Consorzio Prosciutto di Carpegna - conferma incarico 2022
E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 23 marzo 2016, n. 23816, al consorzio Prosciutto di Carpegna con sede legale in Carpegna (PU), piazza Conti, n. 18, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Carpegna».
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 luglio 2022
Conferma dell'incarico al Consorzio Prosciutto di Carpegna a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Carpegna». (22A04129)
(GU n.170 del 22-7-2022)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori
che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una
domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche
specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all'origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 -1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti il decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
integrazioni e modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999;
Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
integrazioni e modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del
1999;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14,
comma 16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 272
del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni
dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive
per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP
con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L.
163 del 2 luglio 1996 e successive integrazioni e modificazioni, con
il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta
«Prosciutto di Carpegna»;
Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 2016, n. 23816,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 85 del 12 aprile 2016, successivamente rinnovato, con
il quale e' stato attribuito per un triennio al consorzio Prosciutto
di Carpegna il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di
cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato
dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la
DOP «Prosciutto di Carpegna»;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n.
61413 e successive integrazioni e modificazioni citato, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita'
per la verifica della sussistenza del requisito della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e
modificazioni sopra citato, relativa ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto
il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di
lavorazione» nella filiera «preparazioni di carni» individuata
all'art. 4, lettera f) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3
della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo
significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla
base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con pec
del 27 maggio 2022, (prot. Mipaaf. n. 242606 del 30 maggio 2022) e
della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo IFCQ -
Certificazioni S.r.l., con nota prot. n. 4374 del 31 maggio 2022
(prot. Mipaaf. 247612 del 3 giugno 2022) autorizzato a svolgere le
attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta
«Prosciutto di Carpegna»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al consorzio Prosciutto di Carpegna a svolgere le funzioni indicate
all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato
dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la
DOP «Prosciutto di Carpegna»;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 23 marzo 2016, n. 23816, al consorzio Prosciutto di Carpegna con sede legale in Carpegna (PU), piazza Conti, n. 18, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Carpegna».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 23 marzo 2016, n. 23816 e nel
presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e
revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53
della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e
modificazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12
aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e
modificazioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 13 luglio 2022
Il dirigente: Cafiero
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