

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Consorzio per la  tutela del formaggio Taleggio DOP - riconoscimento e incarico

Riconoscimento del consorzio per la tutela del formaggio Taleggio D.O.P. e attribuzione  dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999,  n. 526.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 novembre 2004  

Riconoscimento del consorzio per la tutela del formaggio Taleggio D.O.P. e attribuzione  dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999,  n. 526.

(GU n.286 del 6-12-2004)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita'
di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare
l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
Visto l'articolo 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed
in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio
delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e
forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in
attuazione dell'articolo 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999,
relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi,
determinati in ragione della funzione di rappresentare la
collettivita' dei produttori interessati all'utilizzazione delle
denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio
istante;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999,
e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il
quale, conformemente alle previsioni dell'articolo 14, comma 15,
lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione
dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale repressione frodi nell'attivita' di vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L.
148 del 21 giugno 1996 con il quale e' stata registrata la
denominazione di origine protetta «Taleggio»;
Vista l'istanza presentata dal consorzio per la tutela del
formaggio Taleggio D.O.P. con sede in Bergamo, largo Belotti n. 16
(c/o Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le
funzioni indicate all'articolo 14, comma 15 della citata legge n.
526/1999;
Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni indicate all'articolo 3 del citato decreto 12 aprile
2000, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di
tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto
12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela;
Considerato che la condizione richiesta dall'articolo 5 del decreto
12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale,
dei soggetti appartenenti alla categoria nella filiera formaggi,
individuata all'articolo 4, lettera a) del medesimo decreto, che
rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto
organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La
verifica di cui sopra e' stata eseguita sulla base delle
dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle
attestazioni rilasciate dall'organismo privato Certiprodop,
autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla denominazione
di origine protetta «Taleggio» con decreto ministeriale 18 dicembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 4 del 7 gennaio 2002, e successivamente prorogato;
Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di
una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'articolo 14 della legge
21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le
attivita' di controllo svolte ai sensi dell'articolo 10, del
regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato
autorizzato sopra indicato, le attivita' concernenti le proposte di
disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della
stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonche' in
collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali,
le attivita' di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi,
atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle
denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di
commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni
con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al
consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche
chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello
stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito
europeo;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
consorzio per la tutela del formaggio Taleggio D.O.P. al fine di
consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e
specificamente indicate al'art. 14, comma 15 della citata legge n.
526/1999;
Decreta:
Art. 1.
Lo statuto del consorzio per la tutela del formaggio Taleggio
D.O.P., con sede in Bergamo, largo Belotti n. 16 (c/o Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura), e' conforme alle
prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e
delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.
1. Il consorzio per la tutela del formaggio Taleggio D.O.P. e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma. 15 della legge 21 dicembre
1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal
medesimo comma, sulla D.O.P. «Taleggio» registrata con regolamento
(CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.
2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di
rilevanza esterna, contengono, gli estremi del presente decreto di
riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non
consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati
e di rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato
dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per
la D.O.P. «Taleggio».

Art. 3.
Il consorzio per la tutela del formaggio Taleggio D.O.P. non puo'
modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni
senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale competente.

Art. 4.
Il consorzio per la tutela del formaggio Taleggio D.O.P. puo'
coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del
presente decreto, l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri
associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati
all'utilizzazione della D.O.P. «Taleggio» non associati, a condizione
che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo
autorizzato.

Art. 5.
1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
consorzio per la tutela del formaggio Taleggio D.O.P. sono ripartiti
in conformita' del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del
regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle
attivita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle
politiche agricole e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P.
«Taleggio» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera
formaggi, individuata all'articolo 4, lettera a) del decreto
12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti
di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle
I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni
tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.
2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento
motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000,
recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche protette.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: Abate

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