Consorzio tutela Formaggio Bra DOP - Conferma incarico 2023
E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 10 giugno 2002, al Consorzio tutela Formaggio Bra DOP, con sede legale in Cuneo c/o Confindustria, via Bersezio, n. 9, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bra».
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 9 gennaio 2023
Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Formaggio Bra DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bra». (23A00256)
(GU n.17 del 21-1-2023)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori
che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, che determinano una
domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche
specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all'origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 - 1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del
1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 163 del 2 luglio 1996,
con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta
«Bra»;
Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
160 del 10 luglio 2002, con il quale e' stato attribuito per un
triennio al Consorzio tutela Formaggio Bra DOP il riconoscimento e
l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24
aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bra»;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n.
61413 e successive modifiche ed integrazioni, citato, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita'
per la verifica della sussistenza del requisito della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modifiche ed
integrazioni, sopra citato, relativa ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto
il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella
filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera a) del
medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di
riferimento;
Considerato in particolare, che la verifica predetta e' stata
eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio
richiedente con le note n. 373 del 24 novembre 2022, (prot. Masaf n.
602952 del 24 novembre 2022) e n. 395 del 22 dicembre 2022 (prot.
Masaf n. 662007 del 27 dicembre 2022) e della attestazione rilasciata
dall'organismo di controllo INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita', a
mezzo PEC il 23 settembre 2022 (prot. Masaf 466014 del 26 settembre
2022), autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla
denominazione di origine protetta «Bra»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio tutela Formaggio Bra DOP a svolgere le funzioni indicate
all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato
dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la
DOP «Bra»;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 10 giugno 2002, al Consorzio tutela Formaggio Bra DOP, con sede legale in Cuneo c/o Confindustria, via Bersezio, n. 9, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bra».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 10 giugno 2002 e nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 9 gennaio 2023
Il dirigente: Cafiero
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