Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP - Conferma incarico
Conferma dell'incarico al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP Nocciola Piemonte o Nocciola del Piemonte
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 maggio 2022
Conferma dell'incarico al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola Piemonte». (22A02943)
(GU n.117 del 20-5-2022)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto Regolamento
ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori
che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una
domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche
specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all'origine geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti il decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999;
Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del
1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L.
148 del 21 giugno 1996 con il quale e' stata registrata l'indicazione
geografica protetta «Nocciola Piemonte»;
Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
293 del 18 dicembre 2003, con il quale e' stato attribuito per un
triennio al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della
Nocciola Piemonte IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le
funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la IGP «Nocciola Piemonte», successivamente rinnovato;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n.
61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita'
per la verifica della sussistenza del requisito della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni
sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei
Consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha
verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei
soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella
filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata
all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3
della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo
significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla
base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente a mezzo
pec in data 24 marzo 2022 (prot. Mipaaf n. 138882) e delle
attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo INOQ in data 22
marzo 2022 (prot. Mipaaf 131982) e 28 marzo 2022 (prot. Mipaaf
150791) autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla
indicazione geografica protetta «Nocciola Piemonte»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola
Piemonte IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata
legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola Piemonte»;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
4 dicembre 2003 al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della
Nocciola Piemonte IGP con sede legale in Bossolasco, via Umberto I n.
1, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge
21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola Piemonte».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste nel decreto 4 dicembre 2003 e nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di
perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti
ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare ai sensi dell'art. 7
del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 10 maggio 2022
Il dirigente: Cafiero
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