Consorzio per la tutela della ricotta di bufala campana - Riconoscimento
Il Consorzio per la tutela della ricotta di bufala campana e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Ricotta di Bufala Campana» registrata con regolamento (UE) n. 634/2010 della Commissione del 19 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 186 del 20 luglio 2010.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 febbraio 2017
Riconoscimento del Consorzio per la tutela della Ricotta di Bufala Campana e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ricotta di Bufala Campana». (17A03131)
(GU n.108 del 11-5-2017)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori
che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una
domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche
specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all'origine geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed in
particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio
delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 97
del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12
giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile
2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005
- recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga
all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005
- recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (UE) n. 634/2010 della Commissione del 19
luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L. 186 del 20 luglio 2010 con il quale e' stata registrata la
denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana»;
Vista l'istanza presentata in data 8 giugno 2016 (prot. Mipaaf n.
46972 del 9 giugno 2016) dal Consorzio per la tutela della ricotta di
bufala campana con sede legale in Caserta presso le Regie
Cavallerizze della Reggia di Caserta alla Via R. Gasparri n. 1,
intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le
funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n.
526/1999;
Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha
verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei
soggetti appartenenti alla categoria caseifici nella filiera «altri
prodotti di origine animale» individuata all'art. 4 del medesimo
decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata
dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento.
Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle dichiarazioni
presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate
dall'organismo di controllo privato DQA Dipartimento qualita'
agroalimentare s.r.l., autorizzato a svolgere le attivita' di
controllo sulla DOP Ricotta di bufala campana;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 3
novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio per la tutela della ricotta di bufala campana al fine di
consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e
specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n.
526/1999;
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio per la tutela della ricotta di bufala campana e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Ricotta di Bufala Campana» registrata con regolamento (UE) n. 634/2010 della Commissione del 19 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 186 del 20 luglio 2010.
Art. 2
1. Lo statuto del Consorzio per la tutela della ricotta di bufala
campana, con sede in Caserta presso le Regie Cavallerizze della
Reggia di Caserta alla Via R. Gasparri n. 1, e' conforme alle
prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e
delle indicazioni geografiche protette (IGP).
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Ricotta di Bufala Campana».
Art. 3
1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non puo' modificare il
proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
Art. 4
1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 puo' coadiuvare,
nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attivita' di autocontrollo
svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti
interessati all'utilizzazione della DOP «Ricotta di Bufala Campana»
non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di
controllo dell'organismo autorizzato.
Art. 5
1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' a quanto
stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del
regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Ricotta
di Bufala Campana» appartenenti alla categoria «caseifici», nella
filiera altri prodotti di origine animale, individuata dall'art. 4
del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al
comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio
di tutela.
Art. 6
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali
relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP).
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello
stesso, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 febbraio 2017
Il dirigente: Polizzi
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