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Consorzio Salame Brianza - Riconoscimento

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Consorzio Salame Brianza

Il Consorzio Salame Brianza e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n.  526, ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Salame Brianza»  registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 21 dicembre 2005  

Riconoscimento del Consorzio Salame Brianza e attribuzione
dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma
15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

(GU n.3 del 4-1-2006)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita'
di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare
l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e
forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in
attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999,
relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi,
determinati in ragione della funzione di rappresentare la
collettivita' dei produttori interessati all'utilizzazione delle
denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. . 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di
deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per
il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al
citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999,
e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il
quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera
d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale repressione frodi nell'attivita' di vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
L 148 del 21 giugno 1996 con il quale e' stata registrata la
denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio Salame Brianza, con sede
in Merate (Lecco), via Bergamo n. 35, intesa ad ottenere il
riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate
all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela
delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12
aprile 2000 di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei Consorzi di tutela;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale,
dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione»
nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera f)
del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione
controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo
significativo di riferimento. La verifica di cui sopra e' stata
eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio
richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato
I.N.E.Q. - Istituto Nord Est Qualita', autorizzato a svolgere le
attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta
«Salame Brianza» con decreto ministeriale 16 ottobre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del
14 novembre 2003;
Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di
una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge
21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve
le attivita' di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato
autorizzato sopra indicato, le attivita' concernenti le proposte di
disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della
stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonche' in
collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali,
le attivita' di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi,
atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle
denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di
commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni
con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al
consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche
chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello
stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito
europeo;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio Salame Brianza al fine di consentirgli l'esercizio delle
attivita' sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14,
comma 15 della citata legge n. 526/1999;
Decreta:

Art. 1.
Lo statuto del Consorzio Salame Brianza, con sede in Merate
(Lecco), via Bergamo n. 35 e' conforme alle prescrizioni di cui
all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali
relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela
delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni
geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.
1. Il Consorzio Salame Brianza e' riconosciuto ai sensi dell'art.
14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed e' incaricato
di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P.
«Salame Brianza» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della
Commissione del 12 giugno 1996.
2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di
rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di
riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non
consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati
e di rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato
dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per
la D.O.P. «Salame Brianza».

Art. 3.
Il Consorzio Salame Brianza non puo' modificare il proprio statuto
e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso
dell'autorita' nazionale competente.

Art. 4.
Il Consorzio Salame Brianza definisce, eventualmente anche mediante
stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al
porzionamento, all'affettamento e al confezionamento, le modalita' di
attuazione delle predette operazioni, purche' non incidenti sulle
caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto
tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello
stesso e la sua rintracciabilita'.

Art. 5.
Il Consorzio Salame Brianza puo' coadiuvare, nell'ambito
dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto,
l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove
richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P.
«Salame Brianza» non associati, a condizione che siano immessi nel
sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.
1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio Salame Brianza sono ripartiti in conformita' del decreto
12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la
ripartizione dei costi derivanti delle attivita' dei Consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Salame
Brianza» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella
filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4 lettera f) del
decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma
precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di
tutela.

Art. 7.
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni
tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.
2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento
motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000,
recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche protette.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2005
Il direttore generale: La Torre

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