Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona IGP - Riconoscimento e incarico - 2013
Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona IGP e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP Radicchio di Verona registrata con Reg. (CE) n. 98 della Commissione del 02 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 33 del 03 febbraio 2009.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 novembre 2013
Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Radicchio di Verona». (13A09952)
(GU n.290 del 11-12-2013)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca
Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Visto le premesse sulle quali e' fondato il predetto Regolamento
(CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze
dei consumatori che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali,
determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con
caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle
connesse all'origine geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in
particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 97
del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12
giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile
2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio
2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio
2005 - recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto del
12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti
di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela
delle DOP e delle IGP;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto
2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (CE) n. 98 della commissione del 2 febbraio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
legge n. 33 del 3 febbraio 2009 con il quale e' stata registrata la
indicazione geografica protetta «Radicchio di Verona»;
Vista l'istanza presentata in data 6 giugno 2013 dal Consorzio per
la Tutela e la Valorizzazione del Radicchio di Verona IGP, con sede
legale in Verona, via Sommacampagna n. 63H, intesa ad ottenere il
riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate
all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;
Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha
verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei
soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella
filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati individuata all'art.
4, lettera b) del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della
produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo
significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla
base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle
attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA
Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attivita' di
controllo sulla indicazione geografica protetta «Radicchio di
Verona»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Radicchio di Verona
IGP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra
richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della
legge n. 526/1999,
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di
Verona IGP e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed e' incaricato di svolgere le
funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Radicchio di Verona»
registrata con Reg. (CE) n. 98 della Commissione del 02 febbraio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L
33 del 03 febbraio 2009.
Art. 2
1. Lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del
Radicchio di Verona IGP, con sede in Verona, via Sommacampagna n.
63H, e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12
aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP).
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Radicchio di Verona».
Art. 3
1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non puo' modificare il
proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
Art. 4
1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 puo' coadiuvare,
nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attivita' di autocontrollo
svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti
interessati all'utilizzazione della IGP «Radicchio di Verona» non
associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo
dell'organismo autorizzato.
Art. 5
1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' a
quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del
regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Radicchio
di Verona» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella
filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata
dall'art. 4, lettera b) del decreto 12 aprile 2000 recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e
delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere
i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata
appartenenza al consorzio di tutela.
Art. 6
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali
relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela
delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.
Roma, 27 novembre 2013
Il capo dipartimento: Esposito
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