Consorzio Tutela Vini Montefalco - Riconoscimento
Il Consorzio Tutela Vini Montefalco e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOCG Montefalco Sagrantino e per la DOC Montefalco, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 gennaio 2013
Riconoscimento del Consorzio Tutela Vini Montefalco e conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi relativi alla DOCG Montefalco Sagrantino e alla DOC
Montefalco. (13A00813)
(GU n.29 del 4-2-2013)
IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento
unico OCM;
Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto
2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002
sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n.
1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15
della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche protette;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP
e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio Tutela Vini Montefalco con
sede legale in Montefalco (PG), Piazza del Comune, n. 16 intesa ad
ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs.
61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato
art. 17 per la DOCG Montefalco Sagrantino e per la DOC Montefalco;
Considerato che la DOCG Montefalco Sagrantino e la DOC Montefalco
sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge
164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette
ai sensi dell'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n.
1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio Tutela Vini
Montefalco alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16
dicembre 2010;
Verificata la rappresentativita' del Consorzio Tutela Vini
Montefalco attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo 3A
- Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l., di
cui alle note prott. n. 13316 del 16 ottobre 2012 e n. 17970 del 20
dicembre 2012;
Considerato che il Consorzio Tutela Vini Montefalco ha dimostrato
la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4 del D.Lgs.
61/2010 per le citate denominazioni, nonche' il rispetto delle
prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio Tutela Vini Montefalco ai sensi dell'art. 17, comma 1 del
D.Lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del
citato art. 17 del D.Lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi relativi alla DOCG Montefalco Sagrantino e
alla DOC Montefalco;
Decreta:
Art. 1
1. Lo statuto del Consorzio Tutela Vini Montefalco con sede legale
in Montefalco (PG), Piazza del Comune, n. 16, e' conforme alle
prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini.
Art. 2
1. Il Consorzio Tutela Vini Montefalco e' riconosciuto ai sensi
dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61
ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal
comma 4 del citato art. 17 per la DOCG Montefalco Sagrantino e per la
DOC Montefalco, iscritte nel registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui
all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Montefalco Sagrantino
e Montefalco.
Art. 3
1. Il Consorzio Tutela Vini Montefalco non puo' modificare il
proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
Art. 4
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dal D.M. 16 dicembre 2010.
3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per le denominazioni Montefalco
Sagrantino e Montefalco, ai sensi dell'art. 118-vicies, comma 4
secondo paragrafo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 17 gennaio 2013
Il direttore generale: Vaccari
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