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Consorzio tutela denominazione Marino - Riconoscimento e Conferimento incarico 2013

Pubblicato da disciplinare
Consorzio tutela denominazione Marino

Riconoscimento del Consorzio Tutela Denominazione Marino ai sensi dell'art. 17, comma 1 del  decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17  del decreto legislativo 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Marino.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 febbraio 2013  

Riconoscimento del Consorzio Tutela Denominazione Marino e
conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi relativi alla DOC Marino. (13A02146)

(GU n.61 del 13-3-2013)
 
 




IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento
unico OCM;
Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto
2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002
sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n.
1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15
della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche protette;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP
e IGP, previsto dall'articolo 5, del decreto 16 dicembre 2010,
recante disposizioni generali in materia di costituzione e
riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio Tutela Denominazione
Marino con sede legale in Marino - localita' Frattocchie (Roma), Via
del Divino Amore, n. 115-bis, intesa ad ottenere il riconoscimento ai
sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il
conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per
la DOC Marino;
Considerato che DOC Marino e' stata riconosciuta a livello
nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo
n. 61/2010 e, pertanto, e' una denominazione protetta ai sensi
dell'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e
dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio Tutela
Denominazione Marino alle prescrizioni di cui al citato decreto
ministeriale 16 dicembre 2010;
Considerato che tutti i regolamenti interni al Consorzio Tutela
Denominazione Marino costituiscono parte integrante dello statuto e
che, pertanto, devono essere sottoposti all'approvazione di questo
Ministero;
Considerato in particolare che le modalita' per definire l'entita'
della quota del contributo annuale sono stabilite con regolamento
interno, secondo quanto previsto dal suddetto statuto;
Verificata la rappresentativita' del Consorzio Tutela Denominazione
Marino attraverso le dichiarazioni dell'Autorita' pubblica designata
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Roma,
di cui alle note prott. n. 367909 del 24 settembre 2012 e n. 63056
del 7 febbraio 2013;
Considerato che il Consorzio Tutela Denominazione Marino ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4
del decreto legislativo n. 61/2010 per la citata denominazione,
nonche' il rispetto delle prescrizione di cui al decreto
ministeriale 16 dicembre 2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio Tutela Denominazione Marino ai sensi dell'art. 17, comma 1
del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico
di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo 61/2010
a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alla DOC Marino;

Decreta:

Art. 1

1. Lo statuto del Consorzio Tutela Denominazione Marino con sede
legale in Marino - localita' Frattocchie (Roma), Via del Divino
Amore, n. 115-bis, e' conforme alle prescrizioni di cui al decreto
ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in
materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2

1. Il Consorzio Tutela Denominazione Marino e' riconosciuto ai
sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e
dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC Marino, iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg.
(CE) n. 1237/2007.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Marino.

Art. 3

1. Il Consorzio Tutela Denominazione Marino non puo' modificare il
proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
2. Il Consorzio Tutela Denominazione Marino e' tenuto a rispettare
la previsione in base alla quale tutti i regolamenti interni al
Consorzio di tutela devono essere sottoposti all'approvazione di
questo Ministero e, pertanto, ad inserire espressamente tale
previsione nello statuto alla prima Assemblea straordinaria utile.
3. Il Consorzio Tutela Denominazione Marino e' tenuto a trasmettere
a questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il regolamento
interno che individua la ripartizione delle singole quote di
contributo annuale per le differenti categorie della filiera, entro
tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre
2010.
3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per la denominazione Marino, ai sensi
dell'art. 118-vicies, comma 4 secondo paragrafo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.

Roma, 25 febbraio 2013

Il direttore generale: Vaccari

 

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