Consorzio per la tutela della IGP Clementine di Calabria - Conferma incarico 2016
E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 9 giugno 2006 e successivamente rinnovato con decreti del 6 luglio 2010 e 8 luglio 2013 al Consorzio per la tutela della IGP Clementine di Calabria con sede legale in via SS. Cosma e Damiano n. 47, Corigliano Calabro (CS), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Clementine di Calabria».
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 agosto 2016
Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della IGP «Clementine di Calabria», a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Clementine di Calabria». (16A06322)
(GU n.200 del 27-8-2016)
IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in
particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 97
del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 9
del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21
novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12
giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile
2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio
2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio
2005, recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto del
12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto
2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L
322 del 25 novembre 1997 con il quale e' stata registrata la
indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;
Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
147 del 27 giugno 2006 con il quale e' stato attribuito al Consorzio
per la Tutela della IGP «Clementine di Calabria» il riconoscimento e
l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Clementine di Calabria»;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
169 del 22 luglio 2010, con il quale e' stato confermato per un
triennio al Consorzio per la tutela della IGP «Clementine di
Calabria» l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma
15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Clementine di
Calabria»;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
171 del 23 luglio 2013, con il quale e' stato confermato per un
triennio al Consorzio per la tutela della IGP «Clementine di
Calabria» l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma
15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Clementine di
Calabria»;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413
citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che
individua la modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha
verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei
soggetti appartenenti alla categoria <produttori agricoli> nella
filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata
all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3
della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo
significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla
base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle
attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato ICEA
Calabria, autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla
indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;
Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione e'
stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato
decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
in capo al Consorzio per la tutela della IGP «Clementine di Calabria»
a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge
526/1999;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 9 giugno 2006 e successivamente rinnovato con decreti del 6 luglio 2010 e 8 luglio 2013 al Consorzio per la tutela della IGP «Clementine di Calabria» con sede legale in via SS. Cosma e Damiano n. 47, Corigliano Calabro (CS), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Clementine di Calabria».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste nel decreto del 9 giugno 2006 puo' essere sospeso con
provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12
aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP).
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello
stesso, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 agosto 2016
Il direttore generale: Abate
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