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Consorzio per la tutela della Ciliegia dell'Etna DOP - Conferma 2022

Pubblicato da disciplinare
Consorzio per la tutela della Ciliegia dell'Etna DOP, Ciliegia dell’Etna dop

E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 9 luglio 2015, al  Consorzio per la tutela della Ciliegia dell'Etna DOP con sede legale in Giarre (CT), corso Sicilia n.  109, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come  modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ciliegia dell'Etna».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 settembre 2022  

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della Ciliegia
dell'Etna DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma
15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ciliegia
dell'Etna». (22A05695)

(GU n.238 del 11-10-2022)
 
 



IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori
che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una
domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche
specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all'origine geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999;
Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del
1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d), sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (UE) n. 1363 della Commissione del 19 dicembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea legge
341 del 22 dicembre 2011 con il quale e' stata registrata la
denominazione di origine protetta «Ciliegia dell'Etna»;
Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
174 del 29 luglio 2015, successivamente rinnovato, con il quale e'
stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela della
Ciliegia dell'Etna DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le
funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.
526, per la DOP «Ciliegia dell'Etna»;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n.
61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita'
per la verifica della sussistenza del requisito della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 658284 del 15 dicembre 2021, con la quale e' stato
comunicato al Consorzio per la tutela della Ciliegia dell'Etna DOP
l'impossibilita' di procedere al rinnovo dell'incarico per
problematiche connesse alla mancanza del requisito di
rappresentativita';
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive modificazioni
ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' stata successivamente
soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la
partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti
alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e
cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b), del
medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di
riferimento;
Considerato che la verifica sulla rappresentativita' e' stata
eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio
richiedente con nota del 27 luglio 2022 (prot. Mipaaf n. 336616 del
29 luglio 2022) ed a mezzo Pec il 19 settembre 2022 (prot. Mipaaf n.
440816 del 19 settembre 2022) e della attestazione rilasciata
dall'organismo di controllo Check Fruit S.r.l., a mezzo Pec il 16
settembre 2022 (prot. Mipaaf 433038 del 16 settembre 2022) ed il 22
settembre 2022 (prot. Mipaaf 454740 del 22 settembre 2022),
autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla denominazione
di origine protetta «Ciliegia dell'Etna»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio per la tutela della Ciliegia dell'Etna DOP a svolgere le
funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la DOP «Ciliegia dell'Etna»;

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 9 luglio 2015, al  Consorzio per la tutela della Ciliegia dell'Etna DOP con sede legale in Giarre (CT), corso Sicilia n.  109, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come  modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ciliegia dell'Etna».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 9  luglio 2015 e nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e  revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e  successive integrazioni e modificazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile  2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.


Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in  vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 30 settembre 2022

Il dirigente: Cafiero

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